§ 10.6.71 - D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20.
Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:05/02/2024
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»
Art. 2.  Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante
Art. 3.  Ufficio del Garante
Art. 4.  Funzioni e prerogative del Garante
Art. 5.  Pareri del Garante
Art. 6.  Azione del Garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità
Art. 7.  Disposizioni finanziarie
Art. 8.  Disposizioni finali


§ 10.6.71 - D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20.

Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

(G.U. 5 marzo 2024, n. 54)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

     Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

     Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»;

     Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», come modificata dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, concernente «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 settembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente in data 10 gennaio 2024 da parte della 10ª Commissione Senato, in data 16 gennaio 2024 dalla 5ª Commissione Senato, e in data 16 gennaio 2024 dalla V Commissione e dalle Commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024;

     Sulla proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Istituzione dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»

     1. Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

     2. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Garante, con riguardo alle persone con disabilità che sono private della libertà personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

     3. Il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.

 

     Art. 2. Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante

     1. Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente. Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.

     2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

     3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.

     4. Per la durata dell'incarico, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

     5. Per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 3, non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.

     6. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     7. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

     8. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.

     9. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

     10. Al presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e ai componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

     11. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

 

     Art. 3. Ufficio del Garante

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Ufficio del Garante», posto alle dipendenze del Garante. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, nonchè un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

     3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

     4. L'Ufficio del Garante, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonchè del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

     5. L'Ufficio del Garante può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.

     6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio è a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluirvi su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.

     7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 settembre 2024, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, è individuato il luogo dove ha sede l'Ufficio del Garante e sono previste le misure organizzative al fine di garantirne la piena operatività e il funzionamento dal 1° gennaio 2025.

     8. Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

     Art. 4. Funzioni e prerogative del Garante

     1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

     a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;

     b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;

     c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;

     d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonchè dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;

     e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

     f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

     g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

     h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

     i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;

     l) assicura, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;

     m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;

     n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;

     o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;

     p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;

     q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonchè di modelli di accomodamento ragionevole;

     r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di cui al comma 1, lettere c) ed h).

     4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.

     5. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

     Art. 5. Pareri del Garante

     1. Il Garante valuta le segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al comma 4, esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonchè una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

     3. Quando le verifiche di cui al comma 1 hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonchè l'eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potervi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante può proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

     4. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l'adozione di misure provvisorie. La proposta è trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.

     5. Le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.

 

     Art. 6. Azione del Garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità

     1. Il Garante, trascorsi novanta giorni dal parere motivato di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 5, constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

     2. Entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, il Garante può agire, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.

     3. Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Disposizioni finali

     1. All'articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

     «l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.».