§ 57.4.15 – R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1845.
Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:26/09/1935
Numero:1845


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi a cattedre di istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e di scuole e corsi di [...]
Art. 3.      La commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi, di cui al regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, è soppressa
Art. 4.      Tutte le punizioni disciplinari ai presidi, direttori e insