§ 69.1.2a - Legge 31 ottobre 1963, n. 1458.
Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.1 amnistia indulto e condono
Data:31/10/1963
Numero:1458


Sommario
Art. 1.  Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.
Art. 2.  Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette.
Art. 3.  Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Art. 4.  Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale.
Art. 5.  Definitività dei tributi e diritti corrisposti.
Art. 6.  Limite temporale per l'applicazione del condono.


§ 69.1.2a - Legge 31 ottobre 1963, n. 1458. [1]

Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

(G.U. 9 novembre 1963, n. 292)

 

 

     Art. 1. Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.

     Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

     a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 3;

     b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente alla esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

     Sono altresì condonate:

     c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 4;

     d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'art. 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

     e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

     f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

     g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e dall'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprechè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

     Nelle ipotesi previste dall'art. 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

 

          Art. 2. Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette.

     Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materie di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se, sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

     2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

     Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, semprechè, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

     Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. [2]

     Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

 

          Art. 3. Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

     La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'art. 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

     2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

     Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione, questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

     Per le violazioni delle norme contenute nell'art. 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dall'articolo sopra citato.

 

          Art. 4. Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale.

     La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'art. 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

     La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'art. 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

 

          Art. 5. Definitività dei tributi e diritti corrisposti.

     I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

 

          Art. 6. Limite temporale per l'applicazione del condono.

     Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Con sentenza 23 novembre 1967, n. 121, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, relativamente alla parte in cui stabilisce un termine temporale alla definizione amministrativa dell'accertamento tributario, come condizione per l'applicazione del condono.