§ 57.6.27 - Legge 30 dicembre 1960, n. 1734.
Ordinamento dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:30/12/1960
Numero:1734


Sommario
Art. 1.      La Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi con sede in Roma, di cui all'art. 179 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e [...]
Art. 2.      L'Istituto assolve i seguenti compiti:
Art. 3.      All'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica [...]
Art. 4.      Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:
Art. 5.      L'Istituto dispone di:
Art. 6.      Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi [...]
Art. 7. Personale      La tabella annessa alla presente legge contiene il ruolo organico del personale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
Art. 8.      Il preside dell'Istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'art. 4, lettere a), b), c).
Art. 9.      L'insegnante di pedagogia svolge le funzioni di vice preside e sostituisce il preside in caso di assenza o di impedimento.
Art. 10.      I posti di insegnante di tirocinio della scuola di specializzazione sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami.
Art. 11.      I posti di assistente di tirocinio sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di [...]
Art. 12.      Ai concorsi per la nomina a insegnante di tirocinio e ad assistente di tirocinio sono ammessi soltanto i candidati vedenti.
Art. 13.      Il posto di insegnante di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di [...]
Art. 14.      Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside [...]
Art. 15.      I posti di maestre del giardino d'infanzia sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di [...]
Art. 16.      I posti di assistente di cui all'annessa tabella vengono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma [...]
Art. 17.      Il posto di segretario dell'Istituto di specializzazione è conferito mediante concorso per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.
Art. 18.      Al bidello custode dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento [...]
Art. 19. Disposizioni transitorie      Il direttore della Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960 è inquadrato nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale "Augusto [...]
Art. 20.      Il posto di insegnante di pedagogia di cui all'annessa tabella è conferito all'insegnante di tirocinio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato dal Ministero [...]
Art. 21.      L'insegnante di tirocinio e l'assistente di tirocinio della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli", in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960, ancorché non abbiano i requisiti per [...]
Art. 22.      Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso la Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" è inquadrato, nei limiti di posti [...]
Art. 23.      Il segretario e il bidello della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi, in servizio alla data del 1° settembre 1960, vengono inquadrati nei ruoli dell'Istituto [...]
Art. 24.      Ai fini della progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista [...]
Art. 25.      Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 41 del bilancio della pubblica istruzione per [...]


§ 57.6.27 - Legge 30 dicembre 1960, n. 1734. [1]

Ordinamento dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

(G.U. 24 gennaio 1961, n. 20)

 

     Art. 1.

     La Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi con sede in Roma, di cui all'art. 179 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modifiche, assume la denominazione di "Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista" ed è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     L'Istituto assolve i seguenti compiti:

     a) specializza gli educatori e gl'insegnanti per gli Istituti e per le Scuole dei minorati della vista;

     b) specializza gli educatori e gl'insegnanti per gli Istituti e per le Scuole per minorati psichici privi della vista;

     c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;

     d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale;

     e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista.

 

          Art. 3.

     All'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi eretto in ente morale, un convitto di educandi minorati della vista.

 

          Art. 4.

     Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:

     a) la scuola materna;

     b) la scuola elementare con classi differenziali per ambliopi e tardivi;

     c) una scuola secondaria per il compimento dell'obbligo scolastico.

 

          Art. 5.

     L'Istituto dispone di:

     a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;

     b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

 

          Art. 6.

     Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati.

     I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti verrà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo.

     I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 hanno la durata di almeno un anno.

 

          Art. 7. Personale

     La tabella annessa alla presente legge contiene il ruolo organico del personale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

 

          Art. 8.

     Il preside dell'Istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'art. 4, lettere a), b), c).

     Il posto di preside dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito mediante concorso generale per titoli e per esami riservato agli aspiranti forniti di laurea in filosofia o pedagogia e del diploma di specializzazione dell'Istituto "Augusto Romagnoli", e che abbiano prestato almeno otto anni di servizio o come insegnante di ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista o come direttore o cumulativamente in entrambe le funzioni.

     A parità di merito è titolo preferenziale il servizio prestato come insegnante presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

     Al preside si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico vigenti per i presidi di prima categoria.

 

          Art. 9.

     L'insegnante di pedagogia svolge le funzioni di vice preside e sostituisce il preside in caso di assenza o di impedimento.

     Il posto di insegnante di pedagogia della scuola di specializzazione è riservato ad aspiranti che siano forniti di laurea in filosofia o pedagogia, siano in possesso del diploma di specializzazione per educatori dei ciechi, rilasciato dall'istituto statale "Augusto Romagnoli" ed abbiano prestato servizio in qualità di insegnanti di ruolo nelle Scuole elementari per ciechi per almeno cinque anni. All'insegnante di pedagogia si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti di pedagogia negli Istituti magistrali.

 

          Art. 10.

     I posti di insegnante di tirocinio della scuola di specializzazione sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami.

