§ 95.1.17 - Legge 11 gennaio 1951, n. 25.
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:11/01/1951
Numero:25


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.  [11]
Art. 12.  [12]
Art. 13.  [13]
Art. 14.  [14]
Art. 15.  [15]
Art. 16.  [16]
Art. 17.  [17]
Art. 18.  [18]
Art. 19.  [19]
Art. 20.  [20]
Art. 21.  [21]
Art. 22.      Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti [...]
Art. 23.      Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti [...]
Art. 24.      Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonchè le [...]
Art. 25.      L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con [...]
Art. 26.      Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 60 giorni per coloro i quali, al [...]
Art. 27.      La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questi è nella [...]
Art. 28.      I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse [...]
Art. 29.      Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza [...]
Art. 30.      Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di prestare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la [...]
Art. 31.      Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti [...]
Art. 32.      Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire [...]
Art. 33.      I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui [...]
Art. 34.      Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate è iscritto [...]
Art. 35.      I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e [...]
Art. 36.      I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per [...]
Art. 37.      E' data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della [...]
Art. 38.      Le pene pecuniarie e le sopratasse previste dall'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, [...]
Art. 39.      Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettificate dal contribuente entro quattro mesi dalla data di [...]
Art. 40.      Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati [...]
Art. 41.      Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società anche cooperative e delle concentrazioni di aziende sociali, nonchè degli aumenti di capitale [...]
Art. 42.      Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata [...]
Art. 43.      A decorrere dal 1° gennaio 1950 la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, [...]
Art. 44.      A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima [...]
Art. 45.      L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1951
Art. 46.      L'amministrazione finanziaria è autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile categoria A, [...]
Art. 47.      L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive [...]
Art. 48.      La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 è fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze
Art. 49.      Il Governo della Repubblica è autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, [...]


§ 95.1.17 - Legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

(G.U. 31 gennaio 1951, n. 25, S.O.)

 

 

Titolo I

NORME SULLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

Titolo II

NORME RELATIVE ALLE IMPOSTE DIRETTE

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

 

          Art. 10. [10]

 

          Art. 11. [11]

 

          Art. 12. [12]

 

          Art. 13. [13]

 

          Art. 14. [14]

 

          Art. 15. [15]

 

          Art. 16. [16]

 

          Art. 17. [17]

 

Titolo III

NORME SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

 

          Art. 18. [18]

 

          Art. 19. [19]

 

          Art. 20. [20]

 

          Art. 21. [21]

 

Titolo IV

RILEVAMENTO FISCALE STRAORDINARIO.

 

          Art. 22.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.

 

          Art. 23.

     Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.

 

          Art. 24.

     Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonchè le associazioni e gli enti di fatto.

     Il rilevamento riguarda, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

 

          Art. 25.

     L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.

     Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.

     I soggetti al rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla al Comune stesso.

 

          Art. 26.

     Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 60 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonchè per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

 

          Art. 27.

     La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questi è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta da un compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica. Egli deve indicare il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attestare, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

     E' in facoltà dei Comuni e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di richiedere la presentazione personale dell'intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.

 

          Art. 28.

     I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.

 

          Art. 29.

     Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

     Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

 

          Art. 30.

     Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di prestare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 250.000 a lire 5.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato [22].

     Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 250.000 a lire 5.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte [23].

     Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 25 è punito con l'ammenda fino a lire 250.000 [24] .

 

          Art. 31.

     Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 250.000 a lire 2.500.000 [25] .

     Quando il fatto è commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 [26] .

     Il minimo delle pene previste nei commi precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

     Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entità .

 

          Art. 32.

     Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 [27] .

     Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 125.000 a lire 1.250.000 [28] .

 

Titolo V

NORME PER AGEVOLARE LA SISTEMAZIONE DI DETERMINATE SITUAZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 33.

     I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

     Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di là del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti:

     a) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta del 50 per cento;

     b) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta di un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio già notificati e per i quali non sia ancora conclusa nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

     La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.

 

          Art. 34.

     Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 19.

     Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

     La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 35.

     I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.

     Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni.

     Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.

     Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1949.

 

          Art. 36.

     I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennità di mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 dicembre 1949.

     Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     E' data facoltà ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarità riscontrate nella importazione o destinazione dei pacchi - dono ed alimentari, introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, e 11 aprile 1948, n. 462, abrogati dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, mediante pagamento, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della ammenda di lire 100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, semprechè sussista lo scopo assistenziale dell'operazione e sia da escludersi qualsiasi forma di speculazione.

 

          Art. 37.

     E' data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 dicembre 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalità.

     Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i termini dell'avvenuta dichiarazione.

 

          Art. 38.

     Le pene pecuniarie e le sopratasse previste dall'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 37, ma entro 30 giorni a decorrere dalla data nella quale sarà notificata la decisione.

     I contribuenti, che per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e sopratasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 39.

     Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettificate dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalità.

     L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è inscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in sei rate bimestrali.

 

          Art. 40.

     Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 41.

     Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società anche cooperative e delle concentrazioni di aziende sociali, nonchè degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949 fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè autorizzate dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Ministro per il tesoro.

     Le società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonchè quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

     Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazioni effettuate mediante apporto di attività da parte di enti pubblici in società per azioni o viceversa, sempre che siano autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'Ente pubblico.

 

          Art. 42.

     Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'art. 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e successive modificazioni, e della normale imposta ipotecaria ridotte a metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza.

     L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto nel registro delle Camere di commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

     Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FINANZA LOCALE

 

          Art. 43.

     A decorrere dal 1° gennaio 1950 la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'art. 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

     Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'art. 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

     Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950.

 

          Art. 44.

     A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.

     L'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.

 

          Art. 45.

     L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1951.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 46.

     L'amministrazione finanziaria è autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile categoria A, cat. B, e cat. C/1, l'imposta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'Amministrazione.

     La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951, a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio.

     Le norme previste nei commi precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.

 

          Art. 47.

     L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'art. 4. In nessun caso, però, detto termine di prescrizione potrà scadere prima del 31 dicembre 1951.

     Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica del redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'art. 33.

 

          Art. 48.

     La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 è fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 49.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati.


[1] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[3] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[4] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[6] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[7] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[8] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[9] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[11] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[12] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[14] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[15] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[16] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[17] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[22]  Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[23]  Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[24]  Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[25] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[26] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[27]  Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[28] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.