§ 42.2.68 - D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948.
Norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:23/06/1962
Numero:948


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate.
Art. 3.  Limiti degli interventi in zone consorziate.
Art. 4.  Piani di valorizzazione.
Art. 5.  Ricomposizione fondiaria.
Art. 6.  Piano preliminare di riordinamento.
Art. 7.  Approvazione del piano preliminare di riordinamento.
Art. 8.  Assistenza per la ricomposizione.
Art. 9.  Trasformazione fondiaria.
Art. 10.  Formazione professionale.
Art. 11.  Credito agrario.
Art. 12.  Valorizzazione della cooperazione.
Art. 13.  Altre attività di assistenza tecnica.
Art. 14.  Opere ed attività di carattere sociale.
Art. 15.  Altri interventi.
Art. 16.  Riordinamento dei servizi degli enti di sviluppo.
Art. 17.  Disposizioni particolari.
Art. 18.  Disposizioni finali.


§ 42.2.68 - D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948.

Norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(G.U. 28 luglio 1962, n. 189).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità.

     Gli enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fermi restando i compiti istituzionali previsti per ciascuno di essi dalle leggi vigenti, possono intervenire, sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in zone agricole particolarmente depresse, suscettibili di valorizzazione, delimitate ai sensi del comma quarto dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Per ogni zona è indicato, con lo stesso decreto di delimitazione, l'ente cui è demandato di intervenire.

     Gli enti suddetti assumono anche la qualifica di enti di sviluppo in quanto svolgono le funzioni di cui al presente decreto.

     Gli interventi sono diretti a realizzare l'aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nonchè ad eliminare o ridurre esistenti squilibri.

     In particolare gli interventi sono diretti a:

     realizzare o completare le occorrenti opere pubbliche di bonifica, a norma dell'art. 32, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè le altre infrastrutture necessarie alla valorizzazione della zona;

     promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, nonchè l'insediamento nelle campagne;

     promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria;

     assistere e coadiuvare le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

     promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione di impianti e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per il funzionamento dei servizi collettivi;

     promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate, ivi comprese le attività economiche concorrenti allo stesso fine;

     svolgere ed assistere iniziative di carattere sociale a favore delle popolazioni interessate.

     Gli interventi suddetti sono programmati e coordinati con quelli di competenza delle altre Amministrazioni interessate allo sviluppo delle zone.

 

          Art. 2. Assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate.

     Nelle zone di cui al precedente art. 1, ricadenti al di fuori dei territori di riforma fondiaria, ma classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere demandati agli enti, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, quando, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non si ritenga possibile, per l'urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dichiara, con proprio decreto, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

 

          Art. 3. Limiti degli interventi in zone consorziate.

     Gli enti, qualora nelle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, possono essere autorizzati ad intervenire per i compiti di cui al presente decreto nei comprensori medesimi.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede l'autorizzazione quando l'azione dei Consorzi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche ovvero non possa ritenersi adeguata, in tutto o in parte, ai fini della valorizzazione economico-sociale dei comprensori.

     Il Ministro può stabilire, altresì, limiti e tempi degli interventi che gli enti possono attuare nei comprensori suddetti ai fini del coordinamento con l'attività dei Consorzi.

 

Titolo II

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE

 

Capo I

PIANI DI VALORIZZAZIONE

 

          Art. 4. Piani di valorizzazione.

     Per ogni zona delimitata ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico-sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio.

     Esso deve contenere l'indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi negli albi dei Comuni suddetti. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, gli enti pubblici, le associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati possono presentare all'ente le proprie osservazioni.

     L'ente lo trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegandovi una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona e sulle cause della depressione; sulle possibilità e gli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi ed iniziative e sui loro prevedibili risultati, nonchè sul prevedibile ammontare della spesa.

     Previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto di competenza, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione, approva il piano ai fini delle attività che gli enti possono svolgere ai sensi del presente decreto.

     Approvato il piano, lo stesso Ministro autorizza l'ente a presentare i programmi di attuazione, con la gradualità consentita dai finanziamenti disponibili.

     I programmi sono deliberati dagli organi competenti dell'ente e vengono realizzati sulla base delle modalità e delle prescrizioni, stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in sede di approvazione o anche successivamente.

