§ 87.1.2 - R.D. 29 marzo 1942, n. 239.
Norme interpretative, integrative e complementari del Regio Decreto Legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.1 azioni
Data:29/03/1942
Numero:239


Sommario
Art. 1.  Intestazione delle azioni.
Art. 2.  Trasferimento delle azioni.
Art. 3.  Vincoli reali sulle azioni.
Art. 4.  Contenuto della intestazione e delle annotazioni.
Art. 5.  Omessa distribuzione delle azioni.
Art. 6. 
Art. 7.  Successione a causa di morte nella proprietà delle azioni.
Art. 8.  Divisione di un titolo azionario multiplo.
Art. 9.  Termine per le annotazioni e certificati provvisori.
Art. 10.  Ammortamento delle azioni.
Art. 11.  Accertamento dell'identità e capacità di disporre del titolo.
Art. 12.  Girata dei titoli azionari.
Art. 13.  Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento.
Art. 14.  Girate per procura e in garanzia.
Art. 15.  Trasferimento a mezzo stanza di compensazione.
Art. 16. 
Art. 17.  Decorrenza delle nuove intestazioni agli effetti tributari.
Art. 18.  Persone obbligate a richiedere la conversione.
Art. 19.  Facoltà di sostituire o trasformare i titoli.
Art. 20.  Annullamento dei titoli azionari al portatore sostituiti.
Art. 21.  Intestazione dei titoli trasformati.
Art. 22.  Termine per la conversione, ricevute e certificati provvisori.
Art. 23.  Modalità per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole.
Art. 24.  Disposizioni tributarie per la conversione.
Art. 25.  Operazioni di conversione presso filiali od altri enti.
Art. 26.  Conversione dei titoli azionari all'estero.
Art. 27.  Compenso per la conversione dei titoli azionari.
Art. 28.  Libro giornale di chi effettua l'autenticazione dei trasferimenti.
Art. 29.  Sanzioni e prescrizioni.
Art. 30.  Determinazione del capitale ai fini del limite del possesso azionario.
Art. 31.  Valore delle azioni possedute ai fini del limite del possesso azionario.
Art. 32.  Dichiarazioni relative al capitale ed ai possessi di azioni.
Art. 33.  Rettifiche delle dichiarazioni relative ai possessi azionari e contestazione della violazione del limite.
Art. 34.  Ristabilimento del limite e sanzioni a carico della società e degli amministratori.
Art. 35.  Istituzione della Sezione centrale dell'anagrafe tributaria.
Art. 36.  Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni nominative e di quelle al portatore presentate alla conversione entro il 30 giugno 1942.
Art. 37.  Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni emesse o presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942.
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40.  Formazione presso la Sezione centrale delle schede di ciascuna società e di ciascun azionista.
Art. 41. 
Art. 42.  Utilizzazione degli elementi raccolti presso la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria.
Art. 43.  Esclusione dei dividendi dal reddito complessivo soggetto alla imposta complementare.
Art. 44.  Entrata in vigore del presente decreto.


§ 87.1.2 - R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

Norme interpretative, integrative e complementari del Regio Decreto Legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(G.U. 31 marzo 1942, n. 74).

 

Art. 1. Intestazione delle azioni.

     Le azioni emesse dalle società aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.

     L'intestazione è fatta dalla società emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.

     Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.

     E' fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 13 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

     Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi.

 

     Art. 2. Trasferimento delle azioni.

     Il trasferimento dei titoli azionari si opera con l'annotazione del nuovo titolare, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci, oppure mediante girata sul titolo.

     Di fronte alla società emittente il trasferimento per girata non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della società stessa su presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di girate.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Vincoli reali sulle azioni.

     I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci.

     Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente.

     I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.

     Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione.

 

     Art. 4. Contenuto della intestazione e delle annotazioni.

     L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternità, può essere indicata la ditta.

     Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.

     Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalità di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalità, della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.

     Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano già presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla società emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalità.

 

     Art. 5. Omessa distribuzione delle azioni.

     Le società per azioni hanno facoltà di deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscano ai soci i titoli delle azioni. In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

     Resta fermo, anche nell'ipotesi di cui al primo comma, l'obbligo del pagamento dell'imposta di negoziazione, nonché, nei casi di trasferimento, della sovrimposta di negoziazione e dell'imposta sul plusvalore dei titoli trasferiti.

