§ 57.7.383 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/05/1974
Numero:417


Sommario
Art. 1.  Libertà di insegnamento
Art. 2.  Funzione docente
Art. 3.  Funzione direttiva
Art. 4.  Funzione ispettiva
Art. 5.  Accesso ai ruoli
Art. 6.  Forme particolari di assunzione
Art. 7.  Requisiti specifici di ammissione
Art. 8.  Requisiti generali di ammissione
Art. 9.  Bandi di concorso
Art. 10.  Competenza ad emanare i bandi di concorso
Art. 11.  Commissioni esaminatrici
Art. 12.  Formazione delle commissioni esaminatrici
Art. 13.  Svolgimento del concorso per il personale docente
Art. 14.  Prove d'esame per il personale educativo
Art. 15.  Graduatoria dei concorsi per il personale docente
Art. 16.  Graduatorie dei concorsi per il personale educativo
Art. 17.  Esclusione
Art. 18.  Periodicità dei concorsi e posti conferibili
Artt. 19. - 23. 
Art. 24.  Requisiti di ammissione ai concorsi
Art. 25.  Scuola materna e scuola elementare
Art. 26.  Scuola media
Art. 27.  Scuole secondarie di secondo grado
Art. 28.  Licei artistici ed istituti d'arte
Art. 29.  Istituti di educazione
Art. 30.  Bandi di concorso
Art. 31.  Competenza ad emanare i bandi
Art. 32.  Commissioni esaminatrici
Art. 33.  Prove di esame e valutazione
Art. 34.  Determinazione degli orientamenti programmatici d'esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli
Art. 35.  Graduatorie
Art. 36.  Esclusioni
Art. 37.  Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico
Art. 38.  Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale
Art. 39.  Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici
Art. 40.  Commissioni esaminatrici
Art. 41.  Prove d'esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici
Art. 42.  Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale
Art. 43.  Graduatorie
Art. 44.  Esclusioni
Art. 45.  Reclutamento del personale insegnante
Art. 46.  Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
Art. 47.  Reclutamento del personale insegnante
Art. 48.  Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
Art. 49.  Reclutamento del personale direttivo
Art. 50.  Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico
Art. 51.  Prove di esame e valutazione dei titoli
Art. 52.  Rinvio
Art. 53.  Incompatibilità
Art. 54.  Esonero dall'insegnamento
Art. 55.  Validità del servizio
Art. 56.  Nomina in prova e decorrenza della nomina
Art. 57.  Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina
Art. 58.  Prova
Art. 59.  Esito sfavorevole della prova
Art. 60.  Libertà sindacali
Art. 61.  Congedo ordinario
Art. 62.  Congedi straordinari e aspettative
Art. 63.  Organi competenti a disporre congedi ed aspettative
Art. 64.  Proroga eccezionale dell'aspettativa
Art. 65.  Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive
Art. 66.  Valutazione del servizio del personale docente
Art. 67.  Trasferimenti a domanda e d'ufficio
Art. 68.  Trasferimenti a domanda
Art. 69.  Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
Art. 70.  Trasferimento d'ufficio
Art. 71.  Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio
Art. 72.  Ricorso avverso i trasferimenti
Art. 73.  Assegnazioni provvisorie di sede
Art. 74.  Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria
Art. 75.  Passaggi di cattedra e di presidenza
Art. 76.  Passaggi di cattedra per situazioni particolari
Art. 77.  Passaggi di ruolo
Art. 78.  Organi competenti a disporre passaggi di cattedra, di presidenza e di ruolo
Art. 79.  Comandi
Art. 80.  Collocamento fuori ruolo
Art. 81.  Riconoscimento del servizio al personale docente
Art. 82.  Riconoscimento del servizio del personale direttivo
Art. 83.  Passaggio ad altro ruolo
Art. 84.  Riconoscimento del servizio militare
Art. 85.  Periodi di servizi utili al riconoscimento
Art. 86.  Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici
Art. 87.  Orario di servizio del personale direttivo
Art. 88.  Orario di servizio dei docenti
Art. 89.  Lezioni private
Art. 90.  Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo
Art. 91.  Divieto di cumulo di impieghi
Art. 92.  Altre incompatibilità - Decadenza
Art. 93.  Norme di rinvio
Art. 94.  Sanzioni
Art. 95.  Censura
Art. 96.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
Art. 97.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
Art. 97 bis.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
Art. 98.  Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
Art. 99.  Destituzione
Art. 100.  Recidiva
Art. 101.  Assegno alimentare
Art. 102.  Riabilitazione
Art. 103.  Censura e avvertimento
Art. 104.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
Art. 105.  Ricorsi
Art. 106.  Provvedimenti di riabilitazione
Art. 107.  Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
Art. 108.  Rinvio
Art. 109.  Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda
Art. 110.  Dimissioni dall'impiego
Art. 111.  Decadenza dall'impiego
Art. 112.  Dispensa dal servizio
Art. 113.  Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
Art. 114.  Restituzione ai ruoli di provenienza
Art. 115.  Riammissione in servizio
Art. 116.  Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza
Art. 117.  Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali
Art. 118.  Applicabilità
Art. 119.  Ruolo degli ispettori tecnici periferici
Art. 120.  Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
Art. 121.  Ruoli del personale educativo
Art. 122.  Trasformazione dei ruoli
Art. 123.  Competenze per l'amministrazione dei ruoli ed in materia di quiescenza
Art. 124.  Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale
Art. 125.  Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici
Art. 126.  Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori
Art. 127.  Dotazioni organiche
Art. 128.  Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico
Art. 129.  Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo
Art. 130.  Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento
Art. 131.  Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori
Art. 132.  Commissioni esaminatrici
Art. 133.  Norme particolari per concorsi a posti direttivi
Art. 134.  Concorsi riservati ai vice rettori aggiunti
Art. 135.  Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari
Art. 136.  Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie
Art. 137.  Deroga dai limiti di età
Art. 138.  Regioni a statuto speciale
Art. 139.  Norme finali di rinvio
Art. 140.  Abrogazione di norme
Art. 141.  Entrata in vigore


§ 57.7.383 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(G.U. 13 settembre 1974, n. 239, S.O.)

 

Titolo I

FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA

 

     Art. 1. Libertà di insegnamento

     Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

     Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

 

          Art. 2. Funzione docente

     La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

     I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

     In particolare, essi:

     a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

     b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

     c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

     d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

     e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

          Art. 3. Funzione direttiva

     Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

     In particolare, al personale direttivo spetta:

     a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

     b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

     c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

     d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

     e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

     f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;

     g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

     h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

     i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

     l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

     Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.

     In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

 

          Art. 4. Funzione ispettiva

     La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

     Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

     Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

     Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

     Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

 

Titolo II

RECLUTAMENTO

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Art. 5. Accesso ai ruoli

     L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli.

     L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.

 

          Art. 6. Forme particolari di assunzione

     Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione.

 

Capo II

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE

 

Sezione I

CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI

 

          Art. 7. Requisiti specifici di ammissione

     Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore.

 

          Art. 8. Requisiti generali di ammissione

     Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è fissato al 40° anno.

     Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti.

     I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.

     Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.

 

          Art. 9. Bandi di concorso

     I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.

     I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 10. Competenza ad emanare i bandi di concorso

     Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

     I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

     Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

     Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per titoli ed esami, vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

     Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.

 

          Art. 11. Commissioni esaminatrici

     Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

     a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente;

     b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

     c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

     Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

 

          Art. 12. Formazione delle commissioni esaminatrici

     L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:

     a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

     b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattati di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali.

     Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

     Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

 

          Art. 13. Svolgimento del concorso per il personale docente

     I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.

     Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.

     I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, parteciperanno al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.

     I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.

     I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso, e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.

     I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani.

     I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante.

     Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

     Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

          Art. 14. Prove d'esame per il personale educativo

     Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.

     Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli.

     Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

     Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

     La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

          Art. 15. Graduatoria dei concorsi per il personale docente

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.

     La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi.

     Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

     Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

     Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

 

          Art. 16. Graduatorie dei concorsi per il personale educativo

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.

     La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.

     Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

     Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

     Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

 

          Art. 17. Esclusione

     L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

     L'esclusione è disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

 

          Art. 18. Periodicità dei concorsi e posti conferibili

     I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni.

