§ 35.3.3a - D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:19/05/2000
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Funzioni prefettizie
Art. 2.  Qualifiche
Art. 3.  Espletamento delle attività di studio, consulenza e ricerca
Art. 4.  Accesso alla carriera
Art. 5.  Formazione iniziale
Art. 6.  Attività formative
Art. 7.  Progressione in carriera
Art. 8.  Valutazione comparativa
Art. 9.  Nomina a prefetto
Art. 10.  Individuazione dei posti di funzione
Art. 11.  Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione
Art. 12.  Conferimento dei posti di funzione
Art. 13.  Assegnazione dei funzionari prefettizi
Art. 14.  Attribuzioni del funzionario prefettizio
Art. 15.  Mobilità interna
Art. 16.  Valutazione annuale dei funzionari
Art. 17.  Commissione per la progressione in carriera
Art. 18.  Consiglio di amministrazione
Art. 19.  Trattamento economico
Art. 20.  Retribuzione di posizione
Art. 21.  Retribuzione di risultato
Art. 22.  Copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile
Art. 23.  Verifica dei risultati
Art. 24.  Collocamento a disposizione
Art. 25.  Comando e collocamento fuori ruolo
Art. 26.  Ambito di applicazione
Art. 27.  Delegazioni negoziali
Art. 28.  Materie di negoziazione
Art. 29.  Procedura di negoziazione
Art. 30.  Soluzione di questioni interpretative
Art. 31.  Istituti di partecipazione
Art. 32.  Fondo di finanziamento
Art. 33.  Regime transitorio per l'accesso alla carriera
Art. 34.  Inquadramenti nelle qualifiche
Art. 35.  Ricognizione dei posti di funzione
Art. 36.  Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera
Art. 37.  Copertura dell'incremento della dotazione organica dei viceprefetti
Art. 38.  Soppressione delle posizioni soprannumerarie
Art. 39.  Prima applicazione del procedimento negoziale
Art. 40.  Abrogazioni e disapplicazioni


§ 35.3.3a - D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266

(G.U. 2 giugno 2000, n. 127, S.O.)

 

Capo I

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

 

     Art. 1. Funzioni prefettizie

     1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella può essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 2. Qualifiche

     1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, può essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere.

     3. La dotazione organica del personale della carriera prefettizia è stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui è entrato in vigore il suddetto decreto, la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata tabella B, è incrementata di ottantotto unità.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla medesima tabella B.

 

          Art. 3. Espletamento delle attività di studio, consulenza e ricerca

     1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di prefetto e di viceprefetto che si avvalgono di tale facoltà possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.

     2. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.

 

          Art. 4. Accesso alla carriera

     1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto.

     2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

     3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     4. Nel concorso il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

     5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.

 

          Art. 5. Formazione iniziale [1]

     1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonchè i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

     2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.

 

          Art. 6. Attività formative

     1. La formazione del personale della carriera prefettizia è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati a cura della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno:

     a) il corso di accesso alla qualifica di viceprefetto;

     b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai funzionari almeno una volta l'anno;

     c) il corso riservato ai viceprefetti volto al perfezionamento professionale.

     2. L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.

 

          Art. 7. Progressione in carriera

     1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera [2].

     2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto.

     3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

     4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

     5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attività di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17.

 

          Art. 8. Valutazione comparativa

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7, commi 1 e 5, e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, determina con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione di cui all'articolo 16 ed alle categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.

     3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 16, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta su cento.

     4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

 

          Art. 9. Nomina a prefetto

     1. La nomina a prefetto è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del Governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione è individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del Governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.

     3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'articolo 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.

     4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

     5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 è costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 10. Individuazione dei posti di funzione

     1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

     2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.

 

          Art. 11. Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione

     1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario.

     2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.

     3. Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture centrali di primo livello e i prefetti in sede predispongono annualmente un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di funzione è data comunicazione al competente dipartimento.

     4. Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.

 

          Art. 12. Conferimento dei posti di funzione

     1. Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.

     2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.

