§ 97.4.6 - Legge 28 maggio 1981, n. 296.
Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:28/05/1981
Numero:296


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 97.4.6 - Legge 28 maggio 1981, n. 296.

Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

(G.U. 16 giugno 1981, n. 163)

 

     Art. 1. [1]

     [La presente legge, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di cui all'art. 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dà attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine predisposti dalle regioni e per la Sicilia dalle commissioni provinciali previste dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonchè dalle province autonome di Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979].

 

          Art. 2. [2]

     [I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonchè delle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche.

     A tali fini le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanità le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'art. 1 e al precedente comma].

 

          Art. 3. [3]

     [Il Ministero della sanità presenta ai competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'art. 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

     A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè i veterinari provinciali della Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanità la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

     Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunità economica europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato].

 

          Art. 4. [4]

     [Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della commissione della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani].

 

          Art. 5.

     In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.

 

          Art. 6. [5]

     Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

 

     Art. 6. [6]

     Il quinto comma dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

     "Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subìto dai proprietari di bovini abbattuti perchè affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.

     Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo".

     Il settimo comma dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

     "Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 40.000 a capo".

     A decorrere dal 1981 il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.[Omissis]

     In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi è reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonchè nei casi previsti dall'art. 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

     (Omissis) [7].

     Il sesto comma dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'art. 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, è sostituito dal seguente:

     "Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento.".

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e successivi si farà fronte mediante le autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 marzo 1976, n. 124.

     All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento della voce "Norme per l'attuazione delle direttive CEE".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[3] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[4] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[6] Testo previgente alla sostituzione operata dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[7]  Comma abrogato dall'art. 48 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.