§ 17.1.5 - D.L. 30 settembre 1969, n. 646 .
Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:30/09/1969
Numero:646


Sommario
Art. 1.  Interventi per la ripresa produttiva.
Art. 1 bis. 
Art. 2.  Trasformazione di passività onerose.
Art. 3.  Modifica art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 4.  Fideiussioni del fondo interbancario di garanzia.
Art. 5.  Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale.
Art. 5 bis. 
Art. 6.  Copertura finanziaria.
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 17.1.5 - D.L. 30 settembre 1969, n. 646 [1].

Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(G.U. 1 ottobre 1969, n. 249).

 

     Art. 1. Interventi per la ripresa produttiva.

     Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche o delle eccezionali calamità naturali verificatesi entro il 31 dicembre 1969 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     1) per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1 e all'art. 2, quinto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 5.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 in aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21, numeri 1 e 3, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7 [2];

     2) per la corresponsione del concorso statale nel pagamento degli interessi e del contributo nelle rate di ammortamento dei prestiti di esercizio di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascuno degli esercizi finanziari 1969-1970-1971-1972 e 1973, in aggiunta alla autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

     3) per la concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, in aggiunta all'autorizzazione prevista dall'art. 21, lettera b), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

     4) per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, al fine di favorire la commercializzazione delle produzioni danneggiate in conseguenza degli eventi contemplati dal presente decreto, lire 800 milioni in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera f) dell'art. 45 della richiamata legge 27 ottobre 1966, numero 910.

 

          Art. 1 bis. [3]

     Le agevolazioni creditizie di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088, sono estese anche alle aziende agricole che abbiano colture non di pregio, per la costituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 medesimo.

 

          Art. 2. Trasformazione di passività onerose.

     A favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato gravi danni alle strutture o alle produzioni nel quinquennio 1964-1969 per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di eccezionali calamità naturali, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a 20 anni, alle condizioni previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine. I mutui possono essere concessi per importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari [4].

     Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per la trasformazione di passività onerose di cui al precedente comma, è autorizzato il limite di impegno di lire 1500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969.

     Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 [5].

 

          Art. 3. Modifica art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sostituito con l'art. 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti del presente articolo sono considerate passività onerose le esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi, per provvista di capitali di esercizio, per oneri di gestione o per altro titolo, purchè inerenti all'attività sociale, sulle quali non sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi".

 

          Art. 4. Fideiussioni del fondo interbancario di garanzia.

     Le operazioni di prestito o mutuo previste dal presente decreto a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè di cooperative agricole, che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, sono assistite da fideiussioni del "fondo interbancario di garanzia", di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non coperta dal valore delle garanzie medesime e comunque per un importo non superiore al 50% della somma ammissibile a prestito o mutuo.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno stabilite le modalità per l'ammissibilità alla garanzia fideiussoria di cui al precedente comma.

 

          Art. 5. Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale. [6]

     La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi si effettuano con le modalità e le procedure di cui all'art. 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni.

 

          Art. 5 bis. [7]

     I contributi previsti dalla legge 18 marzo 1959, n. 133, sono aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969.

 

          Art. 6. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1969, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso e, quanto a lire 4.000 milioni, per l'anno 1970, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 26 novembre 1969, n. 828.

[2] Numero così modificato dalla legge di conversione.

[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.