§ 2.4.56 – D.L. 23 ottobre 1996, n. 552.
Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:23/10/1996
Numero:552


Sommario
Art. 1.  Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.
Art. 2.  Regime comunitario di produzione lattiera.
Art. 3.  Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni.
Art. 4.  Differimento del termine per la cessione della quota latte.
Art. 5.  Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.
Art. 6.  Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario.
Art. 7.  Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC.
Art. 8.  Produzione agricola con metodo biologico.
Art. 9.  Fermo biologico della pesca nel 1996.
Art. 9 bis.  Smaltimento dei residui di lavorazione.
Art. 10.  Abrogazione.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 2.4.56 – D.L. 23 ottobre 1996, n. 552. [1]

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249).

 

     Art. 1. Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.

     1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008. La gestione del Fondo per losviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni [2].

     2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

     3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

     4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

 

          Art. 2. Regime comunitario di produzione lattiera.

     1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

     2. L'articolo 2 bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

     3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

     4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

 

          Art. 3. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni.

     1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

     " 12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

     a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

     b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

     c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

     d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;

     e) in favore di tutti gli altri produttori.".

     2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito ilseguente

     "12 bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo." [3].

     3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale [4].

     4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1° gennaio 1997 un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale [5].

     5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone [6]:

     a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

     b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

     c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate [7].

     c bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta [8].

     5 bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale [9].

     6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

     6 bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996 [10].

     6 ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura [11].

 

          Art. 4. Differimento del termine per la cessione della quota latte.

     1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

     1 bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo [12].

     1 ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati [13].

     1 quater. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     “2 bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.” [14].

     2. Per il periodo 1996-97, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, entro il 30 settembre 1996.

 

          Art. 5. Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.

     1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare prevalentemente in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma situati nelle regioni del centro-nord Italia [15].

     2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale [16].

     3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

     4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.

     5. Il trattamento economico spettante è quello delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti [17].

     6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 31 dicembre 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa [18].

     7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 31 dicembre 1996 [19].

     8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente [20].

     9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario.

     1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

 

          Art. 7. Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC.

     1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. Produzione agricola con metodo biologico.

     1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:

     " 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi.".

 

          Art. 9. Fermo biologico della pesca nel 1996.

     1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico

     2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

     3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

     4. E' concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

     5. Il premio di fermo temporaneo non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici [21].

     6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

     7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

     8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

     9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo a carico dei Fondi, di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     9 bis. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici [22].

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 9 bis. Smaltimento dei residui di lavorazione. [23]

 

          Art. 10. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.

 

          Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

TABELLE - (previste dall'art. 9, comma 3)

TABELLA A

(navi inferiori a 24 metri)

 

T.S.L.

Lire

0

<

25

1.874.403

+

423.615

x

a

25

<

50

12.464.780

+

402.997

x

a

50

<

70

22.539.696

+

328.021

x

a

70

<

100

29.100.107

+

292.407

x

a

100

<

200

37.872.313

+

256.793

x

a

200

<

300

63.551.634

+

221.180

x

a

300

<

500

85.669.589

+

192.126

x

a

500

<

1.000

124.094.851

+

164.947

x

a

 

     a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

 

TABELLA B

(navi superiori a 24 metri) reg. CE 1624/95 del Consiglio

 

Categorie di navi classificate in base alla stazza (T.S.L.)

Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ECU)

0

<

10

5.2/TSL

+

20

 

 

10

<

25

4,3/TSL

+

30

 

 

25

<

50

3,2/TSL

+

55

 

 

50

<

100

2,5/TSL

+

90

 

 

100

<

250

2,0/TSL

+

140

 

 

250

<

500

1,5/TSL

+

265

 

 

500

<

1500

1,1/TSL

+

465

 

 

1500

<

2500

0,9/TSL

 

765

 

 

2500

e oltre

0,67/TSL

+

1340

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1996, n. 642.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642, dall'art. 1 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, dall'art. 26 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1998, n. 398 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome.

[6] Alinea così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1998, n. 398 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1998, n. 398 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata, e l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma nella parte in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[13] Comma inserito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[14] Comma inserito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[20] Per la proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente comma vedi l'art. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 e l'art. 1 del D.L. 8 aprile 1998, n. 78.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[22] Comma inserito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 642 ed abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.