§ 98.1.26254 - Legge 17 febbraio 1985, n. 19.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1985
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato, è [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26254 - Legge 17 febbraio 1985, n. 19.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

(G.U. 18 febbraio 1985, n. 42)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

     "Art. 1. - Con effetto dal 1° dicembre 1984, l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

     "I primi dirigenti allorchè abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

     La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.

     Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico"".

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale è ammesso il personale direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.

     2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

     3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.

     4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

     "Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.

     Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

     Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

     Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° anno di età.

     Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

     Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo"".

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

     2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:

     Tabella B

     Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

     Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.

     Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.

     Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.

     Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.

     Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60".

     All'articolo 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:

     "2. Al quinto comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 65° anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti"".

     All'articolo 4, dopo le parole: "di cui al citato art. 85", sono inserite le seguenti: ", commi secondo e terzo,"; e dopo le parole: "dalle organizzazioni sindacali", sono inserite le seguenti: "del personale della Polizia di Stato".

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonchè nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una o più commissioni per l'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati e una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.

     2. I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.

     3. Si applicano le disposizioni dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     Art. 4-ter. 1. - I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo per ciascuno di essi i posti da conferire.

     2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

     3. Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertente sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, dal regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

     4. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano le situazioni indicate nell'art. 55, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     Art. 4-quater. - All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si provvede a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.