§ 46.9.106 - Legge 9 ottobre 1980, n. 634.
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:09/10/1980
Numero:634


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra coloro che abbiano seguito, con esito [...]
Art. 2.      La metà dei posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui [...]
Art. 3.      Il concorso previsto dall'art. 1 è indetto con decreto del Ministro dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti nell'organico [...]
Art. 4.      Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso
Art. 5.      Agli ufficiali allievi ed ai sottufficiali allievi ufficiali spetta il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica [...]


§ 46.9.106 - Legge 9 ottobre 1980, n. 634. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 14 ottobre 1980, n. 282)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra coloro che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.

     Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) siano ufficiali delle categorie del congedo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica o del Corpo di guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;

     b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;

     c) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti al momento dell'ammissione al corso.

     La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi.

 

          Art. 2.

     La metà dei posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto b) dell'art. 1, che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

     I posti messi a concorso in base all'art. 1 che non siano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui precedente comma.

     Qualora i posti riservati ai sottufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, non vengano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al secondo comma dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     Il concorso previsto dall'art. 1 è indetto con decreto del Ministro dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti nell'organico cumulativo di sottotenenti e tenenti, fissa le norme di svolgimento del concorso stesso e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

     L'esame di ammissione al corso consiste in due prove scritte ed un colloquio.

     I posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare le trecento unità.

 

          Art. 4.

     Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.

     Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

     Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso non conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

     Coloro che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze disciplinari, o di comportamenti incompatibili con l'appartenenza al Corpo, o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del Ministro dell'interno.

     Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405.

 

          Art. 5.

     Agli ufficiali allievi ed ai sottufficiali allievi ufficiali spetta il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.