§ 2.3.19 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:27/10/1966
Numero:910


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sperimentazione)
Art. 3.  (Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)
Art. 4.  (Ricerche economiche e di mercato)
Art. 5.  (Attività dimostrativa e assistenza tecnica)
Art. 6.  (Assistenza tecnico-economica alla cooperazione)
Art. 7.  (Difesa fitosanitaria)
Art. 8.  (Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)
Art. 9.  (Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
Art. 10.  (Impianti di interesse pubblico)
Art. 11.  (Credito di conduzione)
Art. 12.  (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola)
Art. 13.  (Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia)
Art. 14.  (Zootecnia)
Art. 15.  (Coltivazioni arboree)
Art. 16.  (Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)
Art. 17.  (Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico)
Art. 18.  (Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali)
Art. 19.  (Sviluppo della elettrificazione agricola)
Art. 20.  (Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)
Art. 21.  (Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana)
Art. 22.  (Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue)
Art. 23.  (Consorzi di bonifica)
Art. 24.  (Opere pubbliche di bonifica montana)
Art. 25.  (Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica)
Art. 26.  (Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)
Art. 27.  (Rimboschimenti di competenza dello Stato)
Art. 28.  (Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)
Art. 29.  (Ampliamento del demanio forestale dello Stato)
Art. 30.  (Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento)
Art. 31.  (Contributi per rimboschimenti volontari)
Art. 32.  (Fondo forestale nazionale)
Art. 33.  (Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti)
Art. 34.  (Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti)
Art. 35.  (Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)
Art. 36.  (Fondo interbancario di garanzia)
Art. 37.  (Spese generali)
Art. 38.  (Direttive regionali)
Art. 39.  (Piani zonali)
Art. 40.  (Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato)
Art. 41.  (Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento)
Art. 42.  (Modalità di erogazione del concorso dello Stato su prestiti e mutui)
Art. 43.  (Agevolazioni tributarie)
Art. 44.  (Autorizzazione di spesa)
Art. 45.  (Autorizzazione di spesa)
Art. 46.  (Autorizzazione di spesa)
Art. 47.  (Variazioni compensative)
Art. 48.  (Norme finanziarie)
Art. 49.  (Norme finanziarie)
Art. 50.  (Norme finanziarie)
Art. 51.  (Norme finanziarie)
Art. 52.  (Norme finanziarie)
Art. 53.  (Ripartizione territoriale della spesa)
Art. 54.  (Erogazioni in favore degli enti di sviluppo)
Art. 55.  (Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni)
Art. 56.  (Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario)
Art. 57.  (Relazione annuale)
Art. 58.  (Semplificazione delle procedure)


§ 2.3.19 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(G.U. 9 novembre 1966, n. 278, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Finalità)

     Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario - nel quinquennio 1966-1970 - le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dello inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.

 

Titolo I

PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 2. (Sperimentazione)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attività di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, di grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonchè a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.

     I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle stazioni e istituti sperimentali agrari nonchè da istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tali effetti l'Istituto nazionale della nutrizione è assimilato agli istituti sperimentali agrari.

     I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le stazioni e gli istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, altresì, disporre finanziamenti per dotare le stazioni sperimentali agrarie e gli altri istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonchè degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

 

          Art. 3. (Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

     1) nell'ambito delle attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno ordinate per grandi settori di attività in modo da assicurare la necessaria specializzazione ed il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;

     2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.

     Gli istituti suddetti avranno personalità giuridica di diritto pubblico, ordinamento uniforme, grado pari agli istituti scientifici universitari, e potranno essere articolati in sezioni operative. Per ciascun istituto sarà fissata una pianta organica del personale nell'ambito dei ruoli statali di cui al successivo punto 4.

     Gli istituti svolgeranno i compiti istituzionali con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attività medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni;

     3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio è devoluto ai costituendi istituti e lo Stato corrisponderà agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cesserà di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in istituti scientifici e tecnologici;

     4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria, con trattamento economico assimilato, per i ruoli delle carriere direttive scientifiche, a quello del personale universitario delle corrispondenti qualifiche e sarà prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle stabilite per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.

     La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sarà costituita dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta, per non più di 700 posti, di cui 300 riservati alle carriere direttive, e nel limite delle disponibilità che risulteranno nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, n. 1653, tenuto conto delle domande di partecipazione ai concorsi allo scadere del termine stabilito per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresì determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici, in sede di prima attuazione, degli impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione agraria, a tutto il 31 dicembre 1965, con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, prescrivendo la procedura del concorso.

     Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive scientifiche potranno essere ammessi i dottori in scienze agrarie e i laureati in altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso;

     5) sarà prevista la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini italiani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Tale facoltà potrà esercitarsi per l'assunzione di non più di 50 esperti;

     6 ) sarà istituito un Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

     Sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del bilancio, nonchè sui risultati ottenuti nella realizzazione di detti programmi, dovrà esprimere il proprio parere il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Esso sarà presieduto dal direttore generale della produzione agricola, e composto: da un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da direttori di istituti sperimentali o universitari e da direttori di sezione e sperimentatori eletti in modo da consentire la rappresentanza delle varie branche della ricerca. I componenti del Comitato dureranno in carica un triennio.

     Il Comitato avrà facoltà di proporre programmi di ricerca.

     Le norme del presente articolo sono applicabili anche agli enti consorziali aventi compiti analoghi a quelli delle stazioni sperimentali agrarie consorziali.

 

          Art. 4. (Ricerche economiche e di mercato)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione adeguata e sistematica di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva in agricoltura.

     Lo svolgimento delle suddette attività può essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

 

          Art. 5. (Attività dimostrativa e assistenza tecnica)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonchè la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole - anche attraverso il promovimento di contatti con l'agricoltura di altri Paesi - con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

     Esso è, altresì, autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attività di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare dagli enti di sviluppo, il finanziamento può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi contributi per il funziamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493.

     Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire l'indirizzo e il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

 

          Art. 6. (Assistenza tecnico-economica alla cooperazione)

     II Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperativistiche.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre due anni.

     Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 marzo 1966.

     Detti mutui - che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento - sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

     Agli effetti del presente articolo sono considerate passività onerose le esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi, per provvista di capitali di esercizio, per oneri di gestione o per altro titolo, purchè inerenti all'attività sociale, sulle quali non sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi [1].

 

          Art. 7. (Difesa fitosanitaria)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, è autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

     a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

     b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

     c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli. Detto contributo è esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

     Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 delle legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

     Le aliquote di contributi di cui alla lettera a) sono estese anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attuare altresì interventi - assumendone le relative spese - volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

 

Titolo II

INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E LA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

 

          Art. 8. (Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonchè contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

 

          Art. 9. (Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

     Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza [2].

     Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purchè l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

     I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi - con particolare riguardo alle cantine sociali - di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

     Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

     Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati nè, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza del beneficio.

 

          Art. 10. (Impianti di interesse pubblico)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.

     L'esecuzione degli impianti può essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

     Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

     La gestione degli impianti è affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonchè a consorzi appositamente costituiti aventi prevalentemente interesse pubblico.

     Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

     La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento [3].

 

Titolo III

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

 

          Art. 11. (Credito di conduzione)

     Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

     Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 12. (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola)

     Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonchè ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

     Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

     Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

     L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

     Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

     Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

     Per i prestiti concessi con le disponibilità del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

     Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.

 

          Art. 13. (Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia)

     Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonchè per le iniziative di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini ed ovini.

     L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità del predetto fondo, nonchè per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico.

     Per i prestiti concessi con le disponibilità del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

     I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purchè chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.

 

Titolo IV

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

 

          Art. 14. (Zootecnia)

     Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengano maturando le condizioni per l'insediamento di nuovi allevamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le iniziative e concede contributi previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, esclusi quelli indicati alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 1 della legge medesima, favorendo in particolare:

     a) l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina ed a quella ovina;

     b) l'azione diretta a potenziare gli allevamenti bovini di tipo semibrado e quelli ovini nei territori collinari e montani;

     c) l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale;

     d) gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali, nonchè gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615.

     e) la formazione di greggi riproduttori al fine di conservare, migliorare e diffondere le più pregiate razze ovine nazionali;

     f) l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì concedere contributi per l'estendimento degli investimenti a prato ed a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni [4].

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

     I contributi di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere corrisposti fino alla misura massima del 50 o del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale. Dette aliquote sono estese anche agli acquisti effettuati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati articoli 17 della legge n. 454 e 1 della legge n. 404.

     Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163.

     Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonchè per la realizzazione di impianti frigoriferi [5].

 

          Art. 15. (Coltivazioni arboree)

     Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agricoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

     a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

     b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

     c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite, nonchè in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttive regionali di cui all'articolo 38;

     d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito dei comprensori di cui alla precedente lettera c);

     e) istituzione da parte di enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi e associazioni tra produttori, e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonchè di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

     Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2500 e lire 4000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

     Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 16. (Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)

     Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette [6]:

     a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonchè gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

     b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche;

     c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonchè i lavori sistematori al terreno;

     d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

     e) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.

     Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

     un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni nonchè nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;

     un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni nonchè nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

     Quando la spesa preventivata supera i 20 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

     Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, potranno essere concesse agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette agevolazioni potranno essere altresì concesse per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali situati nei territori montani, purchè rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprietà.

     Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

     - un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

     - un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le norme di cui ai commi quarto e quinto si applicano per gli esercizi finanziari 1966 e 1967.

     Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere aziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

     L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

     Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

 

          Art. 17. (Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico)

     Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti, ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere concessi sussidi dal 75 all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali.

     In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60 per cento.

 

          Art. 18. (Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani - sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale - di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

     I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.

 

          Art. 19. (Sviluppo della elettrificazione agricola)

     Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, il cui onere è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricità.

     Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 44, lettera s) da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione regionale composta dal provveditore alle opere pubbliche, dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'E.N.E.L. e dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, formula i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione.

     L'E.N.E.L., nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti alle singole utenze.

     L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

     Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo accertamento di esecuzione dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

     Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

 

Titolo V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

 

          Art. 20. (Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)

     Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

     a) di estendere l'irrigazione;

     b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;

     c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.

     Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo è riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

 

          Art. 21. (Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana)

     Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalle vigenti disposizioni:

     a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

     b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalità;

     c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purchè necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

     d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

     Per le alte opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

 

          Art. 22. (Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue)

     Ai consorzi di bonifica, ai consorzi di irrigazione, agli enti autorizzati ad operare nei territori montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, agli enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 [7].

     Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, può ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. Ove occorra, per il buon uso delle acque ai fini dell'irrigazione, può essere disposto il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei singoli comprensori. La realizzazione delle opere è affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.

     Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, potranno essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 40 per cento della spesa stessa, finchè l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

 

          Art. 23. (Consorzi di bonifica)

     Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

     I mutui predetti possono essere assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

     Il contributo di cui al primo comma può essere concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il contributo può essere concesso avuto riguardo ai limiti in cui la passività sia stata determinata dall'esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditività ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere.

     La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro per l'agricoltura e foreste, di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio che contempli la ristrutturazione del consorzio stesso, atta a contenere le spese di mantenimento, gli eventuali ammodernamenti di opere e impianti idonei a rendere economica la gestione, l'entità e i modi dei finanziamenti necessari, ivi compreso un regime di contribuenza sopportabile dalle aziende consorziate, nonchè i tempi di esecuzione del piano.

     Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro per l'agricoltura e foreste può nominare un commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

     Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonchè col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II.

     Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro.

     In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

 

          Art. 24. (Opere pubbliche di bonifica montana)

     Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

     a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

     b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

     c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;

     d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

     e) la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna.

     Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato le opere di cui alle lettere a) e d).

     Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

 

          Art. 25. (Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica)

     Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana.

     Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

 

Titolo VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

 

          Art. 26. (Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. E' altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

          Art. 27. (Rimboschimenti di competenza dello Stato)

     Gli interventi di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.

     Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

          Art. 28. (Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)

     Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private.

     Il programma riguarderà il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonchè la essiccazione dei semi.

     I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

 

          Art. 29. (Ampliamento del demanio forestale dello Stato)

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.

     Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

     Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonchè ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico.

     I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà per l'azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

 

          Art. 30. (Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento)

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

     L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui può assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione.

     Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 31. (Contributi per rimboschimenti volontari)

     Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonchè l'impianto di fasce frangivento.

     Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile; negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50 per cento di tale spesa.

     Il contributo non può essere concesso più di una sola volta per lo stesso terreno.

     Per l'esecuzione delle iniziative sussidiate ai sensi dei precedenti commi può essere altresì disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovrà tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.

 

          Art. 32. (Fondo forestale nazionale)

     E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti e per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali.

     Le somme assegnate al Fondo, ai sensi dell'art. 44, lettera bb), e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di Comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'Istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico.

     La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

     Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al Fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

 

          Art. 33. (Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti)

     Ai terreni rimboschiti ed ai boschi ricostituiti e migliorati ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni previste dal primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Per l'applicazione di tale esenzione valgono le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 del testo unico stesso.

     Ai rimboschimenti effettuati a totale carico dello Stato e per i quali viene corrisposta l'indennità di occupazione dei terreni, l'esenzione di cui al primo comma si applica detraendo il periodo durante il quale l'avente diritto ha percepito l'indennità di occupazione.

     L'esenzione cessa nei casi di cui all'articolo 82 del regolamento per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

     Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla imposta di donazione le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

 

          Art. 34. (Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti)

     Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di cui agli articoli 155 e seguenti dello stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti può essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.

     Ai Comuni ed agli altri enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 35. (Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

     Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA contributi in conto capitale.

     Tali contributi possono essere concessi fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento.

     Fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60 per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative e loro consorzi, nonchè da associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 25 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

     I mutui di cui al precedente comma sono ammessi, per la durata di un ventennio, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

     Alla concessione e liquidazione dei contributi e dei concorsi sui mutui, che non sono cumulabili con alcun'altra provvidenza creditizia o contributiva, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi e del necessario coordinamento con quelli disposti in applicazione della presente legge.

 

          Art. 36. (Fondo interbancario di garanzia)

     La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, diventa operante dopo concluse le procedure di riscossione coattive sui beni contrattualmente costituiti in garanzia anche in pendenza di altre procedure esecutive che gli istituti mutuanti avessero intrapreso su altri beni eventualmente posseduti dalle ditte mutuatarie inadempienti.

     Le ulteriori somme che dovessero essere recuperate in seguito alle predette azioni esecutive - al netto delle relative spese - andranno a beneficio del Fondo nei limiti ad esso spettanti.

     Tale disposizione si applica anche per i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590.

     Il termine del 30 giugno, di cui al nono comma, lettera a) del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è mutato in quello del 31 dicembre.

 

          Art. 37. (Spese generali)

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, lettera dd), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

Titolo VIII

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

 

          Art. 38. (Direttive regionali)

     Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

     I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

     Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle modalità di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, per quanto riguarda i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, lo stesso Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione determina, con proprio decreto, le direttive per l'attuazione in ciascuna regione degli interventi previsti dai titoli I - articoli 5, 6 e 7 - II, III, IV, V e VI della presente legge per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.

     Le direttive regionali sono predisposte, per le Regioni a statuto speciale, d'intesa con gli organi della Regione e, per le altre Regioni, previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica che a tal fine si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

     Se il Comitato non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, il Ministro può emanare le direttive senza il suo parere, dopo averle sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

 

          Art. 39. (Piani zonali)

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani per zone omogenee per tutto il territorio nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente articolo.

     Tali piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali. Essi indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi, stabilendone il grado di interdipendenza e di priorità, e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono all'approvazione del Ministero - nell'ambito delle attribuzioni loro conferite - programmi esecutivi dei loro interventi.

     I piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

          Art. 40. (Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato)

     Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 18, 28 e 31.

     Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventiva fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

     I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti previsti dalla presente legge, anche per quelli già attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.

     Per le iniziative interessanti il territorio di più Provincie della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'Ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.

     Fermo restando il disposto della legge 2 giugno 1930, n. 755, i progetti delle opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e compresi quelli riguardanti gli elettrodotti e gli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, sono sottoposti al parere dell'Ufficio del genio civile competente per territorio quando la spesa preventivata supera i 50 milioni di lire. All'accertamento di avvenuta esecuzione dei progetti anzidetti partecipa un funzionario dell'Ufficio del genio civile.

     I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

     Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

     Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 35, commi settimo, ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

     Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

     Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.

 

          Art. 41. (Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento)

     Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attività fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

     Le somme di cui agli articoli 44 e 45, lettere dd) ed ee), non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, possono essere utilizzate negli anni successivi.

 

          Art. 42. (Modalità di erogazione del concorso dello Stato su prestiti e mutui)

     Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per i mutui e per i prestiti assistiti da concorso statale ai termini della presente legge.

