§ 42.2.24 - Legge 31 dicembre 1947, n. 1629.
Norme per la istituzione dell'Opera di valorizzazione della Sila.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:31/12/1947
Numero:1629


Sommario
Art. 1.      Il territorio dell'Altipiano silano è classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.
Art. 2.      E' costituita, con sede in Cosenza, l'"Opera per la valorizzazione della Sila" avente lo scopo di promuovere od effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'Altipiano silano [...]
Art. 3.      L'Opera è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 4.      L'opera provvede a:
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Il patrimonio dell'Opera è costituito:
Art. 8.      L'Opera provvede alle spese di funzionamento:
Art. 9.      L'Opera può essere autorizzata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ad espropriare quegli immobili che interessino [...]
Art. 10.      Se l'azione dei proprietari obbligati da un piano di bonifica ad eseguire le opere di competenza privata manchi o non si svolga nei modi e nei tempi dall'Opera stabiliti, questa può essere [...]
Art. 11.      Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Opera ai fini della trasformazione fondiario-agraria e della colonizzazione sono registrati con pagamento della tassa fissa di lire 20.
Art. 12.      Indipendentemente dagli ordinari carichi e contributi statali previsti dalle leggi riguardanti le singole opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, è autorizzata la spesa di 980 [...]


§ 42.2.24 - Legge 31 dicembre 1947, n. 1629. [1]

Norme per la istituzione dell'Opera di valorizzazione della Sila.

(G.U. 6 febbraio 1948, n. 30).

 

     Art. 1.

     Il territorio dell'Altipiano silano è classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

 

          Art. 2.

     E' costituita, con sede in Cosenza, l'"Opera per la valorizzazione della Sila" avente lo scopo di promuovere od effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'Altipiano silano tenendo presenti le caratteristiche silvo-pastorali della zona.

     L'Ente altresì promuove e favorisce lo sviluppo dell'industria e del turismo nella regione silana.

 

          Art. 3.

     L'Opera è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 4.

     L'opera provvede a:

     a) redigere il piano generale della trasformazione fondiario-agraria del comprensorio silano e conseguentemente a proporre gli obblighi minimi di bonifica per i proprietari.

     Sono esclusi da detta trasformazione i boschi esistenti, mentre per l'eventuale mutamento di destinazione di terreni nudi sottoposti a vincolo forestale, non costituenti spazi vuoti, chiarie e radure di boschi, saranno da osservare le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

     b) eseguire in concessione o in appalto le opere pubbliche di bonifica previste nel piano generale, con preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante alla concessione;

     c) eseguire opere di interesse comune a più proprietà o di carattere generale occorrenti per la trasformazione e la colonizzazione;

     d) assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari dei terreni per l'esecuzione delle opere che ad essi competono e per l'incremento agricolo e zootecnico dei singoli fondi;

     e) promuovere ed assistere tecnicamente e finanziariamente le cooperative di contadini, che, a titolo temporaneo, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, o ad altro titolo, esercitino o intendano esercitare nel comprensorio la condizione diretta dei terreni;

     f) compiere direttamente la trasformazione e il miglioramento fondiario delle terre delle quali acquisti la proprietà o il possesso, e possibilmente con precedenza di quelle attualmente di proprietà collettiva;

     g) promuovere e favorire nella regione l'industrializzazione e lo sviluppo del turismo coordinando e aiutando le iniziative locali e l'opera degli altri enti che si propongono tali fini;

     h) compiere in generale quanto occorre per facilitare la trasformazione del territorio e la sua valorizzazione.

 

          Art. 5. [2]

     L'Opera è amministrata da un Consiglio composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; di un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Regio Calabria, delle Associazioni degli agricoltori di Cosenza e Catanzaro, delle Federazioni dei coltivatori diretti di Cosenza e Catanzaro, dei Corpi delle foreste di Cosenza e Catanzaro, degli Ispettorati agricoli di Cosenza e Catanzaro, del Corpo del genio civile di Cosenza e Catanzaro; di un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e di un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative; di un esperto in scienze agrarie e forestali, nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante dell'Ente nazionale del turismo; di un rappresentante dell'Associazione pro-Calabria con sede a Catanzaro; di nove rappresentanti dei Comuni delle province di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel perimetro del comprensorio e di quattro rappresentanti dei contribuenti di cui all'art. 8, lettera b), della presente legge; eletti secondo le norme del regolamento.

     Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta di non meno di cinque e non più di sette membri tra i quali il presidente, cui spetta altresì la presidenza dell'Opera.

     Il direttore generale dell'Opera e nominato dal Ministero della coltura e delle foreste, su proposta della Giunta esecutiva, in base al regolamento organico del personale dell'Ente di cui al successivo comma.

     Lo statuto ed il regolamento organico del personale debbono essere deliberati dal Consiglio ed approvati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.

 

          Art. 6. [3]

     Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un Collegio sindacale composto di quattro membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle finanze e del tesoro, uno nominato dall'assemblea dei sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed uno nominato dagli enti e dalle persone che contribuiscono ai finanziamenti.

     I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 7.

     Il patrimonio dell'Opera è costituito:

     a) dai fondi somministrati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni ricadenti nel perimetro ed eventualmente da altri enti;

     b) dai beni immobili di cui potrà diventare proprietaria per acquisto o a termini del successivo art. 9.

 

          Art. 8.

     L'Opera provvede alle spese di funzionamento:

     a) con i proventi delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7;

     b) con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

 

          Art. 9.

     L'Opera può essere autorizzata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ad espropriare quegli immobili che interessino utilizzazioni industriali attinenti alla sua attività.

     Si applicano al riguardo le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 19 del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247.

     Il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste che sia difforme, in tutto o in parte, dal parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura, deve essere specificamente motivato sulle ragioni del dissenso.

     Negli altri casi di espropriazione valgono le norme e procedure determinate dalle vigenti leggi sulle bonifiche.

 

          Art. 10.

     Se l'azione dei proprietari obbligati da un piano di bonifica ad eseguire le opere di competenza privata manchi o non si svolga nei modi e nei tempi dall'Opera stabiliti, questa può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostituirsi nell'esecuzione delle opere ai proprietari inadempienti ed a loro spese.

     L'Opera può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a farsi rimborsare delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di competenza privata, mediante parziale concessione dell'immobile bonificato.

     Si applicano in questi casi le disposizioni del terzo e quarto comma dall'art. 11 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

 

          Art. 11.

     Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Opera ai fini della trasformazione fondiario-agraria e della colonizzazione sono registrati con pagamento della tassa fissa di lire 20.

     Sono soggette all'imposta fissa minima ipotecaria tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Opera salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

 

          Art. 12.

     Indipendentemente dagli ordinari carichi e contributi statali previsti dalle leggi riguardanti le singole opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, è autorizzata la spesa di 980 milioni da effettuare in favore dell'Opera a termini del precedente art. 7, lettera a).

     Tale somma sarà corrisposta in dieci rate annuali di lire 98 milioni ciascuna a decorrere dall'esercizio 1946-47, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     E' inoltre autorizzata la spesa di lire 20 milioni per studi e ricerche da compiersi anche a mezzo del Centro di studi silani del Consiglio nazionale delle ricerche, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la migliore utilizzazione dell'altipiano della Sila. Tale somma sarà corrisposta in cinque rate annuali di lire 4 milioni ciascuna a decorrere dall'anno 1946-47, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una modifica del presente articolo vedi gli artt. 12, 13, 14 della L. 12 maggio 1950, n. 230 e l’art. 5 della L. 9 luglio 1957, n. 600.

[3] Per una modifica del presente articolo vedi art. 15 della L. 12 maggio 1950, n. 230.