     2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonchè per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti entro l'aliquota dell'1 per cento, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate [3].

     3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del Governo, dal prefetto in sede.

     4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del Governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.

 

          Art. 13. Assegnazione dei funzionari prefettizi

     1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici territoriali del Governo è disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.

 

          Art. 14. Attribuzioni del funzionario prefettizio

     1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio.

     2. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del Governo la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

          Art. 15. Mobilità interna

     1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme d'incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni stipulate dall'amministrazione dell'interno con enti pubblici e soggetti privati.

 

          Art. 16. Valutazione annuale dei funzionari

     1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.

     2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.

     4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.

     5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.

     6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.

 

          Art. 17. Commissione per la progressione in carriera

     1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta da un prefetto e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del Governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operatività della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del Governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto [4].

     2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore senza facoltà di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.

 

          Art. 18. Consiglio di amministrazione

     1 . Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di ammmistrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del Governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del Governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari del Governo.

 

          Art. 19. Trattamento economico

     1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il personale della carriera prefettizia, in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario prefettizio in relazione alla qualifica di appartenenza.

     3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera prefettizia, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.

 

          Art. 20. Retribuzione di posizione

     1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

     3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.

 

          Art. 21. Retribuzione di risultato

     1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

     a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;

     b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo.

 

          Art. 22. Copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile

     1. L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.

     2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.

     4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile.

     5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'articolo 32.

     6. Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

          Art. 23. Verifica dei risultati

     1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 viene effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

     2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

     3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'articolo 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 24. Collocamento a disposizione

     1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato articolo 237.

     2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.

     3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.

 

          Art. 25. Comando e collocamento fuori ruolo

     1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

     2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, entro il limite massimo di dieci unità, incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

     3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 è equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni è equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.

 

Capo II

PROCEDIMENTO NEGOZIALE

 

          Art. 26. Ambito di applicazione

     1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

     2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

     3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo [5].

     4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 27. Delegazioni negoziali

     1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della progammazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

 

          Art. 28. Materie di negoziazione

     1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

     a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

     b) l'orario di lavoro;

     c) il congedo ordinario e straordinario;

     d) la reperibilità;

     e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

     f) i permessi brevi per esigenze personali;

     g) le aspettative ed i permessi sindacali;

     h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.

     2. [L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego] [6].

 

          Art. 29. Procedura di negoziazione

     1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

     2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

     3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

     4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

     5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

     6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.

 

          Art. 30. Soluzione di questioni interpretative

     1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

     2. L'amministrazione dell'interno, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 31. Istituti di partecipazione

     1. Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia individuate ai sensi dell'articolo 27 trovano applicazione gli istituti di partecipazione sindacale di cui al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

 

          Art. 32. Fondo di finanziamento

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, per il finanziamento della retribuzione accessoria è istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al personale della carriera prefettizia, diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.

 

Capo III

Disposizioni transitorie

 

          Art. 33. Regime transitorio per l'accesso alla carriera

     1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, l'accesso alla carriera prefettizia, con riguardo ai titoli di studio richiesti, alle prove di esame ed alle modalità di espletamento del concorso, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 34. Inquadramenti nelle qualifiche

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato come segue:

     a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto;

     b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto;

     c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonché i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

     2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

     3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, è rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'articolo 39.

 

          Art. 35. Ricognizione dei posti di funzione

     1. Entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi incarichi è disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle disponibilità manifestate dagli interessati.

 

          Art. 36. Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera

     1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, è effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34. [7]

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione all'attività svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.

     3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalità si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianità di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio 2001.

     4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del Governo ed al prefetto-commissario del Governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.

     5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto [8].

     6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

 

          Art. 37. Copertura dell'incremento della dotazione organica dei viceprefetti

     1. A seguito della rideterminazione della dotazione organica dei viceprefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, saranno resi indisponibili nella qualifica un numero di posti pari a quello dei dirigenti del ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di inizio della legislatura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, risulteranno in servizio presso i commissariati del Governo e, comunque, in misura non superiore a trentanove unità. I posti resi indisponibili verranno annualmente ridotti in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale dei dirigenti che, nell'anno precedente, saranno cessati dal suddetto ruolo unico rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all'inizio dell'anno.