 

     Art. 6. [2]

 

     Art. 7. Successione a causa di morte nella proprietà delle azioni.

     Nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti.

     Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.

 

     Art. 8. Divisione di un titolo azionario multiplo.

     Ferma la indivisibilità del titolo unitario, il titolare di un titolo multiplo può richiederne la divisione in più titoli.

 

     Art. 9. Termine per le annotazioni e certificati provvisori.

     Le annotazioni da eseguirsi in conformità degli articoli precedenti e la divisione dei titoli debbono compiersi dalla società emittente nel termine di un mese dalla richiesta.

     Durante il periodo per il compimento delle operazioni la società emittente, qualora non consegni i titoli definitivi, ha facoltà di rilasciare certificati provvisori nominativi in carta bollata da lire quattro, che valgono, ai fini contrattuali, come titoli definitivi e possono essere trasferiti con le norme stabilite per il trasferimento dei titoli stessi.

     Qualora la società emittente tenga presso la sede principale volumi sussidiari del libro dei soci, deve darne comunicazione alla competente Intendenza di finanza e riportarne ogni bimestre i dati riepilogativi nel libro generale dei soci.

 

     Art. 10. Ammortamento delle azioni.

     In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile.

 

     Art. 11. Accertamento dell'identità e capacità di disporre del titolo.

     L'accertamento della identità e della capacità di disporre in chi richiede alla società emittente il trasferimento dei titoli azionari o la costituzione di vincoli reali sui titoli stessi, può essere fatto, mediante certificazione, da un notaio, da un agente di cambio, o da un'azienda di credito autorizzata ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

     La firma del certificante è esente da legalizzazione.

 

     Art. 12. Girata dei titoli azionari.

     La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalità e la nazionalità del giratario richieste dall'articolo 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

     La girata è scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento.

     La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a ciò delegati.

     I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualità di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione.

     L'autenticazione può essere fatta anche con la semplice formula: «vera la firma di ...».

     L'autenticante risponde dell'identità del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacità. Egli si accerta altresì che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.

     La firma dell'autenticante è esente da legalizzazione.

     Nessuna imposta di registro o bollo è dovuta per le girate.

 

     Art. 13. Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento.

     La società emittente esegue l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento o della girata in garanzia del titolo anche su richiesta del girante o del giratario, che sia corredata da una dichiarazione in carta libera rilasciata da chi ha autenticato la girata, contenente tutti gli elementi di questa e la identificazione del titolo. Questa norma si applica nel solo caso in cui il girante risulti già iscritto nel libro dei soci.

     La dichiarazione è conservata dalla società emittente, che comunica al richiedente gli estremi della annotazione.

     Qualora il titolo non sia interamente liberato, la richiesta del girante non ha corso se non è sottoscritta anche dal giratario.

 

     Art. 14. Girate per procura e in garanzia.

     I titoli azionari possono essere girati «per procura».

     Il giratario per procura esercita per conto del girante i diritti propri di Quest'ultimo, esclusa la facoltà di esigere il capitale o trasferire il titolo, qualora essa non sia stata conferita mediante clausola espressa.

     Il giratario «in garanzia» può girare il titolo soltanto per procura.

     Qualora il titolo girato in garanzia debba essere venduto per le ragioni e nelle forme stabilite dal Codice civile per la vendita del pegno, la intestazione del titolo al nome dell'acquirente è effettuata dalla società emittente su esibizione del verbale in carta libera redatto dall'ufficiale che ha proceduto alla vendita dei titoli.

     Si applicano alle girate per procura o in garanzia le disposizioni dell'art. 12.

     Il giratario per procura, al quale sia stata comunicata dal girante la revoca della procura, deve astenersi dal compiere atti non necessari ed urgenti e restituire il titolo in ogni caso non oltre dieci giorni.

     Il girante per procura o in garanzia, qualora ritorni in possesso del titolo, può disporne con nuova girata, ma non è consentito di cancellare le girate precedenti.

 

     Art. 15. Trasferimento a mezzo stanza di compensazione.

     Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, è fatta con la seguente formula: «Al Capo della stanza di compensazione di ... e per lui a ...».

