§ 81.1.44 - L. 17 dicembre 2010, n. 217.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:17/12/2010
Numero:217


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 81.1.44 - L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

(G.U. 18 dicembre 2010, n. 295)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187

 

     All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. ;401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013“».

     All'articolo 2:

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e le parole: «sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. ;8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. ;41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalità per il loro espletamento»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione»;

     al comma 4, capoverso «Art. 6-quinquies», comma 1, le parole: «purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis. - (Fondo di solidarietà civile). - 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato “Fondo“. Il Fondo è alimentato:

     a) da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. ;143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. ;181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;

     b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;

     c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

     2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

     a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

     b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

     3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonchè all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. ;400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonchè per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia» sono soppresse;

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura“»;

     alla lettera b), le parole: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del»;

     al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 3, comma 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     “i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata“»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. ;276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. ;4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. ;50, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. ;282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. ;307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

     All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese».

     All'articolo 5, comma 1, al primo periodo, le parole: «predisposte urgenti linee di indirizzo strategico» sono sostituite dalle seguenti: «predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente».

     All'articolo 6:

     al comma 2:

     le parole: «entrata in vigore della legge n. 136 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. ;136,», le parole: «della legge 136 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto,» e le parole: «della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni»;

     al comma 5, le parole: «anche strumenti diversi» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi diversi».

     All'articolo 7, comma 1:

     alla lettera a):

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al comma 1, le parole: “bonifico bancario o postale“ sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni“»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

     «2-bis) al comma 3, le parole: “500 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “1.500 euro“ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti“»;

     il numero 3) è sostituito dal seguente:

     «3) al comma 4, le parole: “bonifico bancario o postale“ sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni“»;

     al numero 4), al capoverso 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;

     al numero 8), capoverso 9-bis, le parole: «determina la risoluzione di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce causa di risoluzione»;

     alla lettera b), al numero 1) sono premessi i seguenti:

     «01) al comma 1, le parole: “della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8“ sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 3, comma 9-bis“;

     02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “bonifico bancario o postale“ sono inserite le seguenti: “o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni“;

     03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5“;

     04) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito“».

     All'articolo 8:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. ;267»;

     al comma 1, capoverso 9, primo periodo, le parole: «dispone le misure ritenute necessarie per» sono sostituite dalle seguenti: «, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare».

     All'articolo 9, al comma 1, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti».

     All'articolo 10:

     alla rubrica, le parole: «nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa» sono soppresse;

     al comma 1, capoverso 2-bis:

     al primo periodo, dopo le parole: «o a situazioni di emergenza,» sono inserite le seguenti: «i prefetti,» e le parole: «nella dotazione organica, sono collocati» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica, possono essere collocati»;

     al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «I prefetti,»;

     al quarto periodo, le parole: «sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente».