§ 43.1.27 - L. 18 maggio 1951, n. 333.
Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:18/05/1951
Numero:333


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, gli Enti indicati nell'art. 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e [...]
Art. 2.      Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, prevista dagli articoli 7 [...]
Art. 3.      Gli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto [...]
Art. 4.      Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'art. 20 della legge 21 ottobre [...]
Art. 5.      Nei territori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i proprietari e gli enfiteuti i cui terreni sono soggetti ad espropriazione, rispondono della conservazione [...]
Art. 6.      Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora le cose soggette alla espropriazione, e delle quali è responsabile ai sensi dell'articolo precedente, è punito, qualora il fatto non [...]
Art. 7.      Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuità territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, è data facoltà agli Enti indicati [...]
Art. 8.      Nel caso di espropriazione di una quota di terreno indiviso il piano particolareggiato di espropriazione è intestato al singolo condomino espropriando.
Art. 9.      I ricorsi previsti dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono proposti dinanzi alla Commissione censuaria centrale nel termine di venticinque giorni dalla data del deposito dei piani [...]
Art. 10.      L'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.), istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 1166, è soppresso.
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 43.1.27 - L. 18 maggio 1951, n. 333. [1]

Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini.

(G.U. 25 maggio 1951, n. 117).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, gli Enti indicati nell'art. 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine indicato all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 dicembre 1952.

 

     Art. 2.

     Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte e sarà opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18.

 

     Art. 3.

     Gli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni - a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto - gli elementi occorrenti.

     Per le medesime finalità gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze.

     Le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere per l'esplicazione dell'attività degli Enti, sono redatti su carta libera.

 

     Art. 4.

     Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si intendono riferite agli atti stipulati fino al 15 novembre 1949.

     Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950.

 

     Art. 5.

     Nei territori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i proprietari e gli enfiteuti i cui terreni sono soggetti ad espropriazione, rispondono della conservazione dei terreni medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni e impianti dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al momento della consegna di essi all'Ente espropriante.

 

     Art. 6.

     Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora le cose soggette alla espropriazione, e delle quali è responsabile ai sensi dell'articolo precedente, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino a lire centomila oltre il risarcimento del danno.

 

     Art. 7.

     Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuità territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, è data facoltà agli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.

 

     Art. 8.

     Nel caso di espropriazione di una quota di terreno indiviso il piano particolareggiato di espropriazione è intestato al singolo condomino espropriando.

     L'Ente espropriante può provvedere alla espropriazione dei terreni, oggetto della comunione, fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto condomino. La porzione espropriata sarà imputata alla quota del condomino colpito da espropriazione.

 

     Art. 9.

     I ricorsi previsti dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono proposti dinanzi alla Commissione censuaria centrale nel termine di venticinque giorni dalla data del deposito dei piani di espropriazione nell'ufficio comunale.

     Entro quindici giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente può essere presentato controricorso dall'Ente espropriante, anche relativamente a terreni non compresi nel ricorso.

 

     Art. 10.

     L'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.), istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 1166, è soppresso.

     I beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66.

     Il personale dipendente dall'Ente per le bonifiche albanesi è licenziato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il personale predetto ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed altre indennità determinabili alla stregua delle norme legislative o contrattuali, a meno che non sia assunto al servizio dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.