§ 63.1.13 - L. 26 giugno 1965, n. 717.
Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:26/06/1965
Numero:717


Sommario
Art. 1.  Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi.
Art. 2.  Proroga della Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 3.  Competenze del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.
Art. 4.  Segreteria.
Art. 5.  Riserva di investimenti pubblici.
Art. 6.  Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico.
Art. 7.  Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico.
Art. 8.  Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione.
Art. 9.  Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti.
Art. 10.  Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale.
Art. 11.  Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici.
Art. 12.  Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali.
Art. 13.  Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali.
Art. 14.  Esenzioni dall'imposta sulle società.
Art. 15.  Riduzioni tariffe dei trasporti ferroviari e marittimi.
Art. 16.  Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche.
Art. 17.  Contributi per l'artigianato e la pesca.
Art. 18.  Mutui a tasso agevolato e contributi.
Art. 19.  Assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale.
Art. 20.  Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative.
Art. 21.  Programmi di ricerca scientifica applicata.
Art. 22.  Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione.
Art. 23.  Finanziamento degli interventi.
Art. 24.  Disposizioni di carattere finanziario.
Art. 25.  Delega per l'emanazione di un testo unico.
Art. 26.  Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.
Art. 27.  Completamento del piano quindicennale.
Art. 28.  Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici.
Art. 29.  Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna.
Art. 30.  Disposizioni speciali per il settore turistico.
Art. 31.  Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale.
Art. 32.  Disposizioni per la progettazione, direzione e collaudo delle opere.
Art. 33.  Personale della Cassa.
Art. 34.  Norme concernenti le Sezioni di credito industriale.
Art. 35.  Entrata in vigore della legge.


§ 63.1.13 - L. 26 giugno 1965, n. 717.

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(G.U. 30 giugno 1965, n. 159).

 

Capo I

Coordinamento degli interventi

 

Art. 1. Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi.

     Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.

     I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

     I piani, predisposti di intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e spettacolo.

     Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali. Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

     Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

     Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

     I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

     Il Comitato dei Ministri istituito dalla L. 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

 

     Art. 2. Proroga della Cassa per il Mezzogiorno.

     Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 3. Competenze del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa e quella degli organismi ad essa collegati sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

     a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 1;

     b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente;

     c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 20 della L. 10 agosto 1950, n. 646, del presidente, dei vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

     d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L. 10 agosto 1950, n. 646, nonché per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

 

     Art. 4. Segreteria.

     Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'art. 1 è costituita una segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La segreteria è composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti.

     I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 160 unità [1].

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione dei premi di cui all'art. 1 [1].

 

Capo II

Organizzazione degli interventi

 

     Art. 5. Riserva di investimenti pubblici.

     Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della L. 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa del Mezzogiorno.

     Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'art 2 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

     I vincoli di cui all'art 2 della L. 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.). Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'art. 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico.

     I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformità alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto della priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

     In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla L. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'art. 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

     Relativamente alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, già delimitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 29 luglio 1957, n. 634 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato art. 21.

     Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento.

     La Cassa può, altresì, contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica.

     La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

     Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta Commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti di comitati regionali per la programmazione economica.

     La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale è esercitata ai sensi dell'art. 8 della L. 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo art. 8, è dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione, al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti.

     La Cassa, è autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalità previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'art. 3 della L. 29 settembre 1962, n. 1462, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

     Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

 

     Art. 7. Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico.

     Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

     Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'art. 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

     Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al difuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

     a) gli interventi di cui all'art. 6, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

     b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

     c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolari depressione;

     d) nonché a concedere le agevolazioni previste dai successivi artt. 10 e 11 per le attività agricole, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

     La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso - ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse reti fognarie.

 

     Art. 8. Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione.

     La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.

     Le opere realizzate dalla Cassa - salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 - sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle Amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

     Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno [2].

 

Capo III

Agevolazioni allo sviluppo delle attività economiche

 

Sezione I

Agevolazioni alle iniziative agricole

 

     Art. 9. Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti.

     La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

     In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

 

     Art. 10. Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale.

     Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni della azienda.

     La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

     Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60%.

     Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

     I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

     Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

     Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, è istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della L. 2 giugno 1961, n. 454.

     La gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

     a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

     b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

     c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

     La gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'art. 36 della L. 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa è regolata dalle norme della citata L. 2 giugno 1961, n. 454.

 

     Art. 11. Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici.

     Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'art. 9 della presente legge.

     Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

     In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali.

     Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

     Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente - mediante anticipazioni di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali - alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionale ed esteri.

 

Sezione II

Agevolazioni per le iniziative industriali, l'artigianato e la pesca

 

     Art. 12. Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali.

     Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, l'ISV.E.I.MER., l'I.R.F.S,, il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

     Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40% del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

     Il tasso agevolato annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria e commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

     Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20% della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

     Il contributo è elevabile fino al 30% per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

     Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

     a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

     b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

     Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

     L'ammissibilità alla agevolazione di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari pel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria e commercio.

     L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico- finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

     (Omissis) [3].

