§ 5.3.a - Legge 26 novembre 1955, n. 1124.
Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:26/11/1955
Numero:1124


Sommario
Art. 1.      E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 5.3.a - Legge 26 novembre 1955, n. 1124.

Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(G.U. 7 dicembre 1955, n. 282).

 

 

     Art. 1.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.