§ 63.4.5 - Legge 11 giugno 1962, n. 588.
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:11/06/1962
Numero:588


Sommario
Art. 1.      Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei [...]
Art. 2.      Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte [...]
Art. 3.      Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 4.      La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'art. 1 e lo presenta per [...]
Art. 5.      L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.
Art. 6.      Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto [...]
Art. 7.      Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:
Art. 8.      Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'art. 1.
Art. 9.      In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare [...]
Art. 10.      Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli [...]
Art. 11.      Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.
Art. 12.      Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri [...]
Art. 13.      Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui [...]
Art. 14.      E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
Art. 15.      Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina [...]
Art. 16.      La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche da [...]
Art. 17.      Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'art. 16, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per [...]
Art. 18.      I poteri attribuiti all'autorità amministrativa dall'art. 847 del Codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione.
Art. 19.      Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento [...]
Art. 20.      Ferme restando le norme previste dall'art. 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno [...]
Art. 21.      Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dal precedente art. 19 sono posti a [...]
Art. 22.      La Regione finanzierà l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.
Art. 23.      E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa [...]
Art. 24.      Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:
Art. 25.      Per tutta la durata della presente legge e ai fini della sua attuazione, saranno applicate, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 26.      Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle [...]
Art. 27.      Nel settore dell'industria tanto il piano quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base [...]
Art. 28.      E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo [...]
Art. 29. 
Art. 30.      Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall'art. 27 contributi in conto capitale, in misura non [...]
Art. 31.      Previa autorizzazione del Comitato dei ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi [...]
Art. 32.      Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, [...]
Art. 33.      Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al [...]
Art. 34.      E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali [...]
Art. 35.      Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:
Art. 36.      E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle [...]
Art. 37.      Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:
Art. 38.      E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive [...]
Art. 39.      Al prefinanziamento di 5 miliardi previsto dall'art. 7 si fa fronte con un'aliquota del fondo di cui al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per [...]


§ 63.4.5 - Legge 11 giugno 1962, n. 588.

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

(G.U. 3 luglio 1962, n. 166).

 

Titolo I

ORGANI DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 1.

     Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola.

     Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee", individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali.

     Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

 

          Art. 2.

     Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì, le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

     Al fine del coordinamento di cui all'art. 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.

     In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

     Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri e alla Cassa.

     La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101, e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.

 

          Art. 3.

     Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

     A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

     Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.

 

          Art. 4.

     La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'art. 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale.

     Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio.

     La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

 

          Art. 5.

     L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.

     Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'art. 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.

     La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, e agli altri enti di diritto pubblico.

     Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.

     Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

     Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituirà a Cagliari un apposito ufficio.

     La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

 

          Art. 6.

     Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

     Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.

 

          Art. 7.

     Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

Esercizio

1962-63

Miliardi

40

"

1963-64

"

20

"

1964-65

"

25

"

1965-66

"

30

"

1966-67

"

30

"

1967-68

"

35

"

1968-69

"

35

"

1969-70

"

35

"

1970-71

"

35

"

1971-72

"

35

"

1972-73

"

35

"

1973-74

"

25

"

1974-75

"

15

     Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonchè per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza della presente legge.

 

          Art. 8.

     Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'art. 1.

 

          Art. 9.

     In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.

     Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi.

     Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

 

Capo I

DIRETTIVE DI INTERVENTO

 

          Art. 10.

     Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

 

Capo II

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

          Art. 11.

     Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

     In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attività educative e sportive in genere.

     Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.

     Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel settore, nonchè a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

     Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione degli enti.

     Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie - intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro - condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.

 

Capo III

TRASPORTI

 

          Art. 12.

     Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

     Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.

     A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovratasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, nè si applicano le quote di transito.

 

Capo IV

EDILIZIA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE

 

          Art. 13.

     Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.

     Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.

     Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

     Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

 

          Art. 14.

     E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

     a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

     b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

     Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

     I benefici di cui ai precedenti commi, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.

 

Capo V

INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

 

          Art. 15.

     Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

     A tal fine esso dovrà disporre:

     a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;

     b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

     c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;

     d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.

 

          Art. 16.

     La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

     a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'art. 17 della presente legge;

     b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'art. 19;

     c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

     Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonchè la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

     Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

     Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

     Dei Consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.

 

          Art. 17.

     Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'art. 16, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani.

     Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

     Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

 

          Art. 18.

     I poteri attribuiti all'autorità amministrativa dall'art. 847 del Codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione.

 

          Art. 19.

     Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.

     Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

     E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

     Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonchè per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

     Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

     Per l'attuazione del piano sarà organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonchè per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.

     Il piano e i programmi dovranno stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.

 

          Art. 20.

     Ferme restando le norme previste dall'art. 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi.

     Quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati.

     Ove sia in atto un contratto agrario i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all'art. 19 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuoverà le necessarie intese.

     La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

 

          Art. 21.

     Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dal precedente art. 19 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

 

          Art. 22.

     La Regione finanzierà l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

     La Regione finanzierà altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.

 

          Art. 23.

     E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

     a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

     b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

     c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

     Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

     Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.

 

          Art. 24.

     Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:

     a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonchè per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

 

          Art. 25.

     Per tutta la durata della presente legge e ai fini della sua attuazione, saranno applicate, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

Capo VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

 

          Art. 26.

     Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate.

     E' autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

     La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 27.

     Nel settore dell'industria tanto il piano quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna.

     In particolare si dovrà prevedere:

     a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale;

     b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

 

          Art. 28.

     E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 29. [1]

     Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile.

     A tal fine, la società finanziaria potrà:

     a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;

     b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa.

     Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli.

     Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano -, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonchè - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o società private.

     Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente.

     In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.

     Alla Regione è del pari riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

     Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.

     Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonchè le esenzioni prevedute nell'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

 

          Art. 30.

     Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall'art. 27 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. E' autorizzata altresì la concessione all'Ente Sardo di Elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

     Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'art. 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse della presente legge, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

     I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonchè alla localizzazione delle iniziative.

     Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva.

     E' istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

 

          Art. 31.

     Previa autorizzazione del Comitato dei ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

     I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

     Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

     Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

     Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'art. 30.

 

          Art. 32.

     Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge.

 

          Art. 33.

     Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

 

Capo VII

INTERVENTI NEI SETTORI DELLA PESCA, DELL'ARTIGIANATO,

DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

 

          Art. 34.

     E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori.

     Nell'ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori.

     Possono essere altresì concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

     Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

     La garanzia di cui al quinto comma dell'art. 30 è estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

 

          Art. 35.

     Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:

     a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

     La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'art. 30 è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

 

          Art. 36.

     E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

     E' altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

 

          Art. 37.

     Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:

     a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

     b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per l'istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

     c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per trasporto merci in conto proprio, nonchè le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.

 

          Art. 38.

     E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

     I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

     E' altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

 

Disposizioni generali

 

          Art. 39.

     Al prefinanziamento di 5 miliardi previsto dall'art. 7 si fa fronte con un'aliquota del fondo di cui al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     All'onere di 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-1963 si provvede per 5 miliardi con una aliquota del fondo di cui al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961 in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per 17,5 miliardi con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-1962; e per 17,5 miliardi con un'aliquota del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso stanziato nel detto stato di previsione per l'esercizio 1962-63.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo già sostituito dall'art. unico della L. 22 marzo 1971, n. 198 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L. 7 agosto 1997, n. 266.