§ 42.2.76 - Legge 14 luglio 1965, n. 901.
Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attività.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:14/07/1965
Numero:901


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
Art. 2.      Le norme relative al nuovo ordinamento degli Enti e Sezioni dovranno regolare nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale: la costituzione, la nomina e le funzioni dei [...]
Art. 3.      Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli Enti e Sezioni di cui all'art. 6 della presente legge possono:
Art. 4.      Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, [...]
Art. 5.      Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'art.1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 6.      E' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi [...]
Art. 7. 
Art. 8.      I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'art. 1 della presente legge da adottare entro [...]
Art. 9.      Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 10.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l'osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un [...]
Art. 11.      I ruoli ad esaurimento da istituirsi - che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari - sono:
Art. 12.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1°luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 [...]


§ 42.2.76 - Legge 14 luglio 1965, n. 901. [1]

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attività.

(G.U. 31 luglio 1965, n. 190).

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

     1) norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);

     2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonché per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.

 

          Art. 2.

     Le norme relative al nuovo ordinamento degli Enti e Sezioni dovranno regolare nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale: la costituzione, la nomina e le funzioni dei Consigli di amministrazione e, ove occorra, di appositi Comitati esecutivi composti da membri scelti nell'ambito degli stessi Consigli; la nomina e le funzioni delle presidenze, la composizione e la nomina dei Collegi sindacali.

     Ai Consigli di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole interessate - agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori - e della cooperazione agricola, di funzionari dello Stato, di tecnici agricoli e di esperti particolarmente qualificati.

 

          Art. 3.

     Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli Enti e Sezioni di cui all'art. 6 della presente legge possono:

     a) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

     b) eseguire - su espressa richiesta degli interessati - opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. Gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

     c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

     d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere c) e d) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

     e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonché concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

     f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione, sono, in ogni caso, estese le agevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprietà coltivatrice;

     g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa;

     h) promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche con tutti i mezzi già sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica.

     E' data altresì facoltà agli Enti e Sezioni di predisporre piani di valorizzazione - la cui approvazione è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

     Detti Enti e Sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalità stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale.

 

          Art. 4.

     Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629 e 9 agosto 1954, n. 639, nonché tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti dall'art. 6 della presente legge.

 

          Art. 5.

     Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'art.1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

 

          Art. 6.

     E' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonché degli Enti di cui al punto 1) dell'art. 1 della presente legge.

     I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'art. 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e all'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

     Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziate ai sensi del presente articolo e ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione.

     Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8.

     I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'art. 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonché all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito.

     Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non consegua la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche.

     Il personale che, esperiti i concorsi di cui al primo comma e quelli di cui al successivo art. 11 non abbia conseguito l'idoneità od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

     Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

     Dal 1° gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non può essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'art. 1 della presente legge se non per pubblico concorso.

 

          Art. 9.

     Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianità di servizio e di grado già maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.

 

          Art. 10.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l'osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 11.

     I ruoli ad esaurimento da istituirsi - che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari - sono:

     ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;

     ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti;

     ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;

     ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti;

     ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti;

     ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 630 posti;

     ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, per n. 772 posti;

     ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per n. 210 posti;

     ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, per n. 380 posti.

     L'inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi - le cui modalità di svolgimento saranno determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste - per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonché età non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti, rispettivamente, la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra.

     Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni specializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto sono valutati per metà della loro durata.

     Le valutazioni del servizio, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'art. 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato.

     Il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell'ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, può partecipare, anche in assenza della prescritta anzianità, agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista, commesso e qualifiche equiparate, cui è ammesso detto personale.

 

          Art. 12.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1°luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede - anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l'esercizio finanziario 1963-64, al capitolo n. 580 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo n. 5381 per l'esercizio finanziario 1965.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 30 aprile 1976, n. 386.