§ 98.1.27391 - D.L. 11 gennaio 1956, n. 2 .
Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/01/1956
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il diritto fisso dovuto all'Erario sugli apparecchi di accensione e sui relativi pezzi di ricambio a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, [...]
Art. 2.      Per la detenzione di apparecchi capaci di produrre fiammella, scintilla od incandescenza, che nell'uso sostituiscano i fiammiferi, è dovuto all'Erario un diritto annuale [...]
Art. 3.      La riscossione del diritto annuale si effettua a mezzo di apposite marche contrassegno, che l'utente può apporre sull'apparecchio ovvero su qualsiasi documento di [...]
Art. 4.      La detenzione di apparecchi di accensione senza il simultaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto è punita con la [...]
Art. 5.      I viaggiatori che entrano nello Stato ed i destinatari di pacchi postali provenienti dall'estero possono introdurre in Italia non più di un apparecchio a condizione che [...]
Art. 6.      Le disposizioni dei precedenti articoli avranno effetto a partire dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto
Art. 7.      Per la durata di anni quattro dalla pubblicazione del presente decreto è consentita la detenzione in esenzione dal pagamento del diritto annuale di cui all'art. 2, degli [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Il presente decreto che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.27391 - D.L. 11 gennaio 1956, n. 2 [1].

Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14)

 

     Art. 1.

     Il diritto fisso dovuto all'Erario sugli apparecchi di accensione e sui relativi pezzi di ricambio a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, è abolito.

     E' del pari abolito il sistema di riscossione mediante punzonatura degli apparecchi previsto dal penultimo comma dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105.

 

          Art. 2.

     Per la detenzione di apparecchi capaci di produrre fiammella, scintilla od incandescenza, che nell'uso sostituiscano i fiammiferi, è dovuto all'Erario un diritto annuale nella misura di L. 300 per ognuno degli apparecchi medesimi.

 

          Art. 3.

     La riscossione del diritto annuale si effettua a mezzo di apposite marche contrassegno, che l'utente può apporre sull'apparecchio ovvero su qualsiasi documento di riconoscimento personale.

     Finchè restano in vigore le convenzioni con il Consorzio Industrie Fiammiferi, annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, successivamente rinnovate, la distribuzione primaria delle marche è affidata al predetto Consorzio che è tenuto a prestare per tale servizio idonea cauzione.

     Le caratteristiche delle marche, le modalità per la distribuzione e riscossione del diritto, l'aggio da corrispondere ai distributori e l'ammontare della cauzione di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 4.

     La detenzione di apparecchi di accensione senza il simultaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto è punita con la pena pecuniaria da un minimo di cinque a un massimo di cinquanta volte il diritto evaso, oltre il pagamento del diritto annuale dovuto.

 

          Art. 5.

     I viaggiatori che entrano nello Stato ed i destinatari di pacchi postali provenienti dall'estero possono introdurre in Italia non più di un apparecchio a condizione che posseggano o si provvedano presso la Dogana della apposita marca contrassegno di cui all'art. 3.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni dei precedenti articoli avranno effetto a partire dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Per la durata di anni quattro dalla pubblicazione del presente decreto è consentita la detenzione in esenzione dal pagamento del diritto annuale di cui all'art. 2, degli apparecchi di accensione muniti del contrassegno a punzone e già estratti dalla fabbrica all'atto della pubblicazione del presente decreto.

     Per gli apparecchi bollati non ancora estratti dalla fabbrica e per quelli detenuti dal Consorzio Industrie Fiammiferi alla data suindicata è consentito il rimborso entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria, del diritto fisso pagato, previo annullamento del contrassegno, da farsi con le modalità e le cautele che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, nelle forme previste dall'art. 3 ultimo comma.

 

          Art. 8. [2]

     Rimangono in vigore tutte le disposizioni sugli apparecchi di accensione non in contrasto con il presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico, L. 16 marzo 1956, n. 109 e abrogato dall'art. 13 del D.L. 20 aprile 1971, n. 163.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1970, n. 78, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.