§ 57.7.100 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1277.
Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1277


Sommario
Art. 1.      I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.
Art. 2.      Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione e in [...]
Art. 3.      Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti a un servizio complessivo di trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino a un massimo di [...]
Art. 4.      Gli insegnanti tecnici-pratici partecipano alle Commissioni di esami e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori di cui agli articoli 27 e seguenti del regio [...]
Art. 5.      Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi a posti di personale tecnico previsti dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per i [...]
Art. 6.      In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, sono ammessi ai concorsi a posti d'insegnante tecnico-pratico in prova negli istituti tecnici industriali, [...]
Art. 7.      Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A, annessa al [...]
Art. 8.      Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili, previsti dalla tabella A, annessa al presente decreto, si [...]
Art. 9.      Gli esami di merito distinto, previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un [...]
Art. 10.      Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle [...]
Art. 11.      I posti di personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e i posti di ruolo vacanti per assenza dei [...]
Art. 12.      Gli assistenti, i capi officina, i tecnici agrari e le maestre di laboratorio, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella C allegata [...]
Art. 12 bis.  [6]
Art. 13.  [7]
Art. 13 bis.  [8]
Art. 14.      Il personale che non risulterà idoneo, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 per l'inquadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella A, continuerà a prestare servizio con le qualifiche e [...]
Art. 15.      Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.
Art. 16.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


§ 57.7.100 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1277. [1]

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

(G.U. 6 novembre 1948, n. 259)

 

     Art. 1.

     I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.

     A tutto il personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

 

          Art. 2.

     Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche e scientifiche.

     Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio [2] .

     Il personale insegnante tecnico-pratico femminile, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione.

     Il personale insegnante tecnico-pratico provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione, d'intesa con i professori di materie tecniche e scientifiche.

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti a un servizio complessivo di trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino a un massimo di ventiquattro ore settimanali.

     Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola o dell'istituto lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto per ogni ora eccedente le trentasei settimanali a una retribuzione suppletiva, in ragione di due terzi della misura oraria dello stipendio minimo dovuto agli insegnanti tecnici-pratici del grado iniziale.

     Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio complessivo di trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico per le alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

     Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti, per ciascun anno, il periodo di quarantacinque giorni.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti tecnici-pratici partecipano alle Commissioni di esami e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori di cui agli articoli 27 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

     Gli insegnanti tecnici-pratici addetti a ciascuna classe partecipano, con voto deliberativo, al Consiglio di classe di cui all'art. 37 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

 

          Art. 5.

     Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi a posti di personale tecnico previsti dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per i concorsi ai posti di personale insegnante tecnico-pratico previsti dal presente decreto.

 

          Art. 6.

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, sono ammessi ai concorsi a posti d'insegnante tecnico-pratico in prova negli istituti tecnici industriali, limitatamente alle specializzazioni per le quali non esiste un corrispondente diploma di perito industriale capo tecnico, anche i licenziati dalla scuola tecnica industriale o d'arte che siano in possesso di altri titoli di preparazione o di esercizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     L'esercizio della professione corrispondente alla specializzazione a cui si riferisce il concorso deve essere di durata non inferiore a tre anni.

 

          Art. 7.

     Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esame di idoneità al personale che alla data del decreto col quale viene indetto l'esame abbia rispettivamente dieci e dodici anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

     L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore [3] .

 

          Art. 8.

     Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili, previsti dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono, con le modalità del precedente articolo, al personale che abbia rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

     L'anzianità richiesta dal precedente comma, è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore [4] .

 

          Art. 9.

     Gli esami di merito distinto, previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso è indetto.

     Gli esami di idoneità previsti dagli stessi articoli sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso gli esami non potranno essere sospesi per più di due anni qualunque sia, il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.

 

          Art. 10.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

 

          Art. 11.

     I posti di personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e i posti di ruolo vacanti per assenza dei titolari sono temporaneamente conferiti dai capi d'istituto a personale non di ruolo secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto [5] .

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 12.

     Gli assistenti, i capi officina, i tecnici agrari e le maestre di laboratorio, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella C allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli di cui alla tabella A, annessa al presente decreto, a seguito di giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione che sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestati nel ruolo di provenienza e richiesti dall'annessa tabella A per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio.

     Fino a quando gli esami previsti dagli articoli 7 e 8 continueranno ad essere sospesi a norma del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le promozioni al grado 9° nei ruoli di cui all'annessa tabella A saranno conferite in base al solo requisito della anzianità.

     Sono inquadrati al grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella A i tecnici agrari in servizio negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293, non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ma siano, alla data del presente decreto, in possesso del titolo prescritto per l'accesso al nuovo ruolo.

     L'inquadramento è subordinato a un giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione che sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 12 bis. [6]

     I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

     I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950.

 

          Art. 13. [7]

     Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 13 bis. [8]

     Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.

     Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi.

 

          Art. 14.

     Il personale che non risulterà idoneo, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 per l'inquadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella A, continuerà a prestare servizio con le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico previsti per i ruoli di appartenenza attuale che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella B annessa al presente decreto.

 

          Art. 15.

     Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 16.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[5]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[6]  Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[7]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[8]  Articolo inserito dalla legge di ratifica.