§ 57.7.484 - D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35.
Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:12/02/1993
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Utilizzazioni del personale docente soprannumerario e passaggi di cattedra e di ruolo
Art. 2.  Corsi di riconversione professionale
Art. 3.  Inquadramenti in profili professionali amministrativi
Art. 4.  Dotazioni organiche aggiuntive
Art. 5.  Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti connessi con la scuola
Art. 6.  Supplenze
Art. 7.  Norme di snellimento delle procedure concorsuali
Art. 8.  Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico


§ 57.7.484 - D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35.

Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(G.U. 17 febbraio 1993, n. 39)

 

     Art. 1. Utilizzazioni del personale docente soprannumerario e passaggi di cattedra e di ruolo

     1. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

     2. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

     3. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

     4. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.

     5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.

     6. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.

     7. Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

     8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

     9. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano correlativi posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

 

          Art. 2. Corsi di riconversione professionale

     1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

     2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante sarà comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

     3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

     4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

     5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma 7, definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso da definirsi ai sensi dell'art. 7, comma 5.

     6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

 

          Art. 3. Inquadramenti in profili professionali amministrativi

     1. Il personale docente di ruolo delle scuole indicate nell'art. 1, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui al medesimo art. 1 può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

     2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.

     3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.

     4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.

     5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base dei criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

     6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.

 

 

Qualifica funzionale nella scuola

Qualifica funzionale nei Ministeri

Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati

VII

VII

Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati

VI

VI

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

V

VI

 

IV

IV

 

III

III

 

     7. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, utilizzato presso uffici dell'amministrazione scolastica, che non chieda l'inquadramento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o comunque non l'ottenga, è restituito alle scuole di titolarità.

     8. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

 

          Art. 4. Dotazioni organiche aggiuntive

     1. Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, prevista dall'art. 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la scuola materna, per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è ridotta in misura pari ai collocamenti a riposo del personale docente di ruolo e, comunque, entro il limite del quattro per cento della dotazione organica determinata ai sensi dell'art. 12 della medesima legge.

     2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle predette dotazioni organiche aggiuntive è stabilita in ragione del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata.

     3. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dall'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque, nell'ambito delle quote attualmente stabilite per tali attività. Resta salvo per la provincia di Bolzano il comma 6 dell'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

 

          Art. 5. Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti connessi con la scuola

     1. In sostituzione delle disposizioni di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed a modifica di tutte le disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a decorrere dal 1° settembre 1993, utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:

     a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione della salute nonché allo sport;

     b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

     c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

     d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.

     2. Le utilizzazioni presso gli enti ed associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono disposte nel limite di cui all'art. 105, comma 7, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

     3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministro dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che sarà compilata a cura degli uffici stessi.

     4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale.

     5. Salvo revoca da parte del Ministro della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio.

     6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.

     7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze all'educazione della salute.

     8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova.

     9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

     10. Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministro terrà conto ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.

     11. Per l'anno scolastico 1993-1994 il Ministro della pubblica istruzione provvede alle utilizzazioni del personale della scuola nel numero e in conformità ai principi e criteri stabiliti dal presente articolo.

     12. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni così abrogate è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione.

     13. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100, e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purché con oneri a loro carico [1] .

     14. Restano ferme le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. E' fatto altresì salvo quanto disposto dall'art. 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.

     15. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

     16. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.

 

          Art. 6. Supplenze

     1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo, sempre che la vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

     2. Non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

     3. Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

     4. Per le supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e di cui alla legge 23 giugno 1990, n. 168.

     5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, che conferisce alle nomine medesime, nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non anche effetti economici quando il personale nominato non possa assumere servizio in base a vigenti norme di legge.

     6. Il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine delle attività didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

     7. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma quarto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica soltanto quando l'assenza del docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile, sia dovuta ad aspettative per infermità e per motivi di famiglia ed abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell'assenza richiesta è ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che, per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio nella propria classe è impiegato per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.

 

          Art. 7. Norme di snellimento delle procedure concorsuali

     1. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 per le nuove nomine, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale.

     2. Nel concorso per titoli ed esami la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

     3. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, del personale assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.

     4. Ferme restando le attuali competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministro della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministro della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministro della pubblica istruzione può indire concorso su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.

     5. Con decreto da emanarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla ridefinizione della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree disciplinari più ampie di quelle attuali, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.

     6. Ai fini della nomina del presidente e dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.

     7. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi di cui al comma 6 e di costituzione delle commissioni giudicatrici, fermo restando l'attuale numero dei componenti per ciascuna commissione medesima fissato dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

     8. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività di servizio che non rinunci all'esonero. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270, non si applica alle commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente.

     COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A CATTEDRE CHE RINUNCINO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO

 

     Compenso

Numero dei candidati

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.

Tempo e sedute assegnate (1)

Totale

fino a 100

1

30 g -

26 sedute

1.690.000

 

2

50 g -

43 sedute

2.795.000

 

3 o più

70 g -

61 sedute

3.965.000

Da 101 a 200

1

50 g -

43 sedute

2.795.000

 

2

75 g -

62 sedute

4.030.000

 

3 o più

100 g -

88 sedute

5.720.000

Da 201 a 300

1

74 g -

62 sedute

4.030.000

 

2

100 g -

88 sedute

5.720.000

 

3 o più

150 g -

130 sedute

8.450.000

Da 301 a 400

1

100 g -

88 sedute

5.720.000

 

2

150 g -

130 sedute

8.450.000

 

3 o più

200 g -

175 sedute

11.375.000

Da 401 a 500

1

150 g -

130 sedute

8.450.000

 

2

200 g -

175 sedute

11.375.000

 

3 o più

240 g -

208 sedute

13.520.000

 

     9. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.

     10. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le norme che in materia di concorsi dettano il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e la legge 20 maggio 1982, n. 270.

 

          Art. 8. Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico

     1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e di preparazione specifica del servizio scolastico.

     2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, per ciascun anno, che saranno volti alla realizzazione della migliore qualità dell'offerta educativa ed, in particolare, al graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.

     3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonché di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità dei servizi.

     4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti sarà svolta una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, anche al fine di una ottimizzazione dei flussi di spesa da valutare in sede di stanziamenti di bilancio.

     5. Per una migliore realizzazione degli obiettivi di qualità del servizio scolastico ed in considerazione del ruolo peculiare della funzione educativa della scuola nella società, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al parlamento una proposta organica sulla scuola, che sulla base di un rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ne configuri un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico e proceda ad una ridefinizione degli organi collegiali.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 ter del D.L. 1 ottobre 1993, n. 391.