§ 5.3.3 - L. 2 giugno 1930, n. 755.
Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:02/06/1930
Numero:755


Sommario
Art. 1.      I Comitati tecnici provinciali, istituiti dall'art. 6 del D.L. 18 novembre 1929, n. 2071, stabiliscono i criteri direttivi dei progetti di massima delle opere da eseguirsi a cura diretta dello [...]
Art. 2.      I progetti esecutivi, la cui approvazione in linea tecnica non spetti ai Comitati provinciali, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti territoriali [...]
Art. 3.      Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. i e quelle dell'art. 2 si applicano anche all'esame delle domande di contributo governativo nella spesa degli acquedotti rurali.
Art. 4.      L'Ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito di progetti:
Art. 5.      L'Ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facoltà di sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi:
Art. 6.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'Ispettore può direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti [...]
Art. 7.      Gli Ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all'art. 14 del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, che esercitano il [...]
Art. 8.      Fino a quando saranno mantenuti gli uffici decentrati per le opere pubbliche, previsti dai DD.LL. 7 febbraio 1926, n. 192, 7 luglio 1925, n. 1173 , e 15 agosto 1925, n. 1636 , le disposizioni [...]
Art. 9.      Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ad eccezione di quelle degli artt. 4, 5, 6 e 7 che entreranno in [...]


§ 5.3.3 - L. 2 giugno 1930, n. 755.

Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale.

(G.U. 20 giugno 1930, n. 143).

 

Art. 1.

     I Comitati tecnici provinciali, istituiti dall'art. 6 del D.L. 18 novembre 1929, n. 2071, stabiliscono i criteri direttivi dei progetti di massima delle opere da eseguirsi a cura diretta dello Stato per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per la bonifica idraulica, ivi comprese le opere complementari e per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse quando nei relativi programmi prevalgono le opere anzidette, a termini dell'art. 7 del D.L. 18 maggio 1924, n. 753.

     Resta salvo l'esame dei progetti di massima da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     I progetti esecutivi, quando l'importo di essi non superi le lire 200.000 sono approvati in linea tecnica, con semplice visto, dai Comitati tecnici provinciali che ne accertano la rispondenza ai criteri direttivi prefissi.

     I progetti d'importo superiore alle lire 200.000 e quelli delle opere da eseguire in concessione, qualunque sia la spesa prevista, sono sottoposti al Comitato il quale accerta, su rapporto del Genio civile e della Milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, l'attendibilità delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi.

 

     Art. 2.

     I progetti esecutivi, la cui approvazione in linea tecnica non spetti ai Comitati provinciali, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti territoriali del Magistrato alle acque, al Comitato tecnico-amministrativo esistente presso il Magistrato stesso.

     Di tale Comitato son chiamati a far parte un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ispettore agrario regionale, previsto dal D.L. 18 novembre 1929, n. 2071, due Direttori di cattedre ambulanti di agricoltura, un Direttore di stazione agraria e un esperto forestale designati dal Sottosegretario per la bonifica integrale, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Sugli affari che rientrano nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il Consiglio superiore e il Comitato tecnico- amministrativo deliberano su relazione di una Commissione relatrice della quale deve far parte un membro agrario o forestale, secondo la natura dell'argomento. Nei casi di minore importanza, potrà riferire il solo membro agrario o forestale.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. i e quelle dell'art. 2 si applicano anche all'esame delle domande di contributo governativo nella spesa degli acquedotti rurali.

 

     Art. 4.

     L'Ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito di progetti:

     1) opere d'irrigazione a servizio di più aziende;

     2) opere di provvista d'acqua potabile, a servizio di più aziende;

     3) strade interpoderali;

     4) borgate rurali;

     5) fabbricati rurali isolati, quando l'importo di essi superi la somma che sarà indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 5.

     L'Ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facoltà di sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi:

     1) per opere di sistemazione agraria, a sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1042;

     2) per opere d'irrigazione a servizio di una sola azienda;

     3) per i fabbricati rurali quando l'importo sia inferiore alla somma stabilita a termini del n. 5 del precedente art. 4;

     4) per dissodamento di terreni;

     5) per trasformazioni fondiarie nell'agro romano, da sussidiarsi con i fondi della Cassa di colonizzazione.

     L'Ispettore inoltre si pronunzia, sempre in sede consultiva:

     1) sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali;

     2) sulle domande di mutuo per bonificamento agrario, a norma delle leggi sul bonificamento agrario dell'agro romano.

     Nei limiti di valore che saranno fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Ispettore è competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario quando l'attuazione dei progetti stessi debba essere finanziata, in esecuzione dei RR.DD.LL. 22 dicembre 1927, n. 2577, e 26 febbraio 1928, n. 410, e della L. 27 giugno 1929, n. 1108, da enti ed istituti diversi da quelli indicati nell'art. 22, secondo comma del R.D.L. 29 luglio 1927, numero 1509.

     L'accertamento predetto e l'approvazione data dall'Ispettore, con visto in calce a ciascun progetto, valgono ad attestare, in linea tecnica, la concedibilità del mutuo agrario e del beneficio, ad esso concesso, del concorso statale negli interessi.

 

     Art. 6.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'Ispettore può direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, ad eccezione di quelli previsti al n. 5 dell'art. 5 che sono sempre accordati direttamente dal Ministero.

     Lo stesso Ministro stabilisce, annualmente, il limite complessivo di somma, entro il quale ciascun Ispettore regionale può disporre pagamenti di contributi, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall'Ispettore alla ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del controllo prescritto dagli artt. 50 e 55 del R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 7.

     Gli Ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all'art. 14 del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà designato l'Ispettore agrario, che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attività in più regioni.

 

     Art. 8.

     Fino a quando saranno mantenuti gli uffici decentrati per le opere pubbliche, previsti dai DD.LL. 7 febbraio 1926, n. 192, 7 luglio 1925, n. 1173 , e 15 agosto 1925, n. 1636 , le disposizioni dell'art. 2 si applicheranno anche ai Comitati tecnico-amministrativi presso l'Ispettorato per la Maremma toscana, i Provveditorati alle opere pubbliche dell'Italia meridionale e delle isole e l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli.

     La composizione del Comitato presso l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli resta però ferma, con la sola aggiunta dell'Ispettore agrario regionale per la Campania, che ha pure la veste di delegato del Sottosegretariato per la bonifica integrale, ai fini dell'art. 4 del R.D. 27 settembre 1929, n. 1726.

     Per i Comitati degli altri uffici decentrati il Sottosegretariato determina a quale dei membri agrari spetti la qualifica di delegato.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ad eccezione di quelle degli artt. 4, 5, 6 e 7 che entreranno in vigore dal 1° luglio 1930.

     In dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme si intenderanno abrogate le disposizioni esistenti che siano con esse incompatibili o che regolino la stessa materia.