§ 63.1.1C - Legge 26 novembre 1969, n. 930.
Modifica dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:26/11/1969
Numero:930


Sommario
Art. unico.      Il primo e secondo comma dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:


§ 63.1.1C - Legge 26 novembre 1969, n. 930. [1]

Modifica dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

(G.U. 17 dicembre 1969, n. 317)

 

     Art. unico.

     Il primo e secondo comma dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

     Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.