§ 95.26.27 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 49.
Rivalutazioni per conguaglio monetario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:14/02/1948
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, possono essere calcolate, con effetto dall'anno 1947, [...]
Art. 2.      Le società e gli enti tassati in base a bilancio non possono chiedere, per gli esercizi chiusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la [...]
Art. 3.      Gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare, nelle loro relazioni all'assemblea, i criteri ed i coefficienti adottati per la rivalutazione [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6.      E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241
Art. 7.  [5]
Art. 8.      Con effetto dai bilanci approvati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 [...]
Art. 9.      In caso di fusione o di concentrazione la società incorporante o risultante dalla fusione e la società concentrante subentrano alla società incorporata o fusa ed alla [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.26.27 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 49. [1]

Rivalutazioni per conguaglio monetario.

(G.U. 20 febbraio 1948, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, possono essere calcolate, con effetto dall'anno 1947, applicando ai valori determinati in base al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40, i coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario stabiliti nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, moltiplicati per 3,60.

     E' stabilito in 3,60 il coefficiente di rivalutazione per conguaglio monetario dei capitali investiti nell'anno 1945.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attività determinate.

 

          Art. 2.

     Le società e gli enti tassati in base a bilancio non possono chiedere, per gli esercizi chiusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione delle quote di ammortamento determinate ai sensi dell'articolo precedente, se non in quanto abbiano proceduto alla rivalutazione in bilancio dei corrispondenti cespiti.

     Per l'esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la detrazione delle quote di ammortamento determinate ai sensi dell'art. 1 è ammessa anche se la rivalutazione dei cespiti non è esposta in bilancio.

 

          Art. 3.

     Gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare, nelle loro relazioni all'assemblea, i criteri ed i coefficienti adottati per la rivalutazione delle singole categorie di cespiti ed attestare che la rivalutazione stessa è stata effettuata con riguardo alla consistenza dei beni, alla loro capacità produttiva ed all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

     Nelle relazioni annuali degli amministratori e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2423, ultimo comma, e 2432, secondo comma, del Codice civile devono essere indicate le quote di ammortamento calcolate per ciascuna categoria di cespiti.

     Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci, che non adempiano alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000.

     In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per il periodo di due anni, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'art. 2641 del Codice civile.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6.

     E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 7. [5]

     Le somme devolute allo Stato in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241, sono considerate come anticipato pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, istituita col titolo secondo del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e sono, quindi, portate in detrazione dall'imposta medesima, accertata a mente stabilito, si osservano tutte le norme che regolano la imposta.

     Resta escluso il rimborso della eventuale eccedenza rispetto all'ammontare della imposta straordinaria patrimoniale.

 

          Art. 8.

     Con effetto dai bilanci approvati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     In caso di fusione o di concentrazione la società incorporante o risultante dalla fusione e la società concentrante subentrano alla società incorporata o fusa ed alla società concentrata, ai fini della rivalutazione per conguaglio monetario delle attività comprese nella incorporazione o nella fusione e nella concentrazione, anche se queste hanno avuto luogo prima della entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 1° aprile 1949, n. 94.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 1° aprile 1949, n. 94.

[4]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 1° aprile 1949, n. 94.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1057.