     L'onere derivante alla Cassa del Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsti dal precedente quarto comma, sarà imputato per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dal successivo art. 23 a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969 [4].

Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980 [4].

     Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980 [4].

 

     Art. 13. Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali.

     Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali; indicati all'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella L. 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

     a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'art. 35 della L. 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

     b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'art. 29 della L. 29 luglio 1957, n. 631, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

     c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di L. 2.000 contemplata dagli artt. 29 e 37, primo comma, della L. 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

     d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'art. 36 della L. 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'art. 12 della L. 11 gennaio 1951, n. 25;

     e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'art. 29 della L. 29 luglio 1957, n. 634, e all'art. 14 della L. 29 settembre 1962, n. 1462, L'art. 33 della L. 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

     f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

     Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e l'art. 5 della L. 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

     Art. 14. Esenzioni dall'imposta sulle società.

     Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati dall'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645.

     Per le società già costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Riduzioni tariffe dei trasporti ferroviari e marittimi.

     Le tariffe ferroviarie di cui al 2° comma dell'art. 7 del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla L. 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonché al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

     Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

     La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

     Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 16. Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche.

     Ferme restando le disposizioni della L. 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata L. n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore dell'imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni. La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell'art. 1 della L. 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte. Alla osservanza di tale percentuale sono tenute e Amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonché gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

     Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

     Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Contributi per l'artigianato e la pesca.

     Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'art. 12 della L. 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.P.I., i contributi di cui all'art. 11 della L. 29 luglio 1957, n. 634, e all'art. 2 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

     La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabilite dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nei territori di cui all'art. 3, della L. 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

 

Sezione III

Agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico

 

     Art. 18. Mutui a tasso agevolato e contributi.

     Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature - previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigenti - sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

     Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'Istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

     I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorirne lo sviluppo turistico.

     La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

 

CAPO IV

Interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile

 

     Art. 19. Assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale.

     Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi compresi le cooperative.

     Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

     A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'art. 1 della L. 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli aventi competenza in materia.

 

     Art. 20. Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative.

     Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari, esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

     Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

     All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il Centro di formazione e di studi, promosso e finanziato ai sensi dell'art. 1 della L. 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi predisposti in attuazione del piano, approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

     La Cassa predispone altresì, nell'ambito del territorio di sua competenza, servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della L. 29 aprile 1949, n. 264.

 

     Art. 21. Programmi di ricerca scientifica applicata.

     Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'art. 1, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

     I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze dei Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione.

     La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

     Le agevolazioni di cui all'art. 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nell'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

 

CAPO V

Disposizioni relative alla Cassa

 

     Art. 22. Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione.

     L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

     Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'art. 4 della L. 1° marzo 1964, n. 62, una relazione sull'attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ad una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo.  Su di esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento.

     Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

     Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da nominarsi con le modalità indicate alla lettera c) del precedente art. 3, dura in carica 5 anni. Il primo Consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969.

 

     Art. 23. Finanziamento degli interventi.

     Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608 è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Detta somma di miliardi 1.640 sarà inserita per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

     All'onere di miliardi 70 derivante dall'applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

     Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

     Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

     I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

 

     Art. 24. Disposizioni di carattere finanziario.

     Le disponibilità della Cassa non sono tenuti in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

     Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

     La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

     (Omissis) [5].

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 25. Delega per l'emanazione di un testo unico.

     Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

 

     Art. 26. Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 27. Completamento del piano quindicennale.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

 

     Art. 28. Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici.

     La presente legge si applica sempreché la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al Prevalente interesse economico nazionale.

     Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

     L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

     Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

     Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purché la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

     La legge 14 agosto 1960, n. 825, è applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione.

 

     Art. 29. Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna.

     I programmi esecutivi, della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

     I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'art. 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.

     Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

     Le opere comprese nel piano straordinario per Favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, numero 588, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 30. Disposizioni speciali per il settore turistico.

     Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

     La Commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonché da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

     Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente, per territorio.

     Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'art. 10 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

 

     Art. 31. Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale.

     La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

     I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

     Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'art. 21 della L. 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 32. Disposizioni per la progettazione, direzione e collaudo delle opere.

     Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purché iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

 

     Art. 33. Personale della Cassa.

     Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato, e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

     Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

     Art. 34. Norme concernenti le Sezioni di credito industriale.

     Le disposizioni relative alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli artt. 25 e 26 della L. 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'art. 28 della citata L. n. 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.

     Il limite di 50 milioni di cui alla lettera d) dell'art. 25 della L. 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'art. 12 della L. 25 luglio 1964, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'art. 4 della L. 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 35. Entrata in vigore della legge.

     Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 22 luglio 1966, n. 614.

[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 22 luglio 1966, n. 614.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 21 giugno 1967, n. 498.

[3] Aggiunge un comma all'art. 15 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 21 giugno 1967, n. 498.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 21 giugno 1967, n. 498.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 21 giugno 1967, n. 498.

[5] Modifica l'art. 151 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[6] Sostituisce l'art. 43 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[7] Sostituisce ultimo comma, art. 2, della L. 29 settembre 1962, n. 1462.