§ 63.1.8 - Legge 29 luglio 1957, n. 634.
Provvedimenti per il Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:29/07/1957
Numero:634


Sommario
Art. 1.      La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle [...]
Art. 2.      Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè ai singoli [...]
Art. 6.      La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge [...]
Art. 7.      L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per l'esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 [...]
Art. 8.      All'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi [...]
Art. 10.      Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su [...]
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 marzo 1952, numero 166, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: "la Cassa affida normalmente l'esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione..." sono [...]
Art. 14.      La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di [...]
Art. 15.      Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per l'esecuzione di opere di [...]
Art. 16.      Su richiesta dei proprietari interessati i consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano [...]
Art. 17.      Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche [...]
Art. 18.      Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, [...]
Art. 19.      Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:
Art. 20.      Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza [...]
Art. 21.      Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli [...]
Art. 22.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad [...]
Art. 23.  [24]
Art. 24.      La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato [...]
Art. 25.      Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante [...]
Art. 26.      A partire dal 1° luglio 1965, e per i semestri successivi, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai "fondi speciali" di cui all'art. 12 della [...]
Art. 27.      Per i prestiti di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potrà utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo di cui al n. 2 dell'art. 12 della legge 11 [...]
Art. 28.      Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole [...]
Art. 29.      Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. [...]
Art. 30.      I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 [...]
Art. 31.      L'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.
Art. 32.      L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa [...]
Art. 33.  [29]
Art. 34.      La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato [...]
Art. 35.      Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere l'esenzione [...]
Art. 36.      Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro un decennio dall'entrata in vigere della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della [...]
Art. 37.      Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, [...]
Art. 38.      Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:
Art. 39.      Nel decreto Ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.
Art. 40.      La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato [...]
Art. 41.      Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da accordi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano [...]
Art. 42.      L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:
Art. 43.  [34]
Art. 44.      Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per [...]


§ 63.1.8 - Legge 29 luglio 1957, n. 634. [1]

Provvedimenti per il Mezzogiorno.

(G.U. 3 agosto 1957, n. 193)

 

Titolo I

DURATA, DOTAZIONE E ATTIVITÀ

DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

 

     Art. 1.

     La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

     A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

     Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.

     L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1962, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.

     Nell'art. 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: "a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60" sono sostituite le seguenti: "a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65"; nel successivo art. 18 alle parole: "alla fine del decennio" sono sostituite le parole: "alla fine del quindicennio".

     Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

          Art. 2.

     Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

     "I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

     A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.

     Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.

     Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

     A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

     Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

     I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri".

 

          Art. 3.

     Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere - nel complesso - rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.

     Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

 

          Art. 4. [2]

     In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.

     Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

 

          Art. 5.

     Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprietà, possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

     I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

     La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere per la concessione dei contributi è determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative.

 

          Art. 6.

     La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1919, n. 589, e successive modificazioni.

     Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 75.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

     La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovraimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

     In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni.

 

          Art. 7.

     L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per l'esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

     La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

 

          Art. 8.

     All'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

     “Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori".

 

          Art. 9.

     Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

     Il contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'articolo 2 dello stesso decreto.

     Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.

 

          Art. 10.

     Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

     "Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la "Cassa" può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono".

     Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: "capitalizzando le annualità al tasso che annualmente" sono introdotte, tra lineette, le parole: "- per ciascun settore di intervento -".

 

          Art. 11.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

     Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attività è suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalità e criteri di selezione delle richieste, nonchè l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

     I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

 

          Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 marzo 1952, numero 166, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni".

 

          Art. 13.

     Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: "la Cassa affida normalmente l'esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione..." sono sostituite dalle seguenti: "la Cassa può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione".

 

          Art. 14.

     La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

     Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

 

Titolo II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

 

          Art. 15.

     Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per l'esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

     La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

          Art. 16.

     Su richiesta dei proprietari interessati i consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.

 

          Art. 17.

     Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agricoli entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate.

 

Titolo III

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

 

          Art. 18.

     Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie [3] .

     La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonchè l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

     Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 per cento, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

 

          Art. 19.

     Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

     a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonchè quelle destinate a fini sociali;

     b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

     c) i raccordi ferroviari;

     d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque cosi ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

     e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.

     La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, nonchè al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

     Il contributo è concepibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

 

          Art. 20.

     Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

     I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 21.

     Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni nonchè tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale [4] .

     Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

     Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

     Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi [5] .

     Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso Consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene [6] .

     Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione [7] .

     L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione, dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene [8] .

     L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito dell'indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute [9] .

     L' indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni. [10].

