§ 57.4.10 – L. 15 giugno 1931, n. 889.
Riordinamento dell'istruzione media tecnica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:15/06/1931
Numero:889


Sommario
Art. 1.      L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della nazione e viene [...]
Art. 2.      Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche
Art. 3.      Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono regi, allorchè come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22
Art. 4.      Le regie scuole ed i regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto
Art. 5.      La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche è di due o tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attività cui la scuola è indirizzata
Art. 6.      La scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro e contribuire, con la [...]
Art. 7.      La scuola professionale femminile ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa
Art. 8.      La scuola di magistero professionale per la donna ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili o della [...]
Art. 9.      L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, [...]
Art. 10.      Nell'istituto tecnico inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista, matematica, scienze naturali, disegno, una lingua [...]
Art. 11.      Nella sezione agraria dell'istituto tecnico si insegnano: lettere italiane, storia, geografia, matematica, fisica, agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità [...]
Art. 12.      Nella sezione industriale dell'istituto tecnico si insegnano: italiano, storia, una lingua straniera, matematica, meccanica, macchine, chimica, scienze naturali, [...]
Art. 13.      Nella sezione commerciale dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, merceologia, geografia generale ed [...]
Art. 14.      Nella sezione per geometri dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, geografia, elementi di agronomia, di [...]
Art. 15.      Nella sezione nautica dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua [...]
Art. 16.      La scuola tecnica, la scuola professionale femminile, la scuola di magistero professionale per la donna, il corso superiore dell'istituto tecnico, in relazione alle [...]
Art. 17.      Con decreti reali, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, sentita la terza sezione del consiglio superiore, saranno fissati
Art. 18.      Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario
Art. 19.      I corsi per maestranze (a orario ridotto serale, o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di [...]
Art. 20.      Alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che [...]
Art. 21.      Le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica, al cui mantenimento lo Stato non contribuisce, possono essere istituiti soltanto previa autorizzazione del ministero [...]
Art. 22.      Le regie scuole ed i regi istituti d'istruzione tecnica sono istituiti con decreto reale, promosso dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi ministri per [...]
Art. 23.      Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il [...]
Art. 24.      Gli enti locali devono provvedere
Art. 25.      A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi [...]
Art. 26.      Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'art. 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle [...]
Art. 27.      Le casse di risparmio ed i monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non [...]
Art. 28.      I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate [...]
Art. 29.      La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali è affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di [...]
Art. 30.      I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al successivo art. 68 (terz'ultimo [...]
Art. 31.      In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, ai presidi e ai direttori delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica, le [...]
Art. 32.      Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione di entrambi è affidata al capo dell'istituto di [...]
Art. 33.      Il servizio di cassa delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica è affidato, previa autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, o [...]
Art. 34.      Agli insegnanti di ruolo delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le [...]
Art. 35.      Con decreto reale, saranno estese le regie scuole ed ai regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo [...]
Art. 36.      Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di [...]
Art. 37.      Lo statuto di ciascuna regia scuola o regio istituto di istruzione tecnica stabilisce il numero dei corsi completi, nonchè quello delle cattedre per le varie materie o [...]
Art. 38.      Il ministro per l'educazione nazionale può trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle regie scuole e dei regi istituti di [...]
Art. 39.      Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, udito il consiglio d'amministrazione, per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle [...]
Art. 40.      Quando manchino l'insegnante di ruolo o l'incaricato titolare di un insegnamento, l'insegnamento stesso può essere affidato ad un supplente. La nomina è conferita dal [...]
Art. 41.      All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici [...]
Art. 42.      In ogni istituto tecnico, nelle scuole la cui popolazione raggiunga i 200 alunni ed in quelle che, pur avendo un minor numero di alunni, siano fornite di azienda, [...]
Art. 43.      Ai convitti di cui all'art. 20 è addetto un personale di vigilanza (censori di disciplina e prefetti di disciplina). Ai prefetti di disciplina ed ai censori di [...]
Art. 44.      Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, è assunto [...]
Art. 45.      Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito [...]
Art. 46.      Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle regie scuole ed ai regi istituti d'istruzione [...]
Art. 47.      Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra regia [...]
Art. 48.      Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba essere fornito da altri enti, è nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, [...]
Art. 49.      I consigli d'amministrazione delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al [...]
Art. 50.      Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'art. 44, addetto alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica, [...]
Art. 51.      Nelle regie scuole e nei regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami
Art. 52.      Possono essere inscritti
Art. 53.      Possono essere inscritti
Art. 54.      Alle classi successive alla prima delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe immediatamente inferiore, in base [...]
Art. 55.      Gli esami hanno luogo in due sessioni
Art. 56.      Al termine di ciascun trimestre e al termine dei corsi di lezioni, il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni
Art. 57.      Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di [...]
Art. 58.      Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza
Art. 59.      Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento
Art. 60.      Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore
Art. 61.      Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di età, possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della [...]
Art. 62.      Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneità, la licenza e l'abilitazione è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in [...]
Art. 63.      Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola tecnica consegue
Art. 64.      Chi abbia superato l'esame di abilitazione professionale presso la scuola di magistero professionale per la donna consegue il diploma di maestra per la relativa [...]
Art. 65.      Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 51, presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e [...]
Art. 66.      Nello statuto di ciascuna regia scuola o regio istituto di istruzione tecnica è stabilita la misura delle tasse che devono essere pagate per la inscrizione, la [...]
Art. 67.      Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido [...]
Art. 68.      Le attuali regie scuole medie agrarie sono trasformate in regi istituti tecnici agrari
Art. 69.      Per ciascuna scuola o istituto la trasformazione di cui ai due precedenti articoli, sarà disposta con decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale, [...]
Art. 70.      L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello [...]
Art. 71.      Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali [...]
Art. 72.      Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei regi istituti tecnici, delle regie scuole agrarie medie, [...]
Art. 73.      Gli impiegati di ruolo che prestano attualmente servizio presso le regie scuole agrarie medie, con le funzioni di censore di disciplina da un anno almeno, possono, su [...]
Art. 74.      Il servizio prestato dal personale di segreteria, tecnico e di vigilanza presso le scuole pratiche di agricoltura consorziali, a decorrere dal 1° ottobre 1924, è [...]
Art. 75.      Con decreti del ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge
Art. 76.      Con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, saranno [...]


§ 57.4.10 – L. 15 giugno 1931, n. 889.

Riordinamento dell'istruzione media tecnica.

(G.U. 17 luglio 1931, n. 163)

 

Capo I

DEI FINI E DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA

 

     Art. 1.

     L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della nazione e viene impartita:

     1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;

     2° nelle scuole tecniche;

     3° nelle scuole professionali femminili;

     4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;

     5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).

     Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.

     Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: "scuole ed istituti di istruzione tecnica".

 

          Art. 2.

     Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.

     Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.

     Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.

 

          Art. 3.

     Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono regi, allorchè come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22.

     Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del ministero dell'educazione nazionale.

     Il ministro per l'educazione nazionale può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti predetti. La stessa facoltà compete anche al ministro per le finanze relativamente alla gestione amministrativa contabile.

     Ciascuna regia scuola o regio istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione.

     Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai regi provveditorati agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti di istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai consigli di amministrazione.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 4.

     Le regie scuole ed i regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto.

 

          Art. 5.

     La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche è di due o tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attività cui la scuola è indirizzata.

     Nelle scuole professionali femminili è di tre anni.

     Nelle scuole di magistero professionale per la donna è di due anni.

     Negli istituti tecnici è di otto anni, suddivisi in due corsi quadriennali, uno inferiore e uno superiore.

     I due corsi di istituto tecnico costituiscono un tutto unico ed inscindibile.

     La durata dei corsi per maestranze è determinata, caso per caso, in rapporto alle esigenze delle attività cui il corso è indirizzato, col decreto che ne autorizza l'istituzione.

 

          Art. 6.

     La scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro e contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo della economia nazionale.

     Essa può essere a indirizzo:

     agrario;

     industriale e artigiano;

     commerciale.

     Nella scuola ad indirizzo agrario, si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica agraria, economia, computisteria rurale, industrie agrarie, agrimensura, disegno relativo, zootecnia, legislazione rurale, religione.

     Nella scuola ad indirizzo industriale e artigiano si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, di chimica, di elettrotecnica, meccanica, macchine, tecnologia, disegno professionale, religione.

     Nella scuola ad indirizzo commerciale si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio, pratica commerciale, merceologia, scienze naturali, fisica, lingua straniera, altra lingua straniera, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione.

     Per ciascun indirizzo si possono costituire delle specializzazioni, le quali sono, di regola, le seguenti:

     Per le scuole ad indirizzo agrario:

     viticoltura ed enologia;

     orticoltura;

     zootecnia e caseificio;

     olivicoltura e oleificio.

     Per le scuole ad indirizzo industriale:

     falegnami ebanisti;

     meccanici;

     edili;

     tessili;

     minatori.

     Le scuole tecniche per meccanici possono avere un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

     elettricisti;

     chimici;

     meccanici agrari;

     montatori motoristi;

     meccanici per industrie alimentari (molini, pastifici, panifici);

     radio-elettricisti;

     conduttori termici.

     Le specializzazioni previste dal presente articolo potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

 

          Art. 7.

     La scuola professionale femminile ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa.

     Nella scuola professionale femminile si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori donneschi, lingua straniera, religione.

 

          Art. 8.

     La scuola di magistero professionale per la donna ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili o della economia domestica.

     In essa si insegnano: italiano, storia, geografia, pedagogia, scienze naturali, merceologia, disegno, storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori femminili, nozioni di agraria, lingua straniera, religione.

     Gli orari ed i programmi sono diversamente fissati per le alunne che aspirano all'insegnamento di lavori femminili e per quelle che aspirano all'insegnamento dell'economia domestica.

 

          Art. 9.

     L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

     Il corso inferiore (1° quadriennio) è ad indirizzo generico; il corso superiore (2° quadriennio) è costituito da una o più delle seguenti sezioni:

     agraria;

     industriale;

     nautica;

     commerciale;

     per geometri.

     Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.

     La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico può avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti:

     a) viticoltura ed enologia;

     b) olivicoltura ed oleificio;

     c) frutticoltura, orticoltura e giardinaggio;

     d) zootecnia e caseificio;

     e) agricoltura coloniale;

     f) economia montana;

     g) tabacchicoltura e tabacchificio.

     La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:

     a) meccanici elettricisti;

     b) minerari;

     c) tessili e tintori;

     d) edili;

     e) chimici;

     f) radio-tecnici.

     La sezione nautica del corso superiore dell'istituto tecnico segue una o più delle specializzazioni seguenti:

     a) capitani;

     b) macchinisti;

     c) costruttori.

     Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato.

     Presso la sezione industriale dell'istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento.

     (Omissis) [2].

     Le specializzazioni e i corsi di cui ai tre comma precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

 

          Art. 10.

     Nell'istituto tecnico inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista, matematica, scienze naturali, disegno, una lingua straniera, stenografia, religione.

 

          Art. 11.

     Nella sezione agraria dell'istituto tecnico si insegnano: lettere italiane, storia, geografia, matematica, fisica, agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, zootecnica, scienze naturali, patologia vegetale, chimica generale inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie, meccanica agraria elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, elementi di diritto agrario, religione.

