§ 46.8.501 - Legge 30 dicembre 2002, n. 295.
Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/12/2002
Numero:295


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e [...]
Art. 2.      1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 46.8.501 - Legge 30 dicembre 2002, n. 295. [1]

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

(G.U. 7 gennaio 2003, n. 4)

 

 

     Art. 1.

     1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";

     b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";

     c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3".

     2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.

 

          Art. 2.

     1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

     a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;

     b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

     c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

     d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

     e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

     2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.