 

          Art. 43. (Agevolazioni tributarie)

     Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo.

     Il disposto dell'articolo 37 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.

 

          Art. 44. (Autorizzazione di spesa)

     E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

     a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;

     b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

     c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;

     d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

     e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

     f) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

     g) lire 7.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

     h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

     i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

     j) lire 15.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

     k) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12;

     l) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

     m) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

     n) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

     o) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

     p) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

     q) lire 3.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17;

     r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;

     s) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 19;

     t) lire 21.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;

     u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;

     v) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale ai sensi dell'articolo 26;

     w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;

     z) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;

     aa) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;

     bb) lire 2.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;

     cc) lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;

     dd) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;

     ee) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.

 

          Art. 45. (Autorizzazione di spesa)

     E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:

     a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonchè per l'attuazione dell'articolo 3;

     b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

     c) lire 3.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;

     d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

     e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

     f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

     g) lire 11.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

     h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

     i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11 [8];

     j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

     k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;

     l) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

     m) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

     n) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

     o) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

     p) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

     q) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

     r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;

     s) lire 8.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 19;

     t) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;

     u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;

     v) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;

     w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;

     z) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;

     aa) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;

     bb) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;

     cc) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;

     dd) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;

     ee) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.

 

          Art. 46. (Autorizzazione di spesa)

     Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

     per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967:

     a) lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

     b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

     c) lire 2.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

     d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;

     e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;

     f) lire 1.000 milioni per la concessione dei concorsi sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35;

     per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970:

     a) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

     b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

     c) lire 3.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

     d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;

     e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;

     f) lire 2.100 milioni per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35.

     Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono così determinate:

     - per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 6:

     - lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 650 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1972;

     - per il limite d'impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6:

     - lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999;

     - per il limite d'impegno relativo alla concessione di cui all'articolo 16:

     - lire 2.250 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 7.750 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 14.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 9.750 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 3.250 milioni per l'esercizio finanziario 2001;

     - per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23:

     - lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2000; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 2004;

     - per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 34:

     - lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

     - per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi di cui all'articolo 35:

     - lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 4.100 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 8.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1987; lire 7.300 milioni per l'esercizio finanziario 1988; lire 6.300 milioni per l'esercizio finanziario 1989; lire 4.200 milioni per l'esercizio finanziario 1990; lire 2.100 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

 

          Art. 47. (Variazioni compensative)

     Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.

 

          Art. 48. (Norme finanziarie)

     L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 febbraio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.

 

          Art. 49. (Norme finanziarie)

     Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.

 

          Art. 50. (Norme finanziarie)

     Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

 

          Art. 51. (Norme finanziarie)

     I mutui di cui al precedente articolo 50, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

     Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

 

          Art. 52. (Norme finanziarie)

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 53. (Ripartizione territoriale della spesa)

     Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, numero 717.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente uno quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti od enti di interesse agricolo o forestale, istituiti a norma delle leggi regionali. A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi indicati nel successivo articolo 57.

 

          Art. 54. (Erogazioni in favore degli enti di sviluppo)

     Le somme occorrenti per la realizzazione di opere, attività e di interventi rientranti in piani o programmi elaborati dagli enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della presente legge e delle altre leggi in vigore, sono assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

 

          Art. 55. (Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni)

     I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall'articolo 1632 del codice civile.

 

          Art. 56. (Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario)

     I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

 

          Art. 57. (Relazione annuale)

     In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

     I provvedimenti con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati bimestralmente su un apposito bollettino periodico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per estratto, negli albi degli organi periferici del Ministero stesso.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonchè le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.

 

          Art. 58. (Semplificazione delle procedure)

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio.

     Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.

     Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.


[1] Comma già sostituito dall'art. 11 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917 e così ulteriormente sostituito dal D.L. 30 settembre 1969, n. 646.

[2] Comma così sostituito dalla L. 4 luglio 1971, n. 600.

[3] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 4 giugno 1984, n. 194.

[4] Comma così modificato dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29 novembre 1966, n. 301.

[5] Comma aggiunto dalla L. 31 ottobre 1967, n. 1078.

[6] Alinea così modificato dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29 novembre 1966, n. 301.

[7] Comma così modificato dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29 novembre 1966, n. 301.

[8] L'art. 43 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 ha aumentato di 4 milioni di lire il presente importo.