     Nelle sezioni agrarie ad indirizzo specializzato, in aggiunta alle suddette materie, s'insegnano:

     Per la viticoltura e l'enologia:

     Chimica viticolo-enologica, viticoltura, enologia, economia viticolo-enologica, meccanica viticolo-enologica, patologia viticolo-enologica, zimotecnia, costruzioni enologiche, legislazione enotecnica, commercio viticolo enologico.

     Per l'olivicoltura e l'oleificio:

     Olivicoltura, oleificio, tecnologia, chimica olearia, meccanica e costruzioni olearie, economia rurale, estimo, contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, patologia dell'olivo.

     Per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio:

     Frutticoltura, orticoltura, giardinaggio, architettura, impianto e governo dei giardini, parchi pubblici e privati, patologia ed entomologia orticole, costruzioni orticole, economia orticola, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera.

     Per la zootecnia ed il caseificio:

     Anatomia, fisiologia e igiene degli animali domestici, ezoognosia, zootecnia, batteriologia, caseificio, meccanica, costruzioni zootecniche e casearie, legislazione speciale zootecnico-casearia, contabilità speciale zootecnico-casearia.

     Per l'economia montana:

     Economia montana, industria lattiera e casearia, culture irrigue, complementi di zootecnia ed igiene del bestiame, eziologia e profilassi delle malattie del bestiame, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.

     Per l'agricoltura coloniale:

     Agricoltura coloniale, fitografia e patologia delle piante coloniali, tecnologia dei prodotti coloniali, economia rurale coloniale, zoologia speciale agraria coloniale, zootecnia coloniale ed igiene del bestiame, igiene coloniale e pronto soccorso, lingua inglese o spagnuola o araba.

     Per la tabacchicoltura e il tabacchificio:

     Botanica e patologia del tabacco, coltivazione e tecnologia del tabacco, estimo, legislazione e contabilità in rapporto alla tabacchicoltura, produzione, economia e commercio del tabacco.

     Gli stessi gruppi di materie proprie delle singole specializzazioni si insegnano nei corsi specializzati aggiunti, a norma del quart'ultimo comma dell'art. 9, a sezioni agrarie non aventi indirizzo specializzato.

 

          Art. 12.

     Nella sezione industriale dell'istituto tecnico si insegnano: italiano, storia, una lingua straniera, matematica, meccanica, macchine, chimica, scienze naturali, geografia, fisica, elementi di diritto industriale, disegno, religione.

     In aggiunta alle dette materie si insegnano:

     nella sezione ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti: elettrotecnica, tecnologia meccanica;

     nella sezione ad indirizzo specializzato per minerari: geometria descrittiva, disegno relativo, mineralogia, topografia, costruzioni, elettrotecnica, arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali, igiene, pronto soccorso;

     nella sezione ad indirizzo specializzato per tessili e tintori: chimica analitica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, disegno ornamentale tessile, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, filatura, elettrotecnica;

     nella sezione ad indirizzo specializzato per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, costruzioni edili stradali ed idrauliche, disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche, topografia e disegno relativo, estimo, elettrotecnica;

     nella sezione ad indirizzo specializzato per chimici: fisico-chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici, disegno relativo;

     nella sezione ad indirizzo specializzato per radiotecnici: tecnologia meccanica, elettrotecnica, telegrafia, telefonia, strumenti ed esercitazioni di misura, misure radio-elettriche, radiotecnica generale, montaggio di apparecchi radiotecnici, legislazione e norme per la radiotecnica.

 

          Art. 13.

     Nella sezione commerciale dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, merceologia, geografia generale ed economica, computisteria, ragioneria, istituzioni di diritto, tecnica commerciale e bancaria, dogane e trasporti, lingua straniera, altra lingua straniera, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica, calligrafia, stenografia e dattilografia (facoltative), religione.

 

          Art. 14.

     Nella sezione per geometri dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, geografia, elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori, costruzione e disegno di costruzioni, topografia, disegno topografico, disegno architettonico e ornamentale, elementi di diritto civile, religione.

 

          Art. 15.

     Nella sezione nautica dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua straniera, altra lingua straniera, disegno, attrezzatura, manovra, religione

     In aggiunta alle suddette materie si insegnano:

     nella sezione ad indirizzo specializzato per capitani: astronomia, navigazione, meteorologia, oceanografia, elementi di macchine e di costruzione navale, telegrafia, radiotelegrafia, geografia commerciale, nozioni di diritto ed economia, igiene navale;

     nella sezione ad indirizzo specializzato per macchinisti: disegno di descrittiva, macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, misure elettriche, telegrafia, radio-telegrafia, elementi di costruzione navale;

     nella sezione ad indirizzo specializzato per costruttori: disegno di descrittiva, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, meccanica applicata, elementi di macchine, elementi di diritto ed economia.

 

          Art. 16.

     La scuola tecnica, la scuola professionale femminile, la scuola di magistero professionale per la donna, il corso superiore dell'istituto tecnico, in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale o nazionale, possono avere indirizzi specializzati, oltre quelli indicati per la scuola tecnica e l'istituto tecnico negli articoli 6 e 9, sempre che enti e privati sovventori s'impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa essere sostenuta dal bilancio della scuola.

     In aggiunta agli insegnamenti propri di ciascun tipo di scuola ed istituto e relativo indirizzo, possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

     La specializzazione e gli insegnamenti specializzati devono essere soppressi quando non risultino più rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno i corrispondenti contributi degli enti e dei privati e non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della scuola.

 

          Art. 17.

     Con decreti reali, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, sentita la terza sezione del consiglio superiore, saranno fissati:

     a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;

     b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;

     c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;

     d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;

     e) i programmi degli esami.

     Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni della produzione.

     Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3ª sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 18.

     Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

     Nessuna classe può di regola, avere più di 35 alunni.

     L'istituzione di nuovi corsi completi sarà disposta con decreto del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

     Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, è vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

 

          Art. 19.

     I corsi per maestranze (a orario ridotto serale, o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera, e sono, di regola, istituiti presso istituti regi di istruzione tecnica.

     L'istituzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumono a loro totale carico la spesa relativa e previa autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo statuto stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti regi o pareggiati, l'ente dal quale dovranno dipendere.

     Dove tali corsi sono istituiti con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento sono obbligati a frequentarli per non meno di 8 ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue.

     Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'art. 205 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, numero 969.

 

          Art. 20.

     Alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non derivi maggior onere per l'erario.

     Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.

 

          Art. 21.

     Le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica, al cui mantenimento lo Stato non contribuisce, possono essere istituiti soltanto previa autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, e sono sottoposti alla sua vigilanza didattica, amministrativa e disciplinare.

     Le scuole ed istituti aperti senza autorizzazione sono chiusi senz'altro e coloro che li hanno aperti sono passabili di una multa da lire mille a lire cinquemila. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

     Le scuole e gli istituti privati, quando diano piena garanzia di buon andamento, possono ottenere con regio decreto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, di essere pareggiati alle scuole ed istituti regi.

     La concessione può essere revocata quando venga meno qualcuna delle condizioni che la determinarono.

     I diplomi e i certificati rilasciati dalle scuole ed istituti pareggiati hanno, a tutti gli effetti, lo stesso valore di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole ed istituti regi.

     Con regio decreto, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti gli obblighi degli istituti pareggiati riguardo all'ordinamento degli studi ed al personale.

     Gli istituti privati e pareggiati possono essere sussidiati dal ministero dell'educazione nazionale.

 

Capo II

ISTITUZIONE E MANTENIMENTO DELLE REGIE SCUOLE

E DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA

 

          Art. 22.

     Le regie scuole ed i regi istituti d'istruzione tecnica sono istituiti con decreto reale, promosso dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze e con quelli degli altri dicasteri eventualmente interessati, previo parere della 3ª sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale, quando l'istituzione sia necessaria in relazione alle esigenze dell'economia locale e quando, a norma degli articoli seguenti, siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della scuola od istituto.

     Col decreto reale predetto sono approvati lo statuto della scuola od istituto e le tabelle organiche ad esso annesse, e sono determinati gli oneri che lo Stato, gli enti ed i privati si assumono per provvedere alla istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti, secondo le condizioni previste dagli articoli seguenti.

     Le scuole e gli istituti predetti, quando non rispondano più ai fini della loro istituzione, debbono essere soppressi.

     I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola od istituto soppresso vengono destinati all'incremento di altri istituti di istruzione tecnica esistenti, all'istituzione di nuovi o altrimenti utilizzati per i fini dell'istruzione tecnica.

 

          Art. 23.

     Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il laboratorio convenientemente attrezzati e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti in rapporto al tipo e alla finalità della scuola o dell'istituto.

     In casi di riconosciuta necessità, ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, il ministero dell'educazione nazionale può assumersi, per una volta tanto, una parte della spesa occorrente, in misura non superiore al terzo del contributo annuo dello Stato per le spese di mantenimento.

 

          Art. 24.

     Gli enti locali devono provvedere:

     alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredamenti, nonchè del materiale scientifico e didattico;

     all'acqua;

     all'illuminazione;

     al riscaldamento.

     Devono fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vigano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.

 

          Art. 25.

     A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi di altri enti o di privati.

     Tali contributi debbono essere garantiti dagli enti che inizialmente li avevano assunti.

     Oltre che nel caso di mutui con la cassa depositi e prestiti, il ministero dell'educazione nazionale può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando le scuole, gli istituti o gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, contraggono mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento dei locali per le regie scuole e i regi istituti d'istruzione tecnica ed al loro arredamento.

 

          Art. 26.

     Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'art. 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.

 

          Art. 27.

     Le casse di risparmio ed i monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica. Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

 

          Art. 28.

     I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate.

     Il ministero dell'educazione nazionale, previa inscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre.

     I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.

 

Capo III

DEL GOVERNO DIDATTICO, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO DELLE REGIE SCUOLE E DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA

 

          Art. 29.

     La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali è affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna è affidata ad un preside.

     Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore e il preside debbono essere muniti di laurea tecnica.

     Il preside ed il direttore sono assistiti dal collegio dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto.

     All'amministrazione delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica provvede un consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il ministero dell'educazione nazionale e gli enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del consiglio ed ha voto deliberativo.

 

          Art. 30.

     I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al successivo art. 68 (terz'ultimo comma) ed i direttori delle altre scuole sono tenuti all'insegnamento, salvo che il numero degli alunni sia superiore da un biennio a 250. In tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi di istituto è assegnata per incarico, o, altrimenti, viene conferita per trasferimento ad un insegnante di ruolo, il quale sarà sostituito da un incaricato.

     In mancanza del titolare, la direzione delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica, è, di regola, affidata, per incarico, dal ministro per l'educazione nazionale, a un professore di ruolo, con la retribuzione di lire 2640 annue.

     Per circostanze eccezionali, l'incarico della direzione può essere affidato ad altra persona di particolare competenza, con retribuzione da stabilirsi, su proposta del consiglio di amministrazione della scuola o dell'istituto, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, e, in ogni caso, in misura non eccedente lo stipendio iniziale del titolare.

     Tale nomina deve riportare l'approvazione del ministro per l'educazione nazionale, udito il parere della competente sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 31.

