§ 17.3.08D - Legge 12 febbraio 1969, n. 7.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/02/1969
Numero:7


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, nonchè i decreti emanati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, [...]
Art. 3.      Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 17.3.08D - Legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

(G.U. 15 febbraio 1969, n. 41)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle provincie interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

     "I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda è corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del genio civile".

     All'art. 2:

     al primo comma, nell'elenco dei comuni della provincia di Vercelli è aggiunto in fine il comune di "Massazza";

     al secondo comma, dopo la parola: "seguenti" è aggiunta l'altra: "ulteriori".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non esistano piani urbanistici, il piano è valido per dieci anni dalla data di approvazione.

     "Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.

     "Il piano è approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Con il decreto di approvazione il provveditore, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo e sentito il comune, può apportare al piano le modifiche che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione del piano medesimo e che siano riconosciute indispensabili per assicurare una più organica e razionale ricostruzione.

     "Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano è esecutivo. Dell'affissione è data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunzi legali della provincia e in uno o più quotidiani fra quelli localmente più diffusi.

     "Il provvedimento di approvazione del piano è definitivo.

     "Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.

     "L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste".

     All'art. 4, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

     "In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'art. 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale lo adotta e ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale. Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'art. 3, quarto comma.

     "La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto definitivo".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle società cooperative e dei consorzi, indipendentemente dalla loro dimensione dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonchè gli studi dei professionisti, danneggiati o distrutti, che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

     "Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni".

     Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 bis.

     Quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel procedente articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello Stato dell'edificio preesistente.

     "Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area: qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota parte delle spese di urbanizzazione con detrazione del valore delle aree già occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.

     "Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'art. 2770 del codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.

     "Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.

     "I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello già occupato dal complesso immobiliare da trasferire.

     "Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'art. 17 del codice civile.

     "Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato".

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale può negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano l'attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti".

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Le licenze edilizie già rilasciate per le costruzioni su aree comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di diritto.

     "Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione già adottato è in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'art. 6".

     All'art. 8, le parole: "non sia superiore a quella", sono sostituite dalle altre: "non superi di oltre il 25 per cento quella".

     All'art. 9, le parole: "a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'art. 1", sono sostituite dalle altre: "a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui all'art. 1".

     All'art. 11, le parole: "delle alluvioni dell'autunno 1968", sono sostituite dalle altre: "degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'art. 1,";

     allo stesso articolo, sono aggiunti i tre commi seguenti:

     "Il termine indicato nel primo comma dell'art. 11 del predetto decreto-legge è sostituito da quello di 180 giorni.

     "Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di intervento dello Stato, con la segnalazione dei danni subiti, ai competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.

     "Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta o con struttura o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche, o allo esigenze della tecnica moderna o della programmazione economica".

     All'art. 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale".

     All'art. 13, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, il termine decorre dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

     "Ove lo sgombero dei fabbricati venisse disposto successivamente dall'autorità competente, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente, decorre dalla data dell'ordinanza di sgombero.

     Dopo il primo comma è inserito il seguente:

     "Le domande presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 8 del decreto legge 11 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono prese in considerazione in via di sanatoria".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "I provveditorati regionali alle opere pubbliche - previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subìto dall'immobile - possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma".

     L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     "Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per la determinazione dell'indennizzo è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso".

     L'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto, sono stipulate, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, dai competenti organi decentrati dell'amministrazione stessa.

     "Le spese relative gravano sugli stanziamenti per la esenzione delle opere".

     L'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 5-bis, 11 e 12, è autorizzata la spesa di lire 54.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

     "A valere sulla somma di lire 49.000 milioni relativa all'anno finanziario 1969, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonchè dei relativi influenti e defluenti. Il Ministro per il tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione e della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze".

     All'art. 17:

     al primo comma le parole: "13.200 milioni" sono sostituite dalle altre: "15.200 milioni".

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La maggiore somma di lire 10.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969".

     All'art. 19, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e Ancona:".

     All'art. 20, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 12.000 milioni per l'anno finanziario 1969".

     Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente:

     "Art. 20 bis.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi periferici apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei dati di rilevamento idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino alla concorrenza di lire 200 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'art. 16 del presente decreto".

     All'art. 21:

     al primo comma, primo periodo, le parole: "Per il ripristino dei" sono sostituite dalle altre: "In relazione ai" e le parole: "nell'autunno 1968" sono sostituite dalle altre: "nell'ultimo quadrimestre del 1968";

     al numero 1) le parole "5 miliardi" sono sostituite dalle altre "5.500 milioni";

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

     "2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonchè delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate ai ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

     Per il ripristino o la sistemazione delle strade poderali e interpoderali, piano viabile, opere d'arte, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, gli interessati sono autorizzati dall'ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio a provvedere direttamente con contributi fino ad un massimo di lire 600 mila per le strade interpoderali e di lire 300 mila per quelle poderali. A tale scopo il presidente del consorzio, ove questo sia legalmente costituito o un delegato degli utenti della strada interessata dovrà produrre apposita domanda in carta libera all'ispettorato provinciale per l'agricoltura con firma autenticata dal sindaco o da un pubblico ufficiale".

     Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

     "Le sovvenzioni previste al comma precedente sono concesse nella misura massima di 450.000 lire per ettaro di terreno investito a colture viticole, frutticole, orticole, quando, oltre alle perdite delle anticipazioni colturali, siano necessari lavori di risistemazione superficiale del terreno.

     "Ai conduttori delle aziende agricole i cui terreni per effetto delle calamità verificatesi nell'autunno 1968 non abbiano potuto essere seminati nell'annata agraria 1968-69 con la conseguente perdita totale del reddito, oltre alla sovvenzione per la perdita delle anticipazioni colturali è concesso un indennizzo di 120.000 lire per ettaro".

     Al secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

     "b) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241";

     al terzo comma, le parole: "di cui ai punti 1), 2) e 3) e alla lettera a) sono sostituite dalle altre: "di cui ai punti 1) e 3) del primo comma ed alla lettera a) del secondo comma".

     All'art. 22:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I soggetti di cui all'art. 5 che hanno subìto danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'art. 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'art. 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui "Fondi" previsti dagli articoli citati dal suddetto decreto";

     il terzo comma è soppresso.

     All'art. 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     "La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza".

     L'art. 24 è sostituito dal seguente:

     "Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi quale è previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività oppure qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modifichino la propria composizione o struttura giuridica, in modo tale da diminuire la portata delle garanzie a favore degli istituti finanziatori. Decadono inoltre dal beneficio della restituzione rateale. Tuttavia gli istituti finanziatori, d'intesa con il Mediocredito centrale, potranno loro accordare di provvedere al rimborso secondo piani di pagamenti dilazionati ferma restando la garanzia sussidiaria di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142."

     All'art. 25:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Alle imprese tessili industriali e artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengono alle provincie di Novara e Vercelli e Cuneo, indicati nei decreti di cui al precedente art. 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonchè a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni";

     il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

     "Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'art. 5 del presente decreto.

     "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

     "I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda".

     L'art. 26 è sostituito dal seguente:

     "Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'art. 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'art. 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza".

     All'art. 27 è aggiunto il seguente comma:

     "Ove lo sgombero di stabilimenti non danneggiati o danneggiati solo parzialmente per ragioni idrauliche o idrogeologiche venga disposto successivamente al 31 dicembre 1969 dall'autorità competente, il termine per la presentazione delle domande di finanziamento di cui al comma che precede è fissato in giorni 180 dalla data della ordinanza di sgombero".

     All'art. 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonchè alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'art. 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000";

     al terzo comma, le parole: "non dovesse risultare iscritta", sono sostituite dalle altre: "non sia iscritta"; la parola: "provvedere" è sostituita dalla parola: "procedere".

     All'art. 34, primo comma, le parole: "dalle alluvioni dell'autunno 1968", sono sostituite dalle altre: "dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'art. 1".

     All'art. 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni autorizzata con l'art. 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4.000 milioni per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'art. 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per gli indennizzi dovuti".

     All'art. 37, le parole "dal settembre al novembre 1968", sono sostituite dalle altre "nel periodo di cui all'art. 1".

     All'art. 38:

     i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio sono compresi, è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo trimestre del 1968 e all'intero anno 1969, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni.

     "La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1967, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

     "Analogo contributo, in relazione alle minori entrate derivanti dalle cause indicate al primo comma, per l'ultimo bimestre dell'anno 1966 e l'intero anno 1967, è concesso ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi. Sono conseguentemente abrogati i commi primo e secondo dell'art. 52 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

     "La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione".

     Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente:

     "Art. 38 bis.

     Gli enti locali, comuni e provincie, sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

     "Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.

     "Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui all'art. 38".

     All'art. 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.100 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1".

     All'art. 40, in fine, le parole: "dalle alluvioni dell'autunno 1968" sono sostituite dalle altre:"dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1".

     L'art. 41 è sostituito dal seguente:

     "Le merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, vengono esonerate dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, per le quantità di esse distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 del presente decreto".

     Dopo l'art. 41 è aggiunto il seguente:

     "Art. 41 bis.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato curerà la convocazione di riunioni consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle camere di commercio, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite, nonchè il presidente del Comitato regionale della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del presente decreto".

     All'art. 42, al primo comma, le parole: "130.600 milioni" sono sostituite dalle altre: "140.600 milioni".

     Dopo l'art. 43 è aggiunto il seguente:

Art. 43 bis.

     Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142".

     All'art. 44, secondo comma, le parole: "di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni" sono sostituite dalle altre: "in ragione di lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni".All'art. 46, il secondo comma è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, nonchè i decreti emanati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

 

          Art. 3.

     Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.