     Sono messi a concorso, nella misura del 50%, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.

 

Sezione II

CONCORSI PER SOLI TITOLI

 

          Artt. 19. - 23. [1]

 

Capo III

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

 

          Art. 24. Requisiti di ammissione ai concorsi

     I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.

     A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

     Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 25. Scuola materna e scuola elementare

     Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

 

          Art. 26. Scuola media

     Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

     a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnati di ruolo di educazione fisica laureati[2];

     b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

 

          Art. 27. Scuole secondarie di secondo grado

     Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo[3].

     Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

     Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

     Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.

 

          Art. 28. Licei artistici ed istituti d'arte

     Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

     Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente art. 7.

 

          Art. 29. Istituti di educazione

     Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

     Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.

 

          Art. 30. Bandi di concorso

     I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.

     I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.

 

          Art. 31. Competenza ad emanare i bandi

     I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti, con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

 

          Art. 32. Commissioni esaminatrici

     Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

     a) un professore universitario, con funzione di presidente;

     b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

     c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

     d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

     I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente art. 12.

     Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti[4].

     Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.

 

          Art. 33. Prove di esame e valutazione

     I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

     Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

     Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

     Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

     La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

 

          Art. 34. Determinazione degli orientamenti programmatici d'esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo:

     a) gli orientamenti programmatici per le prove d'esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;

     b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

 

          Art. 35. Graduatorie

     Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove d'esame e dei punti assegnati per i titoli.

     Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione d'esame.

     Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

     I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

          Art. 36. Esclusioni

     Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Capo IV

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO

 

          Art. 37. Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico

     L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo art. 119.

     Ai predetti concorsi sono ammessi:

     a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;

     b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici;

     c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

     Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

 

          Art. 38. Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale

     L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrati da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato all'istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

 

          Art. 39. Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici

     I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.

     I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

 

          Art. 40. Commissioni esaminatrici

     Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

     a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;

     b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

     c) un ispettore tecnico centrale.

     Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

     Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

 

          Art. 41. Prove d'esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici

     I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

     Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

     Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

     Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

     La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

     La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove d'esame ed i titoli valutabili.

 

          Art. 42. Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio.

     Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.

 

          Art. 43. Graduatorie

     Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove d'esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

     A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

          Art. 44. Esclusioni

     Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Capo V

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE,

DIRETTIVO E ISPETTIVO DELLE SCUOLE CON LINGUA

DI INSEGNAMENTO DIVERSA DALL'ITALIANO

 

Sezione I

SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA DI TRIESTE E GORIZIA

 

          Art. 45. Reclutamento del personale insegnante

     Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

     A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

     Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

     Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

     Nei concorsi a posti di insegnante della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

 

          Art. 46. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

     I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

     I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

     Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

 

Sezione II

SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO TEDESCA E SCUOLE

DELLE LOCALITA' LADINE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

 

          Art. 47. Reclutamento del personale insegnante

     Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

     A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

 

          Art. 48. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

     I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

     Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

 

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

IN LINGUA SLOVENA, DELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA

E DELLE SCUOLE DELLE LOCALITA' LADINE

 

          Art. 49. Reclutamento del personale direttivo

     Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

     Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

     Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

 

          Art. 50. Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico

     Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo.

     Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

 

          Art. 51. Prove di esame e valutazione dei titoli

     Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove d'esame e i titoli valutabili.

     Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.

 

          Art. 52. Rinvio

     Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

 

Capo VI

NORME COMUNI

 

          Art. 53. Incompatibilità

     Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

 

          Art. 54. Esonero dall'insegnamento

     Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

     Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

     Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.

 

          Art. 55. Validità del servizio

     Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

Capo VII

NOMINA IN RUOLO

 

          Art. 56. Nomina in prova e decorrenza della nomina

     Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova.

     La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

 

          Art. 57. Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina

     L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

     Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto.

     Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

 

          Art. 58. Prova

     La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico[7].

     Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

     Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

     Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

     Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

     Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

     Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

     I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.

