§ 34.2.54 - L. 5 marzo 2010, n. 30.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:05/03/2010
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, [...]


§ 34.2.54 - L. 5 marzo 2010, n. 30. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

(G.U. 8 marzo 2010, n. 55)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° GENNAIO 2010, N. 1

 

     All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: «E' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Sono autorizzate», dopo le parole: «euro 14.184.085» sono inserite le seguenti: «e, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui 10 milioni di curo per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

 

     All'articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: «il Ministero degli affari esteri può conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,».

 

     All'articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a: «cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma,», e la cifra: «7.169.600» è sostituita dalla seguente: «7.615.600».

 

     All'articolo 5, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

 

     «15-bis. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MlNUSTAH)»;

 

     al comma 17, le parole: «euro 9.323.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.643.594» e le parole: «euro 6.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.220.094».

 

     All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «alloggio gratuiti,» sono inserite le seguenti: «nella missione MINUSTAH» e dopo le parole: «commi 8» sono inserite le seguenti: «, 15-bis».

 

     All'articolo 7, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010».

 

     All'articolo 9:

 

     il comma 1 è sostituito dai seguenti:

 

     « 1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

     a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonchè del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

     b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

     c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Anna dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

     1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

     1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato nonchè del corrispondente personale delle Forze armate»;

 

     al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;

 

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

     «2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;

 

     il comma 3 è soppresso;

 

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 

     «3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:

     "ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;".

     ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;".

     3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami"

     3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo".

     3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

 

     al comma 4, le parole: «il militare dal quale non poteva esigersi» sono sostituite dalle seguenti: «il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi».

 

     All'articolo 10, al comma 1:

 

     all'alinea, le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,» e le parole: «euro 804.208.663» sono sostituite dalle seguenti: «euro 814.208.663»;

 

     alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;

 

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

 

     «a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

 

     alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa».

 


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato gli articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.