     In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, ai presidi e ai direttori delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica, le disposizioni riguardanti i capi degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

     Essi hanno il trattamento economico risultante dall'annessa tabella A.

     Per la nomina dei presidi e dei direttori saranno, con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, estese, con le modificazioni eventualmente necessarie, le disposizioni vigenti per la nomina dei presidi dei regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

     Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicabili per la nomina dei presidi degli istituti tecnici con indirizzo minerario, quando alla direzione dei predetti istituti non possa provvedersi nel modo previsto dall'articolo 14 del regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2800.

 

          Art. 32.

     Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione di entrambi è affidata al capo dell'istituto di grado superiore.

 

          Art. 33.

     Il servizio di cassa delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica è affidato, previa autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, o all'istituto di emissione, o ad una cassa di risparmio o ad altro istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche.

     Tutte le entrate sono inscritte in un conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal preside o direttore, anche da altro membro del consiglio o da un professore o da un funzionario della scuola od istituto, secondo le norme stabilite nello statuto di ciascuna scuola od istituto.

 

Capo IV

DEL PERSONALE INSEGNANTE

 

          Art. 34.

     Agli insegnanti di ruolo delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

     Il loro trattamento economico è stabilito dall'annessa tabella B.

 

          Art. 35.

     Con decreto reale, saranno estese le regie scuole ed ai regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo seguente, le disposizioni del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni, concernenti i concorsi a cattedre dei regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

 

          Art. 36.

     Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del consiglio superiore.

     Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il ministro per l'educazione nazionale, su proposta del consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, può consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.

 

          Art. 37.

     Lo statuto di ciascuna regia scuola o regio istituto di istruzione tecnica stabilisce il numero dei corsi completi, nonchè quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun insegnante è tenuto ad insegnare. Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a prestare l'opera loro per il numero di ore richiesto dai rispettivi insegnamenti; essi possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento di materie affini, purchè l'orario non superi complessivamente le 24 ore settimanali.

     Ogni biennio si procede alla revisione ed alla eventuale modificazione del numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente del numero dei posti di ruolo e di quelli da conferirsi per incarico, per ciascuna regia scuola o regio istituto d'istruzione tecnica.

     Tale modificazione viene disposta con decreto del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Per effetto di tale decreto s'intendono modificate le tabelle organiche stabilite dagli istituti delle regie scuole ed istituti.

 

          Art. 38.

     Il ministro per l'educazione nazionale può trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica ad istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale ed il personale direttivo ed insegnante di questi istituti alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica, secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 39.

     Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, udito il consiglio d'amministrazione, per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati.

     Agli incaricati è dovuta la retribuzione di lire 385 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso superiore dell'istituto tecnico e nella scuola di magistero professionale per la donna; e di lire 330 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso inferiore dell'istituto tecnico e nella scuola tecnica, eccetto che per la calligrafia, la dattilografia e la stenografia che dovranno essere retribuite col compenso di lire 220 annue per ogni ora settimanale di lezione, salva la applicazione alle suindicate retribuzioni delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 40.

     Quando manchino l'insegnante di ruolo o l'incaricato titolare di un insegnamento, l'insegnamento stesso può essere affidato ad un supplente. La nomina è conferita dal presidente o dal direttore, sentito il consiglio d'amministrazione, ed ha carattere temporaneo.

     I supplenti sono retribuiti nella stessa misura degli incaricati per il periodo di supplenza effettivamente esercitata. Quando la supplenza, per necessità di servizio ed in mancanza di supplenti o incaricati, sia conferita ad un insegnante di ruolo, la retribuzione relativa è, rispettivamente, di lire 350, 300, 200, anzichè di lire 385, 330 e 220, ferme però le riduzioni stabilire dal regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

 

Capo V

DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO,

DI VIGILANZA E SUBALTERNO

 

          Art. 41.

     All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale, che è tenuto ad un servizio di 8 ore giornaliere, ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato. Continuano a rimanere a carico dello Stato gli assistenti dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.

     Le norme per l'assunzione del personale tecnico saranno stabilite con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

     Sono applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36.

 

          Art. 42.

     In ogni istituto tecnico, nelle scuole la cui popolazione raggiunga i 200 alunni ed in quelle che, pur avendo un minor numero di alunni, siano fornite di azienda, officina o laboratorio, le mansioni amministrative e contabili sono disimpegnate da un segretario economo, da nominarsi per concorso.

     Il ministero dell'educazione nazionale, in relazione ad accertate necessità di servizio, può provvedere all'assunzione, mediante concorso, di vice-segretari ed applicati di segreteria, sempre che le disponibilità di bilancio dell'istituto o della scuola consentano di sostenere la relativa spesa.

     Al personale di cui al precedente comma è fatto il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella D. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

     Continuano a rimanere a carico dello Stato i segretari dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, conservando le attuali condizioni economiche di carriera.

     Le norme per l'assunzione del personale amministrativo saranno stabilite con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 43.

     Ai convitti di cui all'art. 20 è addetto un personale di vigilanza (censori di disciplina e prefetti di disciplina). Ai prefetti di disciplina ed ai censori di disciplina è fatto il trattamento economico stabilito nella annessa tabella E.

     A tale personale sono applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

     Le norme per l'assunzione del suddetto personale di vigilanza saranno stabilite con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 44.

     Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, è assunto come personale non di ruolo, dal consiglio di amministrazione della scuola od istituto.

     In caso di assoluta necessità, il consiglio d'amministrazione della scuola od istituto può, in aggiunta al personale subalterno predetto, e sempre che le disponibilità del bilancio consentano di sostenere la spesa relativa, assumere in servizio inservienti giornalieri.