     I titoli così girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1939, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato già effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di «consegna titoli» fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente.

     Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio.

     I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della società emittente, della specie e quantità delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonché le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo.

     Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare.

     Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indicate le notizie di cui al successivo art. 16.

     La stanza di compensazione è tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari.

     (Omissis) [1].

     Le società, le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono, in tutte le località sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario. Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla società, previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione.

 

     Art. 16. [2]

 

     Art. 17. Decorrenza delle nuove intestazioni agli effetti tributari.

     Per le operazioni sia a contanti che a termini liquidate attraverso le stanze di compensazione, agli effetti dell'art. 2 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, è considerato intestatario del titolo il girante fino alla data della liquidazione che deve risultare da timbro a calendario apposto sui titoli e sugli elenchi di cui al precedente art. 15.

     Resta fermo che per le operazioni, sia a contanti che a termine, non liquidate attraverso le stanze di compensazione, quando il trasferimento del titolo avviene mediante girata, il mutamento della intestazione, agli effetti tributari, si considera avvenuto alla data della girata stessa.

 

     Art. 18. Persone obbligate a richiedere la conversione.

     Chi richiede la conversione in titoli nominativi dei titoli al portatore deve fornire alla società emittente le indicazioni da apporre sul titolo, anche riguardo agli eventuali vincoli.

     L'obbligo di richiedere la conversione incombe anche al detentore dei titoli, che vi provvede in base agli elementi in suo possesso e senza propria responsabilità, qualora da parte degli aventi diritto non gliene siano stati forniti di diversi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la presentazione dall'art. 1 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

     Se la proprietà del titolo sia contestata o sconosciuta, la intestazione è fatta al nome del detentore con dichiarazione della causa per cui lo detiene.

     Se il detentore dichiara alla società emittente di avere i titoli in garanzia, tanto sui titoli quanto nel libro dei soci, l'intestazione al nome del titolare deve essere seguita dalla menzione del nome del detentore con l'annotazione «in garanzia». Questa indicazione produce gli effetti della girata in garanzia.

     Colui che chiede la intestazione a suo nome dei titoli presi a riporto deve dichiarare alla società emittente, ai fini della comunicazione allo schedario, le generalità del riportato.

 

     Art. 19. Facoltà di sostituire o trasformare i titoli.

     E' in facoltà delle società emittenti, per la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, di sostituire o di trasformare i titoli attualmente esistenti.

 

     Art. 20. Annullamento dei titoli azionari al portatore sostituiti.

     I titoli al portatore sostituiti da titoli nominativi di nuova emissione, qualora non siano immediatamente distrutti, debbono essere annullati a mezzo di perforazione all'atto del loro ritiro. L'inosservanza rende applicabili le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 13 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

     Le stesse disposizioni si applicano per l'annullamento dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del secondo comma dell'art. 9.

 

     Art. 21. Intestazione dei titoli trasformati.

     La intestazione del titolo trasformato deve essere fatta in conformità degli articoli 1 e 4 e può essere riportata sopra un foglio aggiunto in forma di allungamento o di sovrapposizione.

     Il foglio aggiunto deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e valore del titolo e deve portare il timbro della società emittente, apposto in modo tale che la sua impronta figuri in parte sul titolo e in parte sul foglio aggiunto.

     L'intestazione sul titolo trasformato e sul foglio aggiunto deve essere sottoscritta da chi è autorizzato a sottoscrivere i titoli di nuova emissione, oppure da una o più persone che siano state specialmente delegate dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico della società emittente. E' valida la sottoscrizione degli amministratori apposta mediante riproduzione meccanica della loro firma, purché l'originale sia depositato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la società emittente ha la sede principale.

 

     Art. 22. Termine per la conversione, ricevute e certificati provvisori.

     Le operazioni relative alla conversione delle azioni al portatore in azioni nominative debbono compiersi dalle società emittenti nel termine di sei mesi dalla presentazione.

     E' fatto obbligo alla società emittente di rilasciare ricevuta dei titoli presentati per la conversione, con la indicazione della persona alla quale dovranno essere intestati i titoli sostituiti o trasformati.

     Il presentatore dei titoli da convertire, menzionato nella ricevuta, si considera delegato a ritirare i titoli sostituiti o trasformati.