     La pubblicazione, di cui al secondo comma, non esonera dalle pubblicazioni e dalle altre formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione di singole opere.

 

Capo II

RIORDINAMENTO FONDIARIO

 

          Art. 5. Ricomposizione fondiaria.

     Qualora, ai fini dello sviluppo produttivo dei territori ricadenti nelle zone di intervento, sia necessario, secondo le previsioni di massima del piano di cui all'articolo precedente, procedere alla formazione di convenienti unità fondiarie, mediante ricomposizione di proprietà frammentarie o mediante arrotondamento delle esistenti proprietà, gli enti possono provvedervi, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le norme di cui agli articoli seguenti, a meno che non siano già in esecuzione, da parte di Consorzi di bonifica, piani di ricomposizione.

 

          Art. 6. Piano preliminare di riordinamento.

     Gli enti predispongono il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiarie.

     Nel piano suddetto sono, inoltre, indicati:

     a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione;

     b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l'insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione;

     c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate;

     d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti;

     e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.

 

          Art. 7. Approvazione del piano preliminare di riordinamento.

     Il piano preliminare è depositato nella segreteria dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali.

     Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette agli enti.

     Gli enti trasmettono il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, autorizza gli enti alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo in pari tempo sui reclami, ovvero indica le modifiche da apportare al piano preliminare, che restituisce agli enti, per la rielaborazione e per la nuova pubblicazione, ove necessaria.

     Gli enti, ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, provvedono al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica.

 

          Art. 8. Assistenza per la ricomposizione.

     Ai fini della ricomposizione fondiaria gli enti possono prestare assistenza tecnica, legale e amministrativa ai proprietari interessati per la stipulazione degli atti di trasferimento o di acquisto dei beni, per le successive annotazioni e trascrizioni sui registri immobiliari, nonchè per la riorganizzazione aziendale dei fondi risultanti dalla ricomposizione medesima.

 

Capo III

ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA E SOCIALE

 

          Art. 9. Trasformazione fondiaria.

     Su richiesta degli interessati, gli enti possono provvedere, nel quadro delle previsioni di massima del piano, alla progettazione ed all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi. Per dette ultime opere ed in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni ed organismi idonei.

     Gli enti possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.

     A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali.

 

          Art. 10. Formazione professionale.

     Gli enti possono svolgere, in favore di tecnici agricoli, di agricoltori e lavoratori agricoli, attività dirette alla formazione professionale ed all'aggiornamento.

     A favore degli imprenditori agricoli possono svolgere, inoltre, attività di orientamento mercantile, con particolare riguardo ai moderni indirizzi di gestione aziendale.

     Per i lavoratori possono essere svolti speciali corsi di formazione e di preparazione professionale intesi ad indirizzarli verso altre attività utili per lo sviluppo delle zone di valorizzazione.

     Gli enti possono collaborare all'attività degli Istituti professionali per l'agricoltura al fine di diffondere l'istruzione professionale della gioventù rurale della zona che abbia adempiuto all'obbligo scolastico.

     Gli enti possono, altresì collaborare:

     alla sperimentazione agraria;

     a dimostrazioni pratiche applicative, preferibilmente in aziende tipiche;

     a rassegne, mostre e ad altre manifestazioni divulgative ed orientative di carattere tecnico.

     Le attività di cui al presente articolo sono svolte sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quelle attinenti a materie di competenza degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura, debbono essere coordinate ed approvate dai medesimi Ispettorati.

 

          Art. 11. Credito agrario.

     Gli enti possono promuovere iniziative dirette a facilitare l'applicazione nelle zone di intervento delle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla esigenza di diffondere l'attività creditizia ed agevolare la concessione del credito di esercizio alle piccole aziende ed alle cooperative agricole.

     Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate località delle zone di intervento, gli enti possono prestare fidejussioni a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, e di cooperative agricole per operazioni di credito agrario di esercizio.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono approvate le convenzioni da stipularsi ai fini della disciplina delle condizioni di concessione delle fidejussioni e sono stabiliti i limiti di tempo e d'ammontare, entro i quali esse possono essere accordate.

 

          Art. 12. Valorizzazione della cooperazione.

     Gli enti promuovono e favoriscono lo sviluppo della cooperazione per la gestione di servizi comuni e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, assistendo di preferenza le iniziative assunte dai produttori agricoli.