     Al posto di insegnante di tirocinio possono aspirare coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto "Augusto Romagnoli" e che abbiano inoltre prestato otto anni di servizio in qualità di insegnante elementare di ruolo nelle Scuole per ciechi o di assistente di ruolo negli Istituti per ciechi.

     All'insegnante di tirocinio si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti delle Scuole elementari di ruolo nelle Scuole statali per ciechi.

 

          Art. 11.

     I posti di assistente di tirocinio sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto "Augusto Romagnoli" e che abbiano almeno cinque anni di servizio come insegnanti nelle Scuole materne o elementari per i ciechi o con funzioni di assistente negli Istituti per i ciechi.

     All'assistente di tirocinio si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti elementari di ruolo delle Scuole statali per i ciechi.

 

          Art. 12.

     Ai concorsi per la nomina a insegnante di tirocinio e ad assistente di tirocinio sono ammessi soltanto i candidati vedenti.

 

          Art. 13.

     Il posto di insegnante di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'Istituto "Augusto Romagnoli".

     All'insegnante di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli Istituti magistrali.

 

          Art. 14.

     Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto.

     Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto sulla base di apposite graduatorie di merito.

     Gli incarichi e le nomine provvisorie non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

 

          Art. 15.

     I posti di maestre del giardino d'infanzia sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione rilasciato dall'istituto "Augusto Romagnoli" al termine di corsi appositamente organizzati.

     Al personale del giardino d'infanzia si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti delle scuole elementari.

     Ai posti di maestre del giardino d'infanzia possono concorrere solo insegnanti vedenti.

 

          Art. 16.

     I posti di assistente di cui all'annessa tabella vengono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma dell'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

     Agli assistenti si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei maestri del ruolo delle scuole elementari per i ciechi.

     Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'Istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per gli istruttori tecnico-pratici delle scuole di avviamento professionale.

 

          Art. 17.

     Il posto di segretario dell'Istituto di specializzazione è conferito mediante concorso per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

     Al segretario dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria delle Scuole medie di secondo grado.

 

          Art. 18.

     Al bidello custode dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico dei bidelli delle scuole medie di secondo grado.

 

          Art. 19. Disposizioni transitorie

     Il direttore della Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960 è inquadrato nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

     Il collocamento a riposo del direttore della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli", in servizio alla data suddetta, viene disposto al compimento del 40° anno di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 1965.

 

          Art. 20.

     Il posto di insegnante di pedagogia di cui all'annessa tabella è conferito all'insegnante di tirocinio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato dal Ministero della pubblica istruzione presso la Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" in posto di ruolo vacante, in possesso dei titoli richiesti per poter partecipare al concorso di cui all'art. 9 della presente legge.

 

          Art. 21.

     L'insegnante di tirocinio e l'assistente di tirocinio della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli", in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960, ancorché non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi di cui agli articoli 10 e 11, sono inquadrati nel ruolo corrispondente della Scuola di specializzazione dell'Istituto e godono dello stato giuridico e del trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

 

          Art. 22.

     Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso la Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" è inquadrato, nei limiti di posti previsti nell'annessa tabella, nei posti di ruolo corrispondenti dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abilitazione magistrale o diploma di maestra di asilo;

     b) diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli";

     c) almeno un triennio di servizio senza demerito nella Scuola di metodo "Augusto Romagnoli".

     L'inquadramento è fatto in base ad una graduatoria per anzianità di servizio e per merito.

     Per il conferimento del posto di insegnante di didattica musicale, nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal titolo di specializzazione della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli".

 

          Art. 23.

     Il segretario e il bidello della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi, in servizio alla data del 1° settembre 1960, vengono inquadrati nei ruoli dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e godono rispettivamente dello stato giuridico e del trattamento economico di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

 

          Art. 24.

     Ai fini della progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista vengono computati per intero gli anni di servizio prestati presso la Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" e le scuole ad esso annesse, purché tale servizio sia stato prestato in posti analoghi a quelli per i quali il personale viene inquadrato.

     Per l'applicazione del presente articolo si deroga a quanto disposto dall'art. 156 del testo unico pubblicato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

     Disposizioni finali

 

          Art. 25.

     Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 41 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e variazione in aumento di lire 7.000.000 al capitolo n. 101 e di lire 3.000.000 al capitolo n. 104 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella del personale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

 

Personale di ruolo

Coefficiente

Preside I categoria

N. 1 da 500 a 670

Insegnante di pedagogia

N. 1 da 271 a 500

Insegnante di tirocinio

N. 2 da 202 a 325

Assistente di tirocinio

N. 2 da 202 a 325

Insegnante di didattica musicale

N. 1 da 229 a 450

Istruttore tecnico pratico

N. 1 da 202 a 325

Assistenti

N. 10 da 202 a 325

Maestre del giardino d'infanzia

N. 2 da 202 a 325

Segretario

N. 1 da 202 a 325

Bidello custode

N. 1 da 151 a 159

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.