     Le maestranze necessarie per le officine e le aziende annesse alle scuole ed agli istituti sono costituite da salariati, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114 e del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni, riflettenti i salariati temporanei e quelli giornalieri.

     Continuano a rimanere a carico dello Stato i macchinisti dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi e Sassari, e i bidelli dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, col trattamento economico stabilito dalla tabella F, annessa alla presente legge.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE DI RUOLO

 

          Art. 45.

     Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, è personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.

     Il ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.

 

          Art. 46.

     Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle regie scuole ed ai regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.

 

          Art. 47.

     Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra regia scuola o regio istituto d'istruzione tecnica.

     Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del ministro per l'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.

     I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.

     Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.

     Le indennità di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale è stato trasferito.

 

          Art. 48.

     Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba essere fornito da altri enti, è nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, salvo il disposto degli articoli 36 e 41 della presente legge.

     Il ministro per l'educazione nazionale bandisce i concorsi per una scuola determinata o complessivamente per un numero di posti, decide i concorsi e procede alle nomine.

     Le spese dei concorsi fanno carico al bilancio delle scuole o degli istituti interessati.

     Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica i quali, per almeno un quinquennio abbiano prestato lodevole servizio, quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le regie scuole italiane all'estero, potranno far passaggio nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, a norma dell'art. 4 del regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259.

 

          Art. 49.

     I consigli d'amministrazione delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni seguenti:

     a) che il preside o il direttore estendano la funzione direttiva ad importanti enti scolastici annessi o aggregati all'istituto o alla scuola di cui sono a capo;

     b) che il preside o il direttore o l'insegnante sovraintendano all'andamento di aziende o laboratori di rilevante importanza, sia per estensione o sviluppo, sia per la particolare natura e responsabilità dei lavori che vi si compiano, o siano adibiti ad insegnamenti di materie tecniche di carattere speciale;

     c) che si tratti di mansioni richiedenti singolare perizia;

     d) che al preside, al direttore, ai professori o al personale tecnico ed amministrativo siano richieste, per esigenze di particolare rilievo, in rapporto all'ampiezza e allo sviluppo delle aziende e officine, prestazioni d'opera maggiori o diverse da quelle ordinarie.

     Le deliberazioni, debitamente motivate, relative alla concessione di assegni speciali, ai sensi del precedente capoverso, diventano esecutive solo quando siano state approvate dal ministro per l'educazione nazionale, il quale sentirà al riguardo la terza sezione del consiglio superiore nei casi in cui l'assegno speciale superi la somma annua di lire 4000 per i presidi, di lire 3000 per i direttori e i professori e di lire 2000 per il personale amministrativo e tecnico.

     Salvo il disposto degli articoli 30 (secondo comma), 39 e 40 la retribuzione del personale di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole ed istituti d'istruzione tecnica non può eccedere lo stipendio minimo del grado iniziale del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine.

 

          Art. 50.

     Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'art. 44, addetto alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica, godrà, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

Capo VII

DEGLI ESAMI, DEGLI ALUNNI E DELLE TASSE

 

          Art. 51.

     Nelle regie scuole e nei regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:

     a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico;

     b) di idoneità, per avere eccesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;

     c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'art. 62;

     d) di licenza, al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;

     e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;

     f) di abilitazione tecnica, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico;

     g) di profitto, al termine del corso di perfezionamento degli istituti industriali.

 

          Art. 52.

     Possono essere inscritti:

     1° alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:

     a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;

     b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che abbiano conseguito il titolo di inscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purchè superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;

     c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di età, superino l'esame di ammissione;

     2° alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna, che superino l'esame di ammissione;

     3° alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età, superino l'esame di ammissione di cui all'art. 72 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

     4° alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:

     a) coloro che superino l'esame di ammissione;

     b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;

     c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneità alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;

     d) per le sezioni agraria e industriale, coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'art. 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.

 

          Art. 53.

     Possono essere inscritti:

     a) alla quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola di avviamento al lavoro, purchè superino un esame di idoneità in italiano, latino e matematica;

     b) alla seconda classe delle sezioni agraria, industriale e commerciale del corso superiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola tecnica a corrispondente indirizzo, purchè superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;

     c) alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, coloro che siano provvisti del diploma di maturità o di abilitazione conseguito in una scuola media di secondo grado, e superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

 

          Art. 54.

     Alle classi successive alla prima delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine del corso delle lezioni.

     Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia regia o pareggiata o da scuola privata o paterna accedono alle classi suddette per esame d'idoneità teorico e pratico.

     All'esame d'idoneità è ammesso chi abbia conseguito il titolo necessario all'inscrizione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale aspira ad essere inscritto.

     Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere inscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto è disposto alla lettera b) dell'art. 53.

 

          Art. 55.

     Gli esami hanno luogo in due sessioni.

     Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.

     Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.

     Per la religione si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824.

 

          Art. 56.

     Al termine di ciascun trimestre e al termine dei corsi di lezioni, il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

 

          Art. 57.

     Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del ministro per l'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.

     Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non può frequentarsi per più di due anni.

     In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustifichino, può, con deliberazione motivata, consentire l'inscrizione per un terzo anno.

 

          Art. 58.

     Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.

     Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di età, a seconda che la scuola sia biennale o triennale.

     La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso.

 

          Art. 59.

     Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.

     All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.

 

          Art. 60.

     Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore.

     A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all'art. 72 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i quattordici anni di età.

     Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica.

     A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneità alla terza classe del corso superiore.

     La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto alla lettera b) dell'art. 53.

 

          Art. 61.

     Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di età, possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione del titolo di studio di cui ai precedenti articoli.