     Durante il termine di cui al primo comma gli aventi diritto possono richiedere alle società emittenti il rilascio dei certificati provvisori previsti dal precedente art. 9.

 

     Art. 23. Modalità per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole.

     Le cedole dei titoli azionari debbono portare la indicazione che appartengono a titoli nominativi.

     Nel caso di trasformazione dei titoli al portatore esistenti, l'indicazione suddetta deve essere apposta mediante stampigliatura delle cedole relative ai primi tre esercizi. Quando verranno a scadere le cedole successive, si potrà provvedere a nuova stampigliatura, se nel frattempo le società non avranno provveduto alla sostituzione dei titoli trasformati.

 

     Art. 24. Disposizioni tributarie per la conversione.

     Per la conversione dei titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna tassa di bollo quando anche la trasformazione si effettui mediante fogli di sovrapposizione o di allungamento.

     Non è neppure soggetto alla tassa medesima il nuovo titolo nominativo che si sostituisce ad un titolo al portatore regolarmente bollato.

     La esenzione non compete nei casi di frazionamento del titolo al portatore in più titoli nominativi.

     Sono esenti da tassa di bollo le ricevute di cui all'art. 22.

 

     Art. 25. Operazioni di conversione presso filiali od altri enti.

     La società emittente ha facoltà di eseguire presso le filiali le operazioni relative al trasferimento dei titoli azionari o alla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi.

     E' data facoltà all'emittente di delegare le operazioni sopra indicate ad aziende di credito o ad altri enti che assumono tale servizio.

     Nel caso di cui ai commi precedenti, debbono istituirsi registri sussidiari in forma cronologica, da tenere presso le filiali della società emittente o presso le aziende di credito e gli altri enti delegati.

     Le iscrizioni compiute sui registri sussidiari debbono essere riportate entro due mesi nel libro esistente presso la sede principale.

     La istituzione di registri sussidiari deve essere comunicata alla Intendenza di finanza della circoscrizione in cui l'emittente ha la sede principale.

 

     Art. 26. Conversione dei titoli azionari all'estero.

     La conversione in nominativi di titoli al portatore che trovansi all'estero dovrà effettuarsi con l'osservanza delle particolari disposizioni che verranno all'uopo diramate dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per gli scambi e per le valute.

     Il Ministro per le finanze può stabilire norme speciali per la conversione dei titoli azionari che si trovino in determinati Paesi esteri.

 

     Art. 27. Compenso per la conversione dei titoli azionari. [3]

     Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso non superiore delle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni.

 

     Art. 28. Libro giornale di chi effettua l'autenticazione dei trasferimenti.

     I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate che prestano la loro opera per l'autenticazione delle girate, debbono farne quotidianamente annotazione in un giornale bollato e vidimato in conformità alle disposizioni del Codice civile sui libri obbligatori tenuti dalle imprese, ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della finanza, dal quale risulti:

     a) il cognome, nome e paternità o ditta, e il domicilio di ciascun girante e giratario, o, se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede principale, nonché la nazionalità dichiarata;

     b) la specie, quantità e valore nominale dei titoli, con l'indicazione dell'emittente;

     c) la data dell'operazione compiuta, con la specificazione di quelle di riporto;

     d) la eventuale annotazione che la girata è fatta «in garanzia» o per «procura».

     Le autenticazioni di cui al presente articolo non sono soggette a iscrizione nel repertorio dei notai.

     Per ogni autenticazione è dovuto ai notai, agli agenti di cambio e alle aziende di credito autorizzate un compenso di L. 0,50 per mille del valore nominale del titolo, con un minimo di L. 5 e con un massimo di L. 250, per tutte le prestazioni che essi debbono compiere a norma del presente decreto.

     Per le certificazioni di cui al precedente articolo 11, primo comma, è dovuto un compenso di L. 10.

 

     Art. 29. Sanzioni e prescrizioni.

     In caso di violazione degli obblighi indicati nell'art. 12 e nell'art. 28, ai notai, agli agenti di cambio ed alle aziende di credito autorizzate sono applicabili le sanzioni di cui al secondo ed all'ultimo comma dell'art. 13 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

     Le stesse sanzioni si applicano nel caso che nella girata manchi l'indicazione del giratario.

