§ 97.8.3 - Legge 8 agosto 1957, n. 777.
Provvidenze creditizie per la zootecnia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:08/08/1957
Numero:777


Sommario
Art. 1.      A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto d) dell'Accordo sui prodotti agricoli [...]
Art. 2.      Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata, e saranno quindi versate ad un conto corrente aperto presso la [...]
Art. 3.      I rischi delle operazioni sono a carico degli istituti
Art. 4.      Gli acquisti e le opere finanziati coi prestiti di cui al precedente art. 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle regioni
Art. 5.      Alle operazioni previste dalla presente legge e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie
Art. 6.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilità nazionale, [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge


§ 97.8.3 - Legge 8 agosto 1957, n. 777. [1]

Provvidenze creditizie per la zootecnia.

(G.U. 5 settembre 1957, n. 220).

 

 

     Art. 1.

     A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto d) dell'Accordo sui prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, è autorizzato il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, da destinare alla costituzione di un Fondo di rotazione per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori, con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonché il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne o del pollame, nonché per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti.

 

          Art. 2.

     Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata, e saranno quindi versate ad un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia".

     Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'art. 1 della presente legge viene assunto dal Fondo.

     Sulle disponibilità del Fondo saranno concesse anticipazioni agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste.

     Il riparto delle disponibilità del Fondo tra i vari istituti sarà effettuato con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste.

     La restituzione delle anticipazioni e le modalità di effettuazione delle operazioni saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e foreste e gli istituti.

     Tutte le somme che affluiranno al Fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate, dedotta la quota di ammortamento del prestito di cui all'art. 1, alla concessione di ulteriori anticipazioni ed istituti.

 

          Art. 3.

     I rischi delle operazioni sono a carico degli istituti.

     La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verrà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, avuto riguardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'art. 2 della presente legge. Il compenso spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte e tasse, sarà stabilito con la convenzione di cui al precedente art. 2.

     Oltre al pagamento delle annualità comprensive degli interessi nella suddetta misura o del compenso previsto al precedente comma, gli istituti non potranno far gravare altri oneri su prestatari a qualsiasi titolo.

     L'ammortamento dei prestiti o mutui sarà effettuato in un periodo non superiore a sette anni.

 

          Art. 4.

     Gli acquisti e le opere finanziati coi prestiti di cui al precedente art. 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle regioni.

     La concessione dei predetti prestiti da parte degli istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per gli acquisti e opere ai quali i prestiti stessi si riferiscono, i beneficiari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato o delle regioni.

     Per la parte non in contrasto con la presente legge saranno applicabili le norme previste dal R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Alle operazioni previste dalla presente legge e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie.

     Le convenzioni previste dall'art. 2 sono esenti da tassa di bollo e di registro.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilità nazionale, l'esenzione del dazio doganale per l'importazione, da parte degli allevatori, singoli ed associati, di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuare per contingente.

     Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle norme che il Ministro per l'agricoltura e le foreste fisserà nel regolamento alla presente legge.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.