     In ogni caso, nella determinazione dell' indennità, non si dovrà tenere conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell' art. 8, della legge 18 luglio 1959, n. 555. [11]

     Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio [12] .

     Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni [13] .

     Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali [14] .

     La "Cassa" può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 [15] .

     Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti [16] .

     L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

     I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali [17] .

     Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno [18] .

     I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [19] .

     I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno [20] .

     I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150 [21] .

     Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale [22] .

     I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio [23] .

 

          Art. 22.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione sociale.

     I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione a ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

 

          Art. 23. [24]

     Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

     Il contributo per le opere di cui all'art. 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio.

 

          Art. 24.

     La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'art. 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purchè i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, nè forniti, nè garantiti dallo Stato o dalla "Cassa" e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito [25] .

     I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni [26] .

     Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato o formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 [27] .

 

          Art. 25.

     Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

     1) dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

     2) dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

     3) dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763,

     sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

     a) alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

     b) alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;

     c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;

     d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

     e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d).

     Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d ed e), sarà fissato, annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti.

     Le somme da destinare alla concessione dei prestiti previsti dalla lettera e) non potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

     Un importo pari almeno alla metà della detta somma sarà riservata da ciascuna sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.S.V.E.I.M.E.R. e dall'I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l'I.S.V.E.I.M.E.R., il Banco di Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno d'accordo.

     Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di cui alla lettera d).

 

          Art. 26.

     A partire dal 1° luglio 1965, e per i semestri successivi, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai "fondi speciali" di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti in essere.

     Le perdite accertate sulle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo sono addebitate nella misura del 60 per cento alle disponibilità che dovranno affluire ai "fondi speciali" previsti dal precedente comma.

     Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni indicate all'art. 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135.

     I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

     Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.

 

          Art. 27.

     Per i prestiti di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potrà utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo di cui al n. 2 dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 28.

     Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

 

          Art. 29.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

     I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, nonchè per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti, se importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni [28] .

     Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.

 

          Art. 30.

     I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per le commesse affidate ai cantieri costruttori e riparatori dell'Italia meridionale.

 

Titolo IV

AGEVOLAZIONI FISCALI E VARIE

 

          Art. 31.

     L'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.

     La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

     Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

     Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

 

          Art. 32.

     L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e dalla legge 10 agosto 1960, n. 646, successive modificazioni.

 

          Art. 33. [29]

 

          Art. 34.

     La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni articoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1960, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

 

          Art. 35.

     Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere l'esenzione prevista dall'art. 34, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

     L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

     L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

     Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

     Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della società o dell'ente, una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima [30].

 

          Art. 36.

     Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro un decennio dall'entrata in vigere della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

     Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

 

          Art. 37.

     Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali [31] .

     Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione [32] .

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

     Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

 

          Art. 38.

     Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:

     a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 18;

     b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;

     c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

     d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 18;

     e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purchè l'esistenza e l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

 

          Art. 39.

     Nel decreto Ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

     Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

     Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

 

          Art. 40.

     La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1960.

     Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla Cassa dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interessi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno [33] .

 

          Art. 41.

     Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da accordi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette, e autorizzate dal Comitato dei Ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'art. 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

     In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

     Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

          Art. 42.

     L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

     "I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le amministrazioni delle rispettive regioni".

     Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente legge saranno sentite le Amministrazioni delle regioni interessate.

 

          Art. 43. [34]

     Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario a l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

     Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

     Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi".

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.

 

          Art. 44.

     Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[4]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[6]  Comma così aggiunto dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462 e così sostituito dall'art. 31 della L. 26 giugno 1965, n. 717, nel testo stabilito dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462 e così sostituito dall'art. 31 della L. 26 giugno 1965, n. 717, nel testo stabilito dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462 e così sostituito dall'art. 31 della L. 26 giugno 1965, n. 717, nel testo stabilito dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462 e così sostituito dall'art. 31 della L. 26 giugno 1965, n. 717, nel testo stabilito dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 26 giugno 1965, n. 717, nel testo stabilito dall'art. 2 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[12]  Comma così modificato dall'art. 5 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[20]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[22]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[23]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[24]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[25]  Gli originari commi secondo e terzo sono stati sostituiti dall’attuale comma per effetto dell'art. 12 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[26]  Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[27]  Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[28]  Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 26 giugno 1965, n. 717.

[30]  Il termine di cui al presente comma è stato elevato a 180 giorni dall'art. 13 della L. 26 giugno 1965, n. 717.

[31]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 26 novembre 1969, n. 930.

[32]  Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 29 settembre 1962, n. 1462 e così sostituito dall'art. unico della L. 26 novembre 1969, n. 930.

[33]  Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 18 luglio 1959, n. 555.

[34]  Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1965, n. 717.