 

          Art. 59. Esito sfavorevole della prova

     In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:

     alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;

     ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

 

Titolo III

DIRITTI E DOVERI

 

Capo I

DIRITTI SINDACALI - CONGEDI ED ASPETTATIVE

 

          Art. 60. Libertà sindacali

     Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

     L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico.

     Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa.

     Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni.

     Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio.

     Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.

     Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalità per l'utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma.

     L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissata.

     Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblea per lo stesso giorno ed ora.

     Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola.

     I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

 

          Art. 61. Congedo ordinario

     Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.

     Il predetto diritto è irrinunciabile.

     Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.

 

          Art. 62. Congedi straordinari e aspettative

     Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675.

     Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato per anno scolastico.

     Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

 

          Art. 63. Organi competenti a disporre congedi ed aspettative

     I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.

 

          Art. 64. Proroga eccezionale dell'aspettativa

     L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 65. Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive

     Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

     E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

     Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

     Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.

     Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

     Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

     Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

     Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

     Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è disposta di concerto con il Ministro per il tesoro qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

     Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti d'istruzione artistica per lo svolgimento d'attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze d'attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto.

 

          Art. 66. Valutazione del servizio del personale docente

     Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

     Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione.

     La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

     Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

     Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del restante personale del presente decreto.

 

Capo II

TRASFERIMENTI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO

 

          Art. 67. Trasferimenti a domanda e d'ufficio

     I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a domanda o d'ufficio.

 

          Art. 68. Trasferimenti a domanda

     I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

     Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dall'attività professionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

     I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione.

     I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

     Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

     I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma.

     Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competente a provvedere.

 

          Art. 69. Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune

     I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

 

          Art. 70. Trasferimento d'ufficio

     Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

     In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.

 

          Art. 71. Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio

     Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale.

     Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione. Qualora sia determinato da accertata situazione d'incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione.

     Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione d'incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

 

          Art. 72. Ricorso avverso i trasferimenti

     Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

          Art. 73. Assegnazioni provvisorie di sede

     Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

     Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

     Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

     Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

     L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia può essere disposta soltanto per compensazione.

 

          Art. 74. Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria

     L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

     Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

          Art. 75. Passaggi di cattedra e di presidenza

     Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G.

     I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili.

     Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

          Art. 76. Passaggi di cattedra per situazioni particolari

     Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

     Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso d'aggiornamento e qualificazione.

 

          Art. 77. Passaggi di ruolo

     Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.

     I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

     I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.

     L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

 

          Art. 78. Organi competenti a disporre passaggi di cattedra, di presidenza e di ruolo

     I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

 

Capo III

COMANDI E COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

 

          Art. 79. Comandi

     Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto[8].

     Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

     I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

     Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

 

          Art. 80. Collocamento fuori ruolo

     I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.

     Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

 

Capo IV

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA

 

          Art. 81. Riconoscimento del servizio al personale docente

     Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.

     Agli stessi effetti e negli stessi limiti è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università.

 

          Art. 82. Riconoscimento del servizio del personale direttivo

     Al personale direttivo di cui al presente decreto è riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura della metà ai fini giuridici ed economici[9].

     Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28.

 

          Art. 83. Passaggio ad altro ruolo

     In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

 

          Art. 84. Riconoscimento del servizio militare

     Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera d'assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

 

          Art. 85. Periodi di servizi utili al riconoscimento

     Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

     I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

 

          Art. 86. Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici

     Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

     I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

     I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

     I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.

     Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

 

Capo V

DOVERI

 

          Art. 87. Orario di servizio del personale direttivo

     Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali.

     Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

     L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.

 

          Art. 88. Orario di servizio dei docenti

     L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non d'insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.

     Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.

     I docenti degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario d'insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.

     Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora d'insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore d'insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

     Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attività d'insegnamento nei corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata d'istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside.

     Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.

 

          Art. 89. Lezioni private

     Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

     Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

     Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

     Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

     Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

 

          Art. 90. Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo

     Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto d'impartire lezioni private.

 

          Art. 91. Divieto di cumulo di impieghi [10]

     L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, d'ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto d'impiego pubblico.

     Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

     L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 92. Altre incompatibilità - Decadenza [11]

     Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative[12].

     Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione d'incompatibilità.

     L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

     Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

     Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario d'insegnamento e di servizio.

