§ 97.4.3 - Legge 9 giugno 1964, n. 615.
Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:09/06/1964
Numero:615


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a [...]
Art. 4.  [8]
Art. 5.  [10]
Art. 6.      Le somme stanziate ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi
Art. 7.      All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori [...]


§ 97.4.3 - Legge 9 giugno 1964, n. 615.

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

(G.U. 31 luglio 1964, n. 187)

 

 

     Art. 1.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

 

          Art. 2. [1]

     Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

     In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'art. 105 del regolamento di polizia veterinaria.

     I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

     Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

     Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subìto dai proprietari di bovini abbattuti perchè affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo [2] .

     Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonchè ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

     1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;

     2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;

     3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento [3]

     Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. [4]

     Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo [5] .

     Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50% [6] .

     Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 40.000 a capo [7] .

     I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

     da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

     dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

     da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

     da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;

     da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori;

     da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

     Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

     La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

 

          Art. 3.

     I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.

 

          Art. 4. [8]

     In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'art. 2.

     Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

     Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

     Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'art. 2. Le provincie autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori [9] .

 

          Art. 5. [10]

     Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'art. 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorità sanitarie ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     In deroga a quanto disposto dal predetto art. 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a L. 480 milioni.

 

          Art. 6.

     Le somme stanziate ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33.

[2]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 2 giugno 1988, n. 218.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 2 giugno 1988, n. 218.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296.

[6]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296.

[7]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 23 gennaio 1968, n. 33.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 31 marzo 1976, n. 124.

[10]  Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 31 marzo 1976, n. 124.