§ 2.3.2B - Legge 4 luglio 1971, n. 600.
Modifica dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:04/07/1971
Numero:600


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:


§ 2.3.2B - Legge 4 luglio 1971, n. 600.

Modifica dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura.

(G.U. 17 agosto 1971, n. 207)

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza".