§ 2.8.113 - Legge 27 dicembre 2002, n. 284.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/12/2002
Numero:284


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 2.8.113 - Legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

(G.U. 28 dicembre 2002, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236

 

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - (Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio). - 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato".

     L'articolo 3 è soppresso.

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. - (Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna). - 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003"".

     Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. - (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi). - 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

     2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003".

     All'articolo 8, al comma 2, le parole: "pari ad" sono sostituite dalle seguenti: "determinato nella misura massima di"; le parole: "mediante proiezione degli stanziamenti iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto" e dopo le parole: "unità previsionale", sono inserite le seguenti: "di base".

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

     nella rubrica, dopo le parole: "servizio ferroviario di interesse", sono aggiunte le seguenti: "regionale e locale".

     Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. - (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). - 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali “Torino 2006”,".

     Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

     "Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003".

     All'articolo 11, al comma 1, le parole: "All'articolo 2, comma 1, primo capoverso" sono sostituite dalle seguenti: "Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

     All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 9", sono inserite le seguenti: ", comma 1,".

     Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 13-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

     "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

     a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

     b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

     2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

     Art. 13-ter. - (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicita). - 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

     2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

     Art. 13-quater. - (Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

     Art. 13-quinquies. - (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

     Art. 13-sexies. - (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

     2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

     Art. 13-septies. - (Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

     Art. 13-octies. - (Proroga dei termini per la valutazione annuale dei dirigenti). - 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

     2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".

     Art. 13-nonies. - (Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

     Art. 13-decies. - (Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

     Art. 13-undecies. - (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005.

     Art. 13-duodecies. - (Proroga del termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003".”