     A tal fine gli enti possono:

     a) assistere o promuovere iniziative per la preparazione e l'aggiornamento professionale di cooperatori e di tecnici per la organizzazione e direzione di imprese cooperative, secondo le direttive del Ministero della agricoltura e delle foreste;

     b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative, sia di primo grado che di secondo grado, per la gestione di servizi comuni, nonchè per l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con speciale riguardo a quelli di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

     c) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature occorrenti per lo svolgimento della loro attività. Quando i produttori agricoli non siano costituiti in cooperative, gli enti possono provvedere alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 20;

     d) fornire alle cooperative interessate, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, l'assistenza tecnica occorrente allo svolgimento della loro attività, utilizzando, per quanto possibile, la collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute;

     e) assistere le cooperative nel ricorso al credito.

     Le attività di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

     Quando, ai sensi dell'art. 2535 del Codice civile, la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita, dall'atto costitutivo delle società, agli enti, questi possono provvedervi, qualora abbiano ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a partecipare alle società.

 

          Art. 13. Altre attività di assistenza tecnica.

     Sotto le direttive degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli enti possono svolgere altre attività, quali la divulgazione delle tecniche e dell'impiego di mezzi più progrediti, nonchè consulenza ed assistenza per l'organizzazione aziendale.

     Gli Enti, inoltre, possono promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli o associati, svolgere direttamente attività per la difesa fitosanitaria e per la istituzione di stazioni di monta, di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai.

     Gli enti possono, altresì, concorrere a sviluppare l'assistenza sanitaria al bestiame, sotto le direttive dei competenti organi del Ministero della sanità.

 

          Art. 14. Opere ed attività di carattere sociale.

     Gli enti possono promuovere e svolgere attività dirette ad elevare, in armonia con il processo di valorizzazione, le condizioni di vita delle popolazioni interessate, anche mediante corsi e centri culturali.

     Gli enti possono eseguire le opere necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente.

     Gli enti sono, altresì, autorizzati ad eseguire opere, in concessione o nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione, ed a svolgere attività ad essi demandate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altre Amministrazioni, per assicurare efficienti servizi civili, igienici, sanitari e, in genere, di carattere sociale connessi con le esigenze della valorizzazione, secondo progetti approvati dalle competenti autorità.

     Le opere suddette, a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono trasferite o consegnate per l'esercizio e la manutenzione agli enti ed organi competenti.

 

Capo IV

ALTRI INTERVENTI

 

          Art. 15. Altri interventi.

     Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, gli enti, sotto le direttive stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, possono promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività, per realizzare le finalità economico-sociali di cui al precedente art. 1.

     Sono da favorire particolarmente:

     a) l'organizzazione per il collocamento della produzione, in Italia e all'estero;

     b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali;

     c) l'utilizzazione delle risorse naturali a fini turistici.

 

Titolo III

RIORDINAMENTO DEI SERVIZI

 

          Art. 16. Riordinamento dei servizi degli enti di sviluppo.

     Gli enti di sviluppo devono procedere alle modificazioni dei loro servizi nei limiti occorrenti ad assicurare il regolare espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.

     La gestione delle attività, che gli enti svolgono nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, si effettua secondo il bilancio di previsione di competenza dell'ente, nel quale sono iscritti i relativi capitoli.

     Con riferimento a distinti titoli di bilancio saranno amministrati i servizi attinenti rispettivamente:

     a) alle opere pubbliche di bonifica e ad altre opere di cui gli enti siano concessionari;

     b) ai compiti di riforma fondiaria.

     All'approvazione dei regolamenti organici, relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli enti che hanno operato per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, deliberati dai competenti organi degli enti stessi, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, tenute presenti le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali della riforma fondiaria.

 

          Art. 17. Disposizioni particolari.

     Restano ferme le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale nelle materie di cui al presente decreto.

 

          Art. 18. Disposizioni finali.

     Gli interventi, di cui al presente decreto, sono effettuati in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con l'osservanza delle norme che precedono. Agli oneri derivanti al bilancio dello Stato dall'attuazione degli interventi stessi, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte per l'applicazione delle leggi medesime.

     Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento e la gestione degli enti, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.