     Ogni azione verso i notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito in dipendenza dell'autenticazione di girata o della dichiarazione di cui all'art. 11, si prescrive con il decorso di due anni dalla data della girata o della dichiarazione.

 

     Art. 30. Determinazione del capitale ai fini del limite del possesso azionario.

     Il valore del capitale azionario, agli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, è, per ciascun anno, quello valutato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno precedente, aumentato o diminuito delle variazioni del capitale nominale avvenute successivamente all'anno sul quale la valutazione ai fini della imposta suddetta è stata basata.

     Fino a quando la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione non sia divenuta definitiva, il valore del capitale azionario è costituito dal capitale sottoscritto e versato, nonché dalle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passività o a favore di terzi.

 

     Art. 31. Valore delle azioni possedute ai fini del limite del possesso azionario.

     Il valore delle azioni possedute al 27 ottobre 1941 è determinato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data.

     Le azioni acquistate dopo la chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima del 27 ottobre 1941 sono valutate al prezzo di costo.

     Le società che al 27 ottobre 1941 avevano in proprietà azioni per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario, nel caso di alienazione di dette azioni, possono reinvestire in titoli azionari un importo non superiore al valore per il quale le azioni alienate sono state computate agli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

     Il possesso azionario è costituito da tutti i titoli di proprietà della società, esclusi quelli presi a riporto.

     Le azioni ricevute in dipendenza dell'esercizio dei diritti di opzione inerenti alle azioni possedute non sono computate agli effetti del limite del possesso azionario.

 

     Art. 32. Dichiarazioni relative al capitale ed ai possessi di azioni.

     Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le società che hanno presentato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, a mente del 2 comma dell'art. 5 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, l'elenco delle azioni di altre società, aventi sede nel Regno, da esse possedute alla data del 27 ottobre 1941, sono tenute a dichiarare all'ufficio medesimo l'ammontare del capitale sociale alla data stessa, determinato ai sensi del precedente art. 30.

     Nei termini previsti per le dichiarazioni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, le società debbono denunciare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette tutte le variazioni nel valore del proprio capitale e nei possessi azionari avvenute nell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

 

     Art. 33. Rettifiche delle dichiarazioni relative ai possessi azionari e contestazione della violazione del limite.

     Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza degli elenchi già presentati ai sensi dell'articolo 5 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, nonché delle dichiarazioni di cui all'art. 32, primo comma, del presente decreto, e, nel termine di sei mesi successivo a quello in cui dette dichiarazioni furono presentate, notificano alla società l'eventuale rettifica nelle forme stabilite per la notifica degli atti relativi all'accertamento delle imposte dirette.

     In sede di esame dei bilanci ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza delle dichiarazioni di cui al secondo comma del precedente art. 32 ed, ove constatino che sia stato superato il limite del possesso azionario stabilito a mente dell'art. 31 del presente decreto, contestano la violazione alla società con avviso da notificarsi nelle forme di cui al comma precedente, nei termini fissati per la rettifica della dichiarazione presentata ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dalla società detentrice dei titoli.

     Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni indicate nel precedente art. 32, gli Uffici provvedono all'accertamento, entro un anno dalla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, contestano alla società le eventuali violazioni.

     Contro gli accertamenti notificati ai sensi del presente articolo è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Collegio peritale istituito a mente dell'art. 9 del R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il quale decide inappellabilmente.

 

     Art. 34. Ristabilimento del limite e sanzioni a carico della società e degli amministratori.

     Accertata definitivamente la violazione del limite di possesso azionario determinato ai sensi dell'art. 31, l'Ufficio distrettuale intima alla società di riportare il possesso entro il limite stabilito in un termine non inferiore a giorni 30 dalla data di notifica dell'intimazione.

     Trascorso detto termine senza che la società abbia provveduto, deve essere disposta la vendita coattiva delle azioni eccedenti il limite.

     E' fatta salva l'applicazione, in confronto degli amministratori, dell'ammenda ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge, quando sia constatata la violazione del limite del possesso azionario della società.

 

     Art. 35. Istituzione della Sezione centrale dell'anagrafe tributaria.

     E' istituita in Roma, presso il Ministero delle finanze, una Sezione centrale dell'anagrafe tributaria, per la formazione e conservazione dello «Schedario generale dei titoli azionari».

