§ 46.3.134 - Legge 29 marzo 2001, n. 86.
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:29/03/2001
Numero:86


Sommario
Art. 1.  (Indennità di trasferimento).
Art. 2.  (Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).
Art. 3.  (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).
Art. 4.  (Proroga di termini e modifiche all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate).
Art. 7.  (Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa).
Art. 9.  (Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali).
Art. 10.  (Mobilità del personale della Polizia di Stato).
Art. 11.  (Copertura finanziaria).
Art. 12.  (Ulteriore copertura finanziaria)
Art. 13.  (Disposizioni finali).


§ 46.3.134 - Legge 29 marzo 2001, n. 86.

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

(G.U. 2 aprile 2001, n. 77)

 

     Art. 1. (Indennità di trasferimento).

     1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi [1].

     1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonchè ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni [2].

     2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

     3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     4. [L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia] [3].

 

          Art. 2. (Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).

     1. Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

     1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e 2145 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo [4].

     2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.

 

          Art. 3. (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

     1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

     3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

     4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

     5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.

     6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

     7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

 

          Art. 4. (Proroga di termini e modifiche all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78).

     1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.

     2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalle seguenti (Omissis).

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5. (Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate). [5]

     [1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     3. [Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto di due anni] [6].

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

 

          Art. 6. (Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate). [7]

     1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 7. (Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

     1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

     3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

     4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

          Art. 8. (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa).

     1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.

     2. All'articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 9. (Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali).

     1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: "al personale dimissionario con più di sei anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 10. (Mobilità del personale della Polizia di Stato).

     1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003.

     2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002.

     3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

 

          Art. 11. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12. (Ulteriore copertura finanziaria) [8].

 

          Art. 13. (Disposizioni finali).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     2 La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.


[1] Comma già modificato dall'art. 14 bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[2] Comma inserito dall'art. 1, comma 163, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[3] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e abrogato dall'art. 1, comma 363, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[4] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito dalla L. 5 marzo 2010, n. 30 e così sostituito dall'art. 2152 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2002, n. 295.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 157.