§ 95.2.18 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1057 .
Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:07/05/1948
Numero:1057


Sommario
Art. 1.      Gli atti di fusione delle società nazionali di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, semprechè risultino regolarmente costituite [...]
Art. 2.      La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo si applica altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichè mediante fusione, mediante [...]
Art. 3.      L'imposta fissa di registro è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e concentrazioni ed in occasione di queste
Art. 4.      Ai fini tributari non è necessaria la stima, di cui all'art. 2343 del Codice civile, per i conferimenti in natura, effettuati ai sensi dell'art. 2
Art. 5.      Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni deliberate entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 6.      Le trasformazioni delle società per azioni, che al giorno della entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale inferiore a L. 500.000 in alcuno dei tipi sociali [...]
Art. 7.      L'imposta del 4% dovuta, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, per gli aumenti di capitale effettuati con saldi attivi [...]
Art. 8.      L'aumento di capitale di cui all'articolo precedente deve risultare da atto o delibera da assoggettarsi a registrazione a tassa fissa entro i termini legali, salva la [...]
Art. 9.      L'art. 7 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      Le società che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241, hanno consegnato proprie azioni all'Istituto per [...]


§ 95.2.18 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1057 [1].

Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione monetaria

(G.U. 12 agosto 1948, n. 186)

 

 

     Art. 1.

     Gli atti di fusione delle società nazionali di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, semprechè risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire cento.

     Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti così delle società come dei soci ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta già definitivamente accertata alla data della deliberazione di fusione.

 

          Art. 2.

     La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo si applica altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle società apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre società.

 

          Art. 3.

     L'imposta fissa di registro è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e concentrazioni ed in occasione di queste.

 

          Art. 4.

     Ai fini tributari non è necessaria la stima, di cui all'art. 2343 del Codice civile, per i conferimenti in natura, effettuati ai sensi dell'art. 2.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni deliberate entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, semprechè la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale è effettuato l'apporto sia costituita nella forma di società per azioni.

 

          Art. 6.

     Le trasformazioni delle società per azioni, che al giorno della entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale inferiore a L. 500.000 in alcuno dei tipi sociali previsti dal Codice stesso, sono soggette alla imposta fissa di registro di L. 100 qualora siano effettuate entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 215 delle disposizioni per l'attuazione del ripetuto Codice e transitorie, approvate col regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni e proroghe.

     Sono parimenti soggette alla detta imposta fissa di registro le trasformazioni in società a responsabilità limitata delle società per azioni che al giorno dell'entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale non inferiore a L. 500.000, ma inferiore a L. 1.000.000, qualora siano effettuate nel termine indicato nel comma precedente.

 

          Art. 7.

     L'imposta del 4% dovuta, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, per gli aumenti di capitale effettuati con saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario, ha carattere di imposta speciale di registro e non è soggetta ad alcuna addizionale.

 

          Art. 8.

     L'aumento di capitale di cui all'articolo precedente deve risultare da atto o delibera da assoggettarsi a registrazione a tassa fissa entro i termini legali, salva la riscossione dell'imposta speciale entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di omologazione a' sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, previa denuncia delle parti interessate.

     Per l'applicazione dell'imposta speciale, in quanto non espressamente stabilito, si osservano tutte le norme che regolano la imposta ordinaria di registro.

 

          Art. 9.

     L'art. 7 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     Le società che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241, hanno consegnato proprie azioni all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, otterranno in restituzione le azioni stesse su domanda, se del caso, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

     La disposizione del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, si applica anche alle società che, all'entrata in vigore di detto decreto, erano ancora in termini per effettuare il versamento dell'importo della devoluzione per saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale prima della entrata in vigore del decreto stesso.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.