§ 95.1.24 - Legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/01/1956
Numero:1


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  [7]
Art. 5.  [8]
Art. 6.  [9]
Art. 7.  [10]
Art. 8.  [11]
Art. 9.  [12]
Art. 10.  [13]
Art. 11.      Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 [...]
Art. 12.  [15]
Art. 13.  [16]
Art. 14.  [17]
Art. 15.  [18]
Art. 16.  [19]
Art. 17.      Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e [...]
Art. 18.  [22]
Art. 19.  [23]
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.  [27]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.  [29]
Art. 24.  [30]
Art. 25.  [31]
Art. 26.      Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria B a carico delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e [...]
Art. 27.  [32]
Art. 28.  [33]
Art. 29.  [34]
Art. 30.  [35]
Art. 31.  [36]
Art. 32.  [37]
Art. 33.  [38]
Art. 34.  [39]
Art. 35.  [40]
Art. 36.  [41]
Art. 37.  [42]
Art. 38.  [43]
Art. 39.  [44]
Art. 40.  [45]
Art. 41.  [46]
Art. 42.  [47]
Art. 43.  [48]
Art. 44.  [49]
Art. 45.  [50]
Art. 46.  [51]
Art. 47.  [52]
Art. 48.  [53]
Art. 49.  [54]
Art. 50.      La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte dirette sugli affari è comunicata al contribuente [...]
Art. 51.      L'art. 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 151, è sostituito dal seguente
Art. 52.  [55]
Art. 53.  [56]
Art. 54.  [57]
Art. 55.  [58]
Art. 56.  [59]
Art. 57.  [60]
Art. 58.      Il certificato previsto dall'art. 13 non può essere richiesto agli istituti indicati nello stesso articolo con riferimento a date antecedenti all'entrata in vigore della [...]
Art. 59.  [61]
Art. 60.      Alle persone che hanno cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le [...]
Art. 61.      Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1901, n. 25
Art. 62.      L'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'art. 5 dell'allegato F alla legge 11 agosto 1970, n. 5784, gli articoli 18 e 33 del testo unico approvato con regio [...]
Art. 63.  [62]


§ 95.1.24 - Legge 5 gennaio 1956, n. 1. [1]

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

(G.U. 9 gennaio 1956, n. 6)

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE E SULL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     Se l'Ufficio si avvale della facoltà di cui al primo comma nel corso della contestazione, l'organo giudicante, davanti al quale la vertenza sia pendente, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado.

     (Omissis) [6].

 

          Art. 4. [7]

 

          Art. 5. [8]

 

          Art. 6. [9]

 

          Art. 7. [10]

 

          Art. 8. [11]

 

          Art. 9. [12]

 

          Art. 10. [13]

 

          Art. 11.

     Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'ente o la società ha il suo domicilio fiscale.

     La tassa di lire 200 prevista dal comma ultimo delle note apposte all'art. 1, n. 111, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresì ai libri previsti dall'art. 7 della presente legge diversi da quelli di cui al citato n. 111 e al successivo n. 112.

     (Omissis) [14].

 

          Art. 12. [15]

 

          Art. 13. [16]

 

          Art. 14. [17]

 

          Art. 15. [18]

 

          Art. 16. [19]

 

          Art. 17.

     Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli.

     Dall'annotazione debbono risultare:

     a) il cognome, il nome e la paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

     b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli, con la identificazione dell'emittente;

     c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

     d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

     Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'art. 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purchè integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

 

          Art. 18. [22]

 

          Art. 19. [23]

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE

 

          Art. 20.

     (Omissis) [24].

     (Omissis) [25].

     (Omissis) [26].

     Sono esclusi i maggiori valori derivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformità alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

 

          Art. 21. [27]

 

          Art. 22.

     (Omissis) [28].

     Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa è rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.

 

          Art. 23. [29]

 

          Art. 24. [30]

 

          Art. 25. [31]

 

          Art. 26.

     Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria B a carico delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che hanno chiesto che il loro reddito imponibile già accertato in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, è esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato.

 

          Art. 27. [32]

 

          Art. 28. [33]

 

          Art. 29. [34]

 

          Art. 30. [35]

 

          Art. 31. [36]

 

          Art. 32. [37]

 

          Art. 33. [38]

 

Titolo III

SANZIONI

 

          Art. 34. [39]

 

          Art. 35. [40]

 

          Art. 36. [41]

 

          Art. 37. [42]

 

          Art. 38. [43]

 

          Art. 39. [44]

 

          Art. 40. [45]

 

          Art. 41. [46]

 

          Art. 42. [47]

 

          Art. 43. [48]

 

          Art. 44. [49]

 

          Art. 45. [50]

 

          Art. 46. [51]

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 47. [52]

 

          Art. 48. [53]

 

          Art. 49. [54]

 

          Art. 50.

     La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte dirette sugli affari è comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa ancorchè egli non abbia fatto domanda di audizione personale.

     La comunicazione è effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale.

     Terminata la discussione dinanzi allo Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, è pubblicata solo quando ne è inviata copia all'ufficio.

 

          Art. 51.

     L'art. 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 151, è sostituito dal seguente:

     "La mancata presentazione del contribuente a cui è stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia, il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilità del contribuente a presentarsi rimesso al potere discrezionale della Commissione"

 

          Art. 52. [55]

 

          Art. 53. [56]

 

          Art. 54. [57]

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 55. [58]

 

          Art. 56. [59]

 

          Art. 57. [60]

 

          Art. 58.

     Il certificato previsto dall'art. 13 non può essere richiesto agli istituti indicati nello stesso articolo con riferimento a date antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 59. [61]

 

          Art. 60.

     Alle persone che hanno cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le norme di cui ai due ultimi commi dell'art. 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

 

          Art. 61.

     Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1901, n. 25.

     E' altresì autorizzato a disporre in qualsiasi momento rilevazioni separate per singole parti del territorio della Repubblica.

 

          Art. 62.

     L'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'art. 5 dell'allegato F alla legge 11 agosto 1970, n. 5784, gli articoli 18 e 33 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e gli articoli 15 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono abrogati.

     L'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, cessa di aver vigore a decorrere dalla stessa data in cui hanno effetto le disposizioni dall'art. 40 della presente legge.

 

          Art. 63. [62]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[3] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[4] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[5] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[6] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[7] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[8] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[9] Articolo modificato dalla L. 28 maggio 1959, n. 361, dalla L. 1 marzo 1964, n. 113 e abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[10] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[11] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[12] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[13] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[14] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[15] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[16] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[17] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[18] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[19] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[20] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[21] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[22] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[23] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[24] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[25] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[26] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[27] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[28] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[29] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[30] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[31] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[32] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[33] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[34] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[35] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[36] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[37] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[38] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[39] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[40] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[41] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[42] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[43] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[44] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[45] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[46] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[47] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[48] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[49] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[50] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[51] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[52] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[53] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[54] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[55] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[56] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[57] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[58] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[59] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[60] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[61] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[62] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.