 

          Art. 38. Soppressione delle posizioni soprannumerarie

     1. Le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e dell'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 34.

 

          Art. 39. Prima applicazione del procedimento negoziale

     1. Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione del presente decreto, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici che per quelli giuridici.

     2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale.

 

          Art. 40. Abrogazioni e disapplicazioni

     1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:

     a) gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente decreto;

     b) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano:

     a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

     b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

     c) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.

     3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

 

 

     Tabella A

     (art. 1, comma 2)

     Individuazione delle funzioni e dei compiti esercitati dal personale della carriera prefettizzia:

     a) attività di rappresentanza dello Stato sul territorio e di collaborazione a favore degli enti locali; attività di collaborazione a favore delle regioni e di coordinamento degli uffici periferici dello Stato nei limiti dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; raccordo delle attività statali in sede locale e promozione in sede locale della cooperazione tra le pubbliche amministrazioni;

     b) espletamento nell'ambito degli uffici territoriali del Governo delle funzioni del commissario del Governo, dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza e delle attribuzioni in materia di protezione civile, di difesa civile e di coordinamento delle attività di soccorso;

     c) attività finalizzate a garantire la regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e la loro funzionalità, anche nei casi di gestione commissariale, nonché alla vigilanza sui servizi statali gestiti dagli enti locali; attività dirette ad assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum popolari;

     d) espletamento dei compiti di tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e di minoranze linguistiche, nonché in materia di immigrazione, di condizione giuridica dello straniero, di asilo e di zone di confine;

     e) esercizio dei compiti connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali; esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative;

     f) coordinamento delle attività di livello internazionale nei diversi settori di competenza dell'amministrazione dell'interno, anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, raccordo sul territorio delle iniziative di rilievo internazionale e cura delle relazioni con gli organismi dell'Unione europea; rapporti di collaborazione con gli organi del Governo e le autorità indipendenti; espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno; attività di documentazione generale per esigenze di Governo;

     g) direzione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, dei dipartimenti e degli uffici territoriali del Governo; direzione degli uffici che, in sede centrale e periferica, svolgono i compiti di cui alla presente tabella; direzione e coordinamento dei servizi comuni che richiedono la gestione unitaria dei compiti dell'amministrazione dell'interno, da individuare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rappresentanza dell'amministrazione nelle sedi giurisdizionali; espletamento delle funzioni complementari rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere.

 

     Tabella B

     (art. 2, comma 1)

 

     Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili

 

Qualifica

Posti di organico

Funzioni

Prefetto

146 [9]

Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, direttore della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, [direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia [10]], [direttore dell'Istituto superiore di polizia [11]], titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico speciale.

Viceprefetto

535 [12]

Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudiziodell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale.

Viceprefetto aggiunto

1065 [13]

Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.

Totale

1746

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 884, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 884, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[3] Comma inserito dall'art. 10 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 e così modificato dall'art. 32 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[4] Comma così modificato dall'art. 32 ter del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[5] Comma così sostituito dall'art. 63 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[6] Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di un anno per effetto dell'art. 13-octies del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

[8] Comma sostituito dall'art. 8 bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, già modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[9] La presente dotazione organica, già incrementata di 10 unità per effetto dell'art. 1 del D.M. 4 ottobre 2002, n. 243, è stata ridotta di 12 unità dall'art. 5 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[10] Funzione soppressa dall'art. 4 del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

[11] Funzione soppressa dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[12] La presente dotazione organica, già incrementata di 96 unità per effetto dell'art. 1 del D.M. 4 ottobre 2002, n. 243, è stata ridotta di 7 unità dall'art. 5 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[13] La presente dotazione organica, già ridotta di 153 unità per effetto dell'art. 2 del D.M. 4 ottobre 2002, n. 243, è stata ulteriormente ridotta di 60 unità dall'art. 5 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.