§ 69.2.2 - Legge 9 maggio 1932, n. 547.
Disposizioni sulla riforma penitenziaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:09/05/1932
Numero:547


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [1]
Art. 5. 


§ 69.2.2 - Legge 9 maggio 1932, n. 547.

Disposizioni sulla riforma penitenziaria

(G.U. 6 giugno 1932, n. 129)

 

     Art. 1.

     I detenuti, negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza, lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Capo del Governo.

 

          Art. 2.

     Presso il Ministero della giustizia è istituita una Commissione composta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, e di un rappresentante dei Ministeri dell'Interno, dell'Africa Italiana , della grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e foreste, nonché di due rappresentanti del Ministero del tesoro e i due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

     Segretario della Commissione è il capo dell'ufficio lavoro dei detenuti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

     La Commissione determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi.

     La stessa Commissione può autorizzare eccezionali deroghe alla disposizione dell'articolo precedente, nei casi preveduti dal regolamento carcerario.

 

          Art. 3.

     Il Ministero della giustizia farà eseguire una ispezione allo scopo di verificare le condizioni degli attuali fabbricati carcerari ed accertare quali riduzioni, sistemazioni, trasformazioni degli stabilimenti esistenti siano possibili, e quali nuove costruzioni siano necessarie per l'esecuzione delle pene e delle misure amministrative di sicurezza, secondo le norme del nuovo Codice penale.

 

          Art. 4. [1]

     1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

     2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

     3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonchè disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

     5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

     6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti [2].

 

          Art. 5.

     Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite, che amministrano lasciti a favore dei carcerati, o delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere, saranno sottoposti a riforme per coordinare la erogazione delle rendite dei lasciti stessi con le finalità dei Consigli di patronato.

     In deroga alle disposizioni vigenti, le riforme saranno promosse dalle Amministrazioni interessate, ed approvate con decreto reale, su proposta del Ministero dell'interno o di quello della giustizia e degli affari di culto, a seconda che trattasi di lasciti amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da confraternite.

     L'iniziativa delle proposte potrà essere presa anche dai Consigli di patronato, ma dovrà in questo caso essere sentita l'Amministrazione interessata: ove questa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta, non abbia adottata alcuna deliberazione, è, senz'altro, reputata assenziente.

     Contro il decreto reale è ammesso ricorso soltanto per motivi di illegittimità.

     Il ricorso non ha effetto sospensivo.


[1] Articolo sostituito dall'art. 44 bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.