     Avverso il diniego d'autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

 

          Art. 93. Norme di rinvio [13]

     Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Titolo IV

DISCIPLINA

 

Capo I

SANZIONI DISCIPLINARI

 

          Art. 94. Sanzioni

     Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari;

     a) la censura;

     b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

     c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

     c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva[14];

     d) la destituzione.

     Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

 

          Art. 95. Censura

     La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d'ufficio.

 

          Art. 96. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

     La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

     a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

     b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

     c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

          Art. 97. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

     La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

     a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

     b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

     c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;

     d) per abuso di autorità.

 

          Art. 97 bis. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi [15]

     1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

     3. Il termine previsto dall'art. 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'art. 94.

 

          Art. 98. Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

     La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

     La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

     Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

     Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

     Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.

 

          Art. 99. Destituzione

     La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

     a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

     b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

     c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

     d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

     e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

     f) per gravi abusi di autorità.

     Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 100. Recidiva

     In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

 

          Art. 101. Assegno alimentare

     Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.

     La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

 

          Art. 102. Riabilitazione

     Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

 

Capo II

COMPETENZE, PROVVEDIMENTI CAUTELARI E PROCEDURE

 

          Art. 103. Censura e avvertimento

     La censura è inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.

 

          Art. 104. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione

     Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:

     a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

     b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

     Competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione[16].

     Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.

 

          Art. 105. Ricorsi

     Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

          Art. 106. Provvedimenti di riabilitazione

     Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 è adottato:

     a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

     b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

 

          Art. 107. Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

     Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

     a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;

     b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

     La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di "diritto".

 

          Art. 108. Rinvio

     Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Titolo V

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO -

UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI -

RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE

 

Capo I

CESSAZIONI

 

          Art. 109. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda

     Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

     Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

 

          Art. 110. Dimissioni dall'impiego

     Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.

     Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.

 

          Art. 111. Decadenza dall'impiego

     Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

 

          Art. 112. Dispensa dal servizio

     Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

     I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

 

Capo II

UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONI E RIAMMISSIONI

 

          Art. 113. Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute

     Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.

     L'utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.

 

          Art. 114. Restituzione ai ruoli di provenienza

     Il personale di cui al presente decreto, se già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.

     La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

     Il provvedimento di restituzione è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

     Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

 

          Art. 115. Riammissione in servizio

     Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

     Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

     Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

     La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

 

Titolo VI

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

 

          Art. 116. Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza

     Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

 

          Art. 117. Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali

     Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

     Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.

 

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

NORME FINALI

 

          Art. 118. Applicabilità

     Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti d'arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale; si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

 

          Art. 119. Ruolo degli ispettori tecnici periferici

     E' istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica:

     45 posti per la scuola materna;

     245 posti per la scuola elementare;

     160 posti per la scuola media;

     150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.

     Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali, dell'educazione fisica e sportiva.

     Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione è effettuata in relazione ai vari insegnamenti plastico-visuali e tecnico-professionali.

     I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.

     In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalità di cui al precedente comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che già costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità.

     Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.

 

          Art. 120. Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte

     E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.

     I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.

     Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.

 

          Art. 121. Ruoli del personale educativo

     Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali, e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali[17].

     Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.

 

          Art. 122. Trasformazione dei ruoli

     Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media è trasformato in ruolo provinciale.

     La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.

 

          Art. 123. Competenze per l'amministrazione dei ruoli ed in materia di quiescenza

     I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.

     Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

     Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.

     L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.

     Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data stessa.

 

          Art. 124. Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale

     Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 125. Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici

     Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

     Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.

     Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.

 

          Art. 126. Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori

     Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti.

     Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.

 

          Art. 127. Dotazioni organiche

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unità scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei convittori.

     (L'art. 127 non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

Capo II

NORME TRANSITORIE VARIE

 

          Art. 128. Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico

     Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali è inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarità alla data di applicazione del precedente art. 122.

     Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari.

     In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarità; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.

     Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.

     I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

     I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.

     Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

     Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianità di cui all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

 

          Art. 129. Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo

     Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta.

     Si applicano le modalità stabilite dal precedente art. 114.

 

Capo III

NORME TRANSITORIE SUI CONCORSI

 

          Art. 130. Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento

     Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica abilitazione.

     Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

 

          Art. 131. Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori

     Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice.

     Al primo concorso per soli titoli, che sarà indetto, ai sensi del presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi annessi agli istituti tecnici e professionali, e agli istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.

     In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.

 

          Art. 132. Commissioni esaminatrici

     Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:

     a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare;

     b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali;

     c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.

     I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità stabilite dal precedente art. 12.

 

          Art. 133. Norme particolari per concorsi a posti direttivi

     Nella prima applicazione del presente decreto è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma.

     Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi[18].

 

          Art. 134. Concorsi riservati ai vice rettori aggiunti

     Nei concorsi che verranno indetti a norma dell'art. 29 del presente decreto per posti di vice rettore dei convitti nazionali, è riservata una aliquota dei posti messi a concorso, non superiore al 50%, ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento.

 

          Art. 135. Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari

     Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie provinciali previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, e successive modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la facoltà degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per intero.

     L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al 50% di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.

     Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.

 

          Art. 136. Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie

     Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, già compilate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, numero 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, nonché quelle da compilare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

     L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.

     Salvo quanto disposto dai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti previste dalle citate leggi.

 

          Art. 137. Deroga dai limiti di età

     Per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami previsti dal titolo II, capo II del presente decreto si prescinde dal limite di età per gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

 

          Art. 138. Regioni a statuto speciale

     Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle norme d'attuazione degli statuti di regioni a statuto speciale.

 

          Art. 139. Norme finali di rinvio

     Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 140. Abrogazione di norme

     Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e quelle successive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente per concorso speciale.

 

          Art. 141. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

 

 

     Tabella A

     Tabella dei passaggi dei presidi da uno ad altro tipo di istituti di istruzione tecnica

     (Omissis)

 

     Tabella B

     Tabelle di passaggio dei presidi da istituti di istruzione professionale a istituti di istruzione tecnica, di istruzione classica, scientifica e magistrale [19]

     (Omissis)

 

     Tabella C

     Tabella dei passaggi di presidi dagli istituti di istruzione tecnica a istituti di istruzione professionale, di istruzione classica, scientifica e magistrale

     (Omissis)

 

     Tabella D

     Tabella dei passaggi dei presidi da istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale ad istituti di istruzione tecnica, professionale [20]

     (Omissis)

 

     Tabella E

     Tabella dei passaggi dei presidi fra istituti professionali [21]

     (Omissis)

 

     Tabella F

     Tabella dei passaggi dei presidi fra istituti di istruzione artistica

     (Omissis)

 

     Tabella G

     Tabella dei passaggi di cattedra del personale insegnante [22] [23]

     (Omissis)

 

     Tabella H

     Tabella dei passaggi fra ruoli del personale insegnante

     (Omissis)

 


[1]  Articoli abrogati dall'art. 33 della L. 9 agosto 1978, n. 463.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 10 maggio 1983, n. 195.

[3]  Comma così modificato dall'art. 5 della L. 10 maggio 1983, n. 195.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 22 dicembre 1980, n. 928.

[5]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.

[6]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.

[7]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 349.

[8]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 della L. 20 maggio 1982, n. 270.

[9]  Comma così modificato dall'art. 51 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[10]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 68 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[11]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 68 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[12]  Comma così modificato dall'art. 18 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

[13]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 30 marzo 1981, n. 116.

[14]  Lettera inserita dall'art. 1 della L. 27 novembre 1991, n. 383.

[15]  Articolo inserito dall'art. 2 della L. 27 novembre 1991, n. 383.

[16]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 27 novembre 1991, n. 383.

[17]  Comma così modificato dall'art. 64 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[18]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 7 febbraio 1979, n. 47.

[19]  Tabella modificata dal D.M. 10 maggio 1975.

[20]  Tabella modificata dal D.M. 20 giugno 1975.

[21]  Tabella modificata dal D.M. 20 giugno 1975.

[22]  Tabella sostituita dal D.M. 30 aprile 1976 e dal D.M. 1 dicembre 1980.

[23]  Tabella modificata dal D.M. 3 dicembre 1978.