§ 51.4.126 - L. 9 agosto 2013, n. 94.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:09/08/2013
Numero:94


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 51.4.126 - L. 9 agosto 2013, n. 94.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

(G.U. 19 agosto 2013, n. 193)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78

 

     All'articolo 1, comma 1:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) all'articolo 280, comma 2:

     1) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";

     2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";

     0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"»;

     alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «dispone» e le parole: «le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «comunque le prioritarie esigenze»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: '', anche per via telematica"»;

     alla lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola: «trasmette» sono inserite le seguenti: «senza ritardo»;

     alla lettera b), numero 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis. - (Modifica al codice penale in materia di atti persecutori) - 1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

     All'articolo 2, comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

     "4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"»;

     dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cento";

     a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

     b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"»;

     alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le parole: «commi 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 01, 1» e dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «che può disporre l'applicazione provvisoria della misura»; all'ultimo periodo, le parole: «comma 4-bis » sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

     alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio"»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) l'articolo 50-bis è abrogato»;

     la lettera d) è soppressa.

     All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: «di altri reati» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis. - (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".

     2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

     2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

     3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

     b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse"».

     All'articolo 4:

     al comma 1, alinea, dopo la parola: «richiamato» sono inserite le seguenti: «ed è allegato al presente decreto»;

     al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile»;

     al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;

     al comma 1, lettera d), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»;

     al comma 1, lettera e), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»;

     al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»;

     al comma 5, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

     al comma 6, le parole: «, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163» sono soppresse;

     al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi» e, al terzo periodo, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

     al comma 8, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla».

     È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

 

     «ALLEGATO

     (Articolo 4, comma 1)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

     VISTO l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     VISTO l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

     VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

     VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

     VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

     VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     VISTO l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

     VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

     VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995;

     VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

     CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

     CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

     RITENUTA la persistente necessità di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

     RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

     RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

     VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

     SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     DECRETA

 

     Articolo 1.

 

     1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

     2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

     3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonchè quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

     4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonchè le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.

     5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

     6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.

     7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.

     8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.

     9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

 

     Articolo 2.

 

     1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

     2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

     3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

 

     Articolo 3.

 

     1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012

     Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 144».