§ 30.1.7 – L. 10 gennaio 1952, n. 16.
Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:10/01/1952
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento [...]
Art. 2.      Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca e delle materie di cui alla lettera e) del precedente articolo, per l'impianto e [...]
Art. 3.      Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della [...]
Art. 4.      Alla copertura dell'onere di lire 3.000.000, relativo all'esercizio 1951-52, si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati [...]


§ 30.1.7 – L. 10 gennaio 1952, n. 16. [1]

Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

(G.U. 30 gennaio 1952, n. 25).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque [2].

     Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50% di quello delle unità da costruire [3].

     Il contributo sarà corrisposto annualmente pro rata all'istituto finanziatore [4].

     Le suddette operazioni di credito debbono riguardare:

     a) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate [5];

     b) miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della pesca [6].

     c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

     d) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca, di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

     e) provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade e quant'altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla confezione di attrezzi da pesca;

     f) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.

     Possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegni di 1 categoria, gli Istituti di credito agrario, nonchè gli altri Enti ed Istituti che vi siano autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti, che dovranno essere rispettivamente assicurati contro i rischi dell'incendio e contro quelli della navigazione.

 

          Art. 2.

     Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca e delle materie di cui alla lettera e) del precedente articolo, per l'impianto e l'esercizio di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, esercitato da coloro che vi sono o possono esservi autorizzati a mente dell'ultimo comma dell'art. 1, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale secondo i modi e i limiti di cui all'art. 50 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

 

          Art. 3.

     Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:

 

Esercizio

1951-52

L.

3.000.000

"

1952-53

"

3.000.000

"

1953-54

"

3.000.000

"

1954-55

"

6.000.000

"

1955-56

"

2.500.000

"

1956-57

"

2.500.000

 

          Art. 4.

     Alla copertura dell'onere di lire 3.000.000, relativo all'esercizio 1951-52, si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] L’originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi primo, secondo e terzo per effetto dell'art. 1 della L. 10 maggio 1976, n. 343.

[3] L’originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi primo, secondo e terzo per effetto dell'art. 1 della L. 10 maggio 1976, n. 343.

[4] L’originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi primo, secondo e terzo per effetto dell'art. 1 della L. 10 maggio 1976, n. 343.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 10 maggio 1976, n. 343.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 10 maggio 1976, n. 343.