     I candidati, sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono essere sottoposti a prove sulle materie e sulle esercitazioni non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quelle del corso a cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino in altro modo, a giudizio del collegio dei professori, di possedere adeguata preparazione nelle materie ed esercitazioni stesse.

     Le disposizioni dei comma primo e secondo del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell'art. 53, lettera b).

 

          Art. 62.

     Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneità, la licenza e l'abilitazione è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.

     La promozione è conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.

     Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.

 

          Art. 63.

     Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola tecnica consegue:

     per l'indirizzo industriale e artigiano: il diploma di tecnico o di artigiano per la relativa specializzazione;

     per l'indirizzo agrario: il diploma di agente rurale;

     per l'indirizzo commerciale: il diploma di computista commerciale.

     Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola professionale femminile consegue il diploma di idoneità professionale per la relativa specializzazione.

 

          Art. 64.

     Chi abbia superato l'esame di abilitazione professionale presso la scuola di magistero professionale per la donna consegue il diploma di maestra per la relativa specializzazione.

 

          Art. 65.

     Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 51, presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:

     per la sezione agraria: il diploma di perito agrario, che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguìto uno speciale indirizzo, il diploma di perito agrario specializzato, con la indicazione della relativa specializzazione;

     per la sezione industriale e artigiana: il diploma di perito industriale capotecnico o il diploma di maestro d'arte, con l'indicazione della relativa specializzazione, a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;

     per la sezione commerciale: il diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

     per la sezione per geometri: il diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici;

     per la sezione nautica: il diploma di aspirante al comando di navi mercantili per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti, e il diploma di aspirante alla professione di costruttore navale per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso ai pubblici uffici relativi.

 

          Art. 66.

     Nello statuto di ciascuna regia scuola o regio istituto di istruzione tecnica è stabilita la misura delle tasse che devono essere pagate per la inscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per l'esonero totale o parziale da tale pagamento.

     Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e inscritte nel proprio bilancio.

     Sarà tuttavia devoluta all'erario la somma di lire 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le relative modalità.

     Quando in una stessa città esistano scuole o istituti dello stesso tipo, regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 67.

     Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò, Sant'Ilario Ligure e Scerni sono trasformate in regie scuole tecniche a indirizzo agrario.

     Le attuali scuole industriali o di tirocinio industriali sono trasformate in regie scuole tecniche ad indirizzo industriale od artigiano.

     Le attuali scuole commerciali sono trasformate in regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale.

     Le attuali scuole di tirocinio femminili o professionali femminili sono trasformate in regie scuole professionali femminili.

     Le attuali scuole di tirocinio ad orario ridotto e gli attuali laboratori-scuola, ove le disponibilità del loro bilancio lo consentano, possono essere trasformati in scuole tecniche ad indirizzo industriale o altrimenti in scuole di avviamento.

     Le altre scuole ed istituti d'istruzione tecnica non contemplati dalla presente legge, costituite come organismi autonomi, con particolari compiti, continuano a funzionare con le norme fissate dai rispettivi decreti di istituzione e sotto la vigilanza del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 68.

     Le attuali regie scuole medie agrarie sono trasformate in regi istituti tecnici agrari.

     La regia scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze, trasformata in istituto tecnico, ai sensi del precedente comma, avrà uno speciale ordinamento secondo norme da stabilirsi con decreto reale, promosso dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura.

     Gli attuali regi istituti industriali sono trasformati in regi istituti tecnici industriali.

     Le attuali regie scuole medie minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima sono trasformate in regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario.

     Gli attuali regi istituti commerciali sono trasformati in regi istituti tecnici commerciali.

     E' data facoltà al ministero dell'educazione nazionale di istituire e mantenere negli istituti tecnici commerciali superiori, derivanti dalla trasformazione di istituti commerciali, un corso preparatorio per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'istituto tecnico inferiore.

     Le attuali sezioni di commercio e ragioneria dei regi istituti tecnici sono trasformate in regi istituti tecnici commerciali.

     Le attuali sezioni di agrimensura dei regi istituti tecnici sono trasformate in regi istituti tecnici per geometri.

     Gli attuali regi istituti nautici sono trasformati in regi istituti tecnici nautici.

     Gli istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dai comma precedenti possono essere costituiti soltanto col corso superiore.

     Gli attuali corsi di magistero femminile sono trasformati in regie scuole di magistero professionale per la donna, in quanto nel bilancio della scuola esista la possibilità di far fronte alla relativa spesa.

     I corsi per maestranze esistenti saranno disciplinati in conformità della presente legge.

 

          Art. 69.

     Per ciascuna scuola o istituto la trasformazione di cui ai due precedenti articoli, sarà disposta con decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

     Col medesimo decreto sarà approvato lo statuto della scuola od istituto trasformato, saranno stabiliti i contributi dello Stato e degli altri enti, saranno determinati i corsi, le specializzazioni, le materie di insegnamento e la tabella organica del personale.

     Nello statuto, in caso di particolari e gravi necessità, potranno essere stabilite, in via transitoria, circa l'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna scuola od istituto, le norme particolari eventualmente necessarie per il trapasso del precedente al nuovo ordinamento.

     Fino a quando non sia avvenuta, ai sensi della presente legge, la trasformazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica, è consentita, presso i medesimi, la formazione di classi aggiunte in numero non superiore a quelle istituite, per ciascuna scuola od istituto, all'inizio dell'anno scolastico 1930-31.

     Fino a quando non sia stata disposta la trasformazione, ciascuna scuola od istituto continuerà a funzionare con l'attuale ordinamento, anche per quanto riguarda le tasse, e il personale continuerà a prestare servizio nella posizione attuale col trattamento economico e di quiescenza spettantegli in base alle disposizioni vigenti alla data della presente legge.