 

     Art. 36. Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni nominative e di quelle al portatore presentate alla conversione entro il 30 giugno 1942.

     La comunicazione, da parte delle società emittenti, dell'elenco delle azioni nominative risultanti dal libro

     dei soci al 30 giugno 1942 e di quelle presentate alla conversione entro tale data, deve essere fatta al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria

- nel termine di 90 giorni dalla data suddetta.

 

     Art. 37. Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni emesse o presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942.

     L'elenco delle azioni presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942 deve essere dalle società emittenti comunicato al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria - entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno e comprendere le azioni presentate alla conversione nel semestre scaduto, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno.

     Negli stessi termini debbono essere fatte le comunicazioni relative alla emissione di azioni da parte di società di nuova costituzione, nonché quelle relative al movimento delle azioni dipendente da variazioni di capitale.

     L'elenco deve indicare le generalità di colui al quale debbono essere intestate le azioni, la quantità delle azioni di cui è stata domandata la conversione al nome, la data della quietanza comprovante il versamento in Tesoreria dei frutti maturati e non prescritti e della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della legge.

     Negli stessi termini di cui al primo comma le società debbono comunicare ogni variazione del valore nominale delle azioni.

 

          Art. 38. [2]

 

     Art. 39. [2]

 

     Art. 40. Formazione presso la Sezione centrale delle schede di ciascuna società e di ciascun azionista.

     In base alle comunicazioni indicate ai precedenti articoli, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria forma una scheda per ciascuna società, nella quale si annoteranno, da una parte, le generalità dei singoli intestatari delle azioni, la quantità delle azioni per ciascun intestatario, e, dall'altra, i titoli azionari di altre società posseduti.

     La stessa Sezione centrale forma, inoltre, una scheda per ciascun intestatario delle azioni, nella quale saranno annotate tutte le variazioni relative alle intestazioni dei titoli azionari.

 

     Art. 41. [2]

 

     Art. 42. Utilizzazione degli elementi raccolti presso la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria.

     Ai fini del controllo delle comunicazioni ricevute, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria ha la facoltà di richiedere i documenti, compreso il foglietto bollato, relativi alle singole operazioni di trasferimento dei titoli azionari.

     Gli elementi raccolti presso la Sezione suddetta sono utilizzati nei limiti e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni agli effetti dell'accertamento delle imposte dirette ordinarie e straordinarie.

     A tal fine il Ministro per le finanze determina, con proprie disposizioni, quali elementi debbano essere comunicati agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale di ciascun intestatario, e quali debbano formare oggetto di rivelazione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

     I dati risultanti dallo schedario generale sono a disposizione anche del Ministero delle Corporazioni per le esigenze dei suoi servizi.

 

     Art. 43. Esclusione dei dividendi dal reddito complessivo soggetto alla imposta complementare.

     A decorrere dall'anno 1943 e fino a quando l'aliquota massima dell'imposta complementare con relativa addizionale non abbia a superare la misura del 20%, i frutti dei titoli azionari non concorrono a formare il reddito complessivo soggetto a detta imposta.

     I contribuenti non ancora assoggettati all'imposta complementare, nel presentare, ai fini di detta imposta, la prima dichiarazione, non sono tenuti a comprendere nella dichiarazione stessa i frutti dei titoli azionari da essi eventualmente posseduti.

     I contribuenti già assoggettati all'imposta complementare, nei cui confronti trovi applicazione la disposizione contenuta al primo comma del presente articolo, nel presentare, nei termini di legge, la domanda di rettifica, sono tenuti a indicare soltanto i redditi diversi dai frutti dei titoli azionari da essi posseduti.

     Nel caso di accertamento in forma deduttiva, l'importo non computabile nel reddito complessivo è rappresentato dai frutti dei titoli azionari percepiti nell'anno anteriore a quello in cui fu presentata o avrebbe potuto essere presentata la domanda di rettifica, sui titoli che il contribuente dimostri di aver posseduto nell'anno stesso.

     In ogni caso, però, il reddito soggetto all'imposta complementare non può essere inferiore a quello risultante dall'accertamento analitico eseguito a mente del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

 

     Art. 44. Entrata in vigore del presente decreto.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[1] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[3] Articolo così sostituito dal D.Lgs.Lgt. 8 agosto 1945, n. 550.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.