§ 57.7.372 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 .
Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:06/12/1971
Numero:1074


Sommario
Art. 1.      A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un [...]
Art. 2.      Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio relativi ai corsi di [...]
Art. 3.      Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; [...]
Art. 4.      In ogni sede di capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:
Art. 5.      Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.      Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di [...]
Art. 8.      Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli insegnanti [...]
Art. 9.      Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere [...]
Art. 10.      Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti [...]
Art. 11.      I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle [...]
Art. 12.      L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di [...]
Art. 13.      Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione [...]
Art. 14.      Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi [...]
Art. 15.      Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Antonio Magarotto" per sordomuti, [...]
Art. 16.      Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno [...]
Art. 17.      Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione [...]
Art. 18.      Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria [...]
Art. 19.      Il personale di cui all'articolo precedente è inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, purché fornito del titolo di studio [...]
Art. 20.      Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i [...]
Art. 21.      Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 [...]


§ 57.7.372 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 [1] .

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.

(G.U. 18 dicembre 1971, n. 319)

 

     Art. 1.

     A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.

     Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

     I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

     Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale una prova rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate.

     La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

     L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

     Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

     A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico. [2]

     Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalità e criteri per la formazione della graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati. [3]

     A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla riforma universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa.

 

          Art. 2.

     Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio relativi ai corsi di cui alla presente legge, si provvede con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché con esperti delle materie comprese nei piani stessi.

     Il Corpo docente dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto è disposto dal precedente articolo 1 e dal primo comma del successivo articolo 3. I partecipanti ai corsi possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuale; stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali.

     Il comitato di cui al precedente comma è composto di:

     cinque membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non appartenenti alla sezione;

     cinque membri designati, dalla seconda sezione del Consiglio stesso, tra estranei a detta sezione, in maniera da garantire la maggiore possibile rappresentatività dei diversi ordini e gradi di scuole;

     due membri designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti tra estranei alle sezioni stesse;

     tre membri, scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione sindacale.

 

          Art. 4.

     In ogni sede di capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:

     di due ispettori centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione;

     di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle università della regione o, in difetto, dell'università più vicina;

     di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;

     dell'assessore regionale all'istruzione;

     di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.

     La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.

     Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:

     a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

     b) nomina il personale docente;

     c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.

     I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

     Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto può dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.

     I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

     Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.

     Il corso istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame.

 

          Art. 6. [4]

     Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonché della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari ed ordinari esteri, il compenso è rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825.

     Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 7.

     Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni con qualifica non inferiore a "buono", sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

     Gli insegnanti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

     Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate distinte per ciascuna delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui all'articolo 1 settimo comma e secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

     A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

     Il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti, che siano in servizio rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Dopo la conclusione dei primi corsi effettuati in base agli articoli 1 e 5 della presente legge, saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, graduatorie distinte per classi di abilitazione nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione oppure, essendone già in possesso, abbiano maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma del presente articolo. Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al comma primo del presente articolo.

     Ogni anno, successivamente al 30 settembre coloro che avranno conseguito comunque il titolo di abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie che non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno precedente.

     Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

     Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quarto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.

     Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

     Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non riservata, a norma del quarto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

     A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

     Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti [5] .

     L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri [6] .

 

          Art. 8.

     Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonché gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreché alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a "buono", in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge.

 

          Art. 9.

     Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

          Art. 10.

     Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a "buono", purché con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

 

          Art. 11.

     I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

 

          Art. 12.

     L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 13.

     Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

     Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo 3.

     Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

     L'istituto statale Augusto Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

     Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

     Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti alla abilitazione di cui sono in possesso.

     Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

     Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.

     Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

     Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

     L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

     L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1° giugno 1970, n. 1399, e n. 1400 nonché il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.

     L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avrà luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.

 

          Art. 15.

     Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Antonio Magarotto" per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, e della legge 2 aprile 1968, n. 472, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti.

     Per quanto riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonché l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si applicano le norme previste dal precedente articolo 13.

     Per gli insegnanti delle scuole secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la scuola media statale dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per sordomuti.

 

          Art. 16.

     Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.

     A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.

 

          Art. 17.

     Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Tali rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del provveditorato a ciò delegato, tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante [7] .

     Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. La commissione decide con provvedimento definitivo.

     Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.

     Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie.

 

          Art. 18.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

 

          Art. 19.

     Il personale di cui all'articolo precedente è inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, purché fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

 

          Art. 20.

     Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.

     I corsi di cui al primo comma si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.

     Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.

     Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di università italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di università straniere.

     Le norme relative alla composizione delle suddette commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

     Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

     Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.

     Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge, per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.

     La validità dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sempreché l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.

     Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.

     Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle località delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.

 

          Art. 21.

     Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Per una abrogazione delle disposizioni della presente legge, vedi l'art. 33 della L. 9 agosto 1978, n. 463.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 14 agosto 1974, n. 358.

[3]  Comma inserito dall'art. 5 della L. 14 agosto 1974, n. 358.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 14 agosto 1974, n. 358.

[5]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 della L. 14 agosto 1974, n. 358.

[6]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 9 agosto 1973, n. 523.

[7]  Per una abrogazione del presente comma, vedi l'art. 3 della L. 9 agosto 1978, n. 463.