     Le trasformazioni avranno effetto a decorrere dal giorno che sarà indicato, per ciascuna scuola o istituto, nel relativo decreto e, ad ogni modo, non più tardi dell'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del decreto stesso [3].

 

          Art. 70.

     L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello in cui viene disposta la trasformazione delle scuole e degli istituti medesimi, sarà, con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, trasportato dai rispettivi capitoli a quelli dai quali debbono essere prelevati i contributi dello Stato per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica.

     Dalla somma, di cui al precedente comma, sarà, però, detratto l'importo complessivo delle tasse scolastiche riscosse dallo Stato per gli istituti tecnici e nautici nell'anno scolastico precedente l'esercizio finanziario in cui viene disposta la trasformazione degli istituti stessi, e tale importo verrà portato in economia col consuntivo dell'esercizio finanziario in cui avviene la detrazione.

 

          Art. 71.

     Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il mantenimento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli art. 67 e 68, e di tutti i corsi comunque annessi alle scuole e istituti predetti, nonchè per il completamento degli edifici scolastici e delle dotazioni di terreno, materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica, che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato per gli stessi istituti nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi dei suindicati art. 67 e 68, salvo, però, quanto è stabilito al secondo comma dell'art. 70 e salve altresì le riduzioni previste dal regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 72.

     Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei regi istituti tecnici, delle regie scuole agrarie medie, delle regie scuole industriali maschili e femminili, dei regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei regi istituti industriali, del regio istituto professionale femminile "Elena di Savoia" di Napoli, delle regie scuole minerarie, dei regi istituti nautici, delle regie scuole e dei regi istituti commerciali e quello delle scuole pratiche di agricoltura regificate ai sensi dell'art. 67, viene assegnato alle regie scuole e ai regi istituti di istruzione tecnica, contemplati dalla presente legge a mano a mano che si effettuino le trasformazioni di cui agli art. 67 e 68.

     Il personale dei regi laboratori-scuola, che non siano trasformati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67 e delle regie scuole ad orario ridotto, continua a prestare servizio nell'istituto di appartenenza.

     Con decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per il collegamento e l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli organici della regia scuola e regio istituto d'istruzione tecnica a cui viene assegnato, escluse peraltro assegnazioni a posti di gruppo o grado superiore a quello rivestito o appartenenti a ruoli che comportino più favorevole sviluppo di carriera.

     Il numero complessivo dei posti di ruolo per i personali indicati nel primo comma che risulterà dagli organici generali e particolari delle scuole ed istituti soggetti a trasformazione, ai sensi della presente legge, comprese le scuole pratiche di agricoltura, e il numero complessivo dei posti che, secondo le piante organiche, può essere conferito a personale non di ruolo, non dovranno essere superati, categoria per categoria e gruppo per gruppo, salvo l'aumento di ventitrè posti di insegnanti di gruppo A, occorrenti per far fronte alle esigenze degli istituti tecnici agrari.

     Nel ruolo del personale direttivo ed ispettivo dell'istruzione elementare, di cui alla tabella n. 37, dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, vengono soppressi trenta posti di direttore didattico.

     Gli attuali orari d'insegnamento per ciascuna scuola o istituto non dovranno essere in nessun modo superati, salvo che alle maggiori eventuali occorrenze non si possa far fronte con i mezzi disponibili sul bilancio della scuola o dell'istituto.

     Gli insegnanti di ruolo che risultino eventualmente esuberanti possono, in via transitoria, e fino a che rimangano in servizio, essere assegnati a cattedre che, in linea normale, debbano essere coperte per incarico.

     I bidelli e custodi delle attuali scuole e degli attuali istituti industriali, che siano stati nominati anteriormente al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e godano del trattamento di cui alla tabella D, annessa al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 410, sono mantenuti in servizio fino a cessazione, con l'attuale trattamento economico e di carriera.

 

          Art. 73.

     Gli impiegati di ruolo che prestano attualmente servizio presso le regie scuole agrarie medie, con le funzioni di censore di disciplina da un anno almeno, possono, su domanda, essere assunti nel ruolo dei censori di disciplina dei convitti, purchè possiedano uno dei titoli di studio indicati nella lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o, altrimenti, appartengano ad un ruolo di gruppo B.

     Per il còmputo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'inquadramento, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

          Art. 74.

     Il servizio prestato dal personale di segreteria, tecnico e di vigilanza presso le scuole pratiche di agricoltura consorziali, a decorrere dal 1° ottobre 1924, è riconosciuto utile ai fini di pensione.

     La cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà al tesoro dello Stato l'importo dei premi pagati, dalla data suindicata, per l'inscrizione del personale predetto, a norma dei decreti che disciplinarono la trasformazione delle regie scuole pratiche di agricoltura in enti consorziali autonomi.

     Il servizio prestato dal personale insegnante presso le suddette scuole pratiche a decorrere dal 1° ottobre 1924 è parimenti riconosciuto utile ai fini di pensione, purchè gli interessati ne facciano domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     L'istituto nazionale delle assicurazioni verserà al tesoro dello Stato le riserve matematiche costituite presso di esso per le assicurazioni stipulate nell'interesse degli insegnanti che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma.

     L'attuale personale inserviente delle stesse scuole pratiche di agricoltura mantiene, ai fini del trattamento di quiescenza, l'inscrizione presso la cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

 

          Art. 75.

     Con decreti del ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

 

          Art. 76.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, saranno stabilite, a complemento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative, eventualmente necessarie.

     Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano con quelle della presente legge e sono abrogate quelle contrarie.

     Il governo del re è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni relative alla istruzione media tecnica, introducendo, ove occorra, norme integrative ed aggiuntive.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1845.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 816.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 27 agosto 1932, n. 1083.