§ 51.3.26 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:31/03/1998
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1.
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5.      1.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1.
Art. 8.      1.
Art. 9.      1.
Art. 10.      1.
Art. 11.      1.
Art. 12.      1.
Art. 13.      1.
Art. 14.      1.
Art. 15.      1.
Art. 16.      1.
Art. 17.      1.
Art. 18.      1.
Art. 19.      1.
Art. 20.      1.
Art. 21.      1.
Art. 22.      1.
Art. 23.      1.
Art. 24.      1.
Art. 25.      1.
Art. 26.      1.
Art. 27.     
Art. 28.      1.
Art. 29.      1.
Art. 30.      1.
Art. 31.     
Art. 32.      1.
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36.      1.
Art. 37.      1.
Art. 38.      1.
Art. 39.      1.
Art. 40.      1.
Art. 41.     
Art. 42.      1.
Art. 43.      1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto [...]
Art. 44.      1.
Art. 45.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti [...]


§ 51.3.26 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 8 aprile 1998, n. 82 - S.O.).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: «legge 23 ottobre 1992, n. 421,» sono inserite le seguenti: (omissis).

 

          Art. 2.

     1. [2].

     2. [3].

 

     Art. 3.

     1. [4].

 

     Art. 4.

     1. [5].

 

     Art. 5.

     1. [6].

 

     Art. 6.

     1. [7].

 

     Art. 7.

     1. [8].

 

     Art. 8.

     1. [9].

 

     Art. 9.

     1. [10].

 

     Art. 10.

     1. [11].

 

     Art. 11.

     1. [12].

 

     Art. 12.

     1. [13].

 

     Art. 13.

     1. [14].

 

     Art. 14.

     1. [15].

 

     Art. 15.

     1. [16].

 

     Art. 16.

     1. [17].

 

     Art. 17.

     1. [18].

 

     Art. 18.

     1. [19].

 

     Art. 19.

     1. [20].

 

     Art. 20.

     1. [21].

 

     Art. 21.

     1. [22].

 

     Art. 22.

     1. [23].

 

     Art. 23.

     1. [24].

 

     Art. 24.

     1. [25].

 

     Art. 25.

     1. [26].

 

     Art. 26.

     1. [27].

 

     Art. 27.

     1. [28].

     2. [29].

 

     Art. 28.

     1. [30].

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

     Art. 29.

     1. [31].

 

     Art. 30.

     1. [32].

 

     Art. 31.

     1. [33].

 

     Art. 32.

     1. [34].

 

     Art. 33. [35]

     [1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 [36].

     2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

     a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

     b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

     c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

     d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

     e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità. [37]

     3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: «o di servizi».]

 

     Art. 34. [38]

     [1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia [39].

     2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio [40].

     3. Nulla è innovato in ordine:

     a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

     b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.]

 

     Art. 35. [41]

     [1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

     3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

     4. [42].

     5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi.]

 

          Art. 36.

     1. [43].

 

     Art. 37.

     1. [44].

 

     Art. 38.

     1. [45].

 

     Art. 39.

     1. [46].

 

     Art. 40.

     1. [47].

 

     Art. 41.

     1. [48].

 

     Art. 42.

     1. [49].

 

     Art. 43.

     1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto [50].

     2. [51].

     3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e, dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 [52].

     4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonché 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. E’ abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [53].

     5. E’ abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.

     7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

     8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: «di cui alla lettera d) dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 44.

     1. [54].

     2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: «alla lettera precedente» sono sostituite dalle parole: (omissis) e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dell'ANCI e dell'UPI» sono inserite le seguenti: (omissis) e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: «Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: «stipulato» fino a: «interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     7. In materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati [55].

     8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.

 

     Art. 45.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

     3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i princìpi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvederà a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.

     4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: «legge 31 gennaio 1992, n. 138, » sono inserite le seguenti: (omissis).

     5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonché l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [56].

     9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

     10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

     11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

     12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E’ fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante.

     14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalità previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999.

     15. [57].

     16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: «fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,».

     17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

     18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.

     19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire 37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

     20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: «per i soli Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

     22. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

     23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza [58].

     24. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [59].

     25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 19982001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [60].


[1] Sostituisce la lett. c), comma 1, art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[2] Sostituisce i commi 1, 2, 2-bis e 3, art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[3] Modifica il comma 4, art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[4] Sostituisce l'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[5] Sostituisce l'art. 4 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[6] Sostituisce l'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[7] Sostituisce l'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[8] Sostituisce l'art. 12 bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993.

[9] Sostituisce l'art. 13 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[10] Sostituisce l'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[11] Sostituisce la rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[12] Sostituisce l'art. 16 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[13] Sostituisce l'art. 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[14] Sostituisce l'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[15] Sostituisce l'art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[16] Sostituisce l'art. 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[17] Sostituisce l'art. 24 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[18] Sostituisce l'art. 27 bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[19] Sostituisce l'art. 33 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[20] Sostituisce l'art. 34 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[21] Sostituisce l'art. 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[22] Aggiunge l'art. 35 bis al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[23] Sostituisce l'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[24] Aggiunge l'art. 36 bis al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[25] Modifica la rubrica e il comma 1, art. 37 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[26] Sostituisce l'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[27] Sostituisce con i commi da 6 a 16 gli originari commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[28] Sostituisce l'art. 58 bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[29] Sostituisce il comma 3, art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[30] Aggiunge l'art. 59 bis al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[31] Sostituisce l'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[32] Aggiunge l'art. 68 bis al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[33] Sostituisce l'art. 69 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[34] Aggiunge l'art. 69 bis al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[35] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Relativamente al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292, ha dichiarato l'illegittimità del primo comma, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Con la medesima sentenza la Corte aveva inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.

[38] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[39] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

[40] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

[41] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[42] Modifica il comma 3, art. 7 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

[43] Sostituisce la rubrica e il primo comma dell'art. 410 del codice di procedura civile.

[44] Aggiunge l'art. 410 bis al codice di procedura civile.

[45] Sostituisce l'articolo 412 del codice di procedura civile.

[46] Aggiunge gli artt. 412 bis, 412 ter, 412 quater al codice di procedura civile.

[47] Aggiunge due commi nell'articolo 413 del codice di procedura civile.

[48] Aggiunge un comma all'art. 415 del codice di procedura civile.

[49] Aggiunge l'articolo 417 bis del codice di procedura civile.

[50] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

[51] Sostituisce il comma 2 dell’art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993.

[52] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

[53] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

[54] Sostituisce, con le lett. da b) a g), le lett. b) e d) del aomma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

[55] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

[56] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1998, n. 334, non convertito in legge, e dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

[57] Aggiunge un periodo al comma 1, art. 26 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[58] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, modificato dall'art. 89 della L. 21 novembre 2000, n. 342 e così modificato dal comma 13 dell'art. 51 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[59] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

[60] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.