§ 63.1.4 - Legge 9 maggio 1950, n. 261.
Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:09/05/1950
Numero:261


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale (Fondo-lire 1948-49) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la concessione [...]
Art. 2.      Sulle disponibilità che si costituiranno sul conto speciale (Fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di lire 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di [...]
Art. 3.      Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sarà dovuto allo Stato un interesse dell'uno e mezzo per cento.
Art. 4.      I prestiti di cui al precedente art. 1 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali.
Art. 5.      Entro il limite complessivo delle somme ad esso dovute per interessi di cui ai precedenti articoli, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui [...]
Art. 6.      Le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi, di cui 6,1 miliardi la Sezione del Banco di [...]
Art. 7.      In corrispondenza alla effettiva disponibilità sul conto speciale (Fondo-lire) degli ulteriori 10 miliardi di cui all'art. 2, le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono [...]
Art. 8.      Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di [...]
Art. 9.      Ai prestiti concessi dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale ed alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni, le esenzioni e le [...]
Art. 10.      La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge è addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a [...]
Art. 11.      Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle Sezioni di credito industriale in base alla presente legge debbono essere deliberate dai Comitati di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre [...]
Art. 12.      L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è così modificato:
Art. 13.      Le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successivi provvedimenti sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e delle Isole, sono estese ad ogni [...]
Art. 14.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 63.1.4 - Legge 9 maggio 1950, n. 261. [1]

Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.

(G.U. 29 maggio 1950, n. 122)

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale (Fondo-lire 1948-49) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la concessione di prestiti decennali rinnovabili di 6,1 miliardi alle Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, di 2,9 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia e di un miliardo alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

     Dette somme verranno utilizzate dalle predette Sezioni di credito per concedere finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2.

     Sulle disponibilità che si costituiranno sul conto speciale (Fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di lire 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare l'ulteriore somma di lire 10 miliardi e a destinarla alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale di cui al precedente art. 1, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni e modalità stabilite dalla presente legge.

     Qualora le effettive disponibilità in conto Fondo-lire 1950-51 non siano sufficienti, la spesa di cui al precedente comma sarà finanziata con le somme che si renderanno disponibili sul Fondo-lire 1951-52.

 

          Art. 3.

     Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sarà dovuto allo Stato un interesse dell'uno e mezzo per cento.

     Le modalità relative alla restituzione di prestiti, da iniziarsi trascorso un decennio dalla effettiva somministrazione di essi, verranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, fermo restando che i mutui concessi dalle Sezioni di credito indicate all'art. 1 non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

 

          Art. 4.

     I prestiti di cui al precedente art. 1 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali.

 

          Art. 5.

     Entro il limite complessivo delle somme ad esso dovute per interessi di cui ai precedenti articoli, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale indicate nell'art. 1 effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonchè su quelli previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

     Le modalità di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del quattro per cento annuo per la durata massima di dieci anni, saranno stabilite con successivo decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.

 

          Art. 6.

     Le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi, di cui 6,1 miliardi la Sezione del Banco di Napoli, lire 2,9 miliardi la Sezione del Banco di Sicilia e lire un miliardo la Sezione del Banco di Sardegna, da utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti per gli scopi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alle obbligazioni emesse a norma del precedente comma si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, costitutivo della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli e le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante norme integrative per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

 

          Art. 7.

     In corrispondenza alla effettiva disponibilità sul conto speciale (Fondo-lire) degli ulteriori 10 miliardi di cui all'art. 2, le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di ulteriori 10 miliardi, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni previste dal precedente art. 6.

 

          Art. 8.

     Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di diceci anni [2] .

     Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si farà fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'art. 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'art. 7.

     La spesa complessiva per l'esercizio 1950-51 è stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

 

          Art. 9.

     Ai prestiti concessi dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale ed alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 10.

     La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge è addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.

 

          Art. 11.

     Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle Sezioni di credito industriale in base alla presente legge debbono essere deliberate dai Comitati di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

 

          Art. 12.

     L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è così modificato:

     "Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il commercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di trenta giorni è prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti".

 

          Art. 13.

     Le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successivi provvedimenti sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e delle Isole, sono estese ad ogni effetto con la presente legge agli interi territori delle provincie di Latina e Frosinone.

 

          Art. 14.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 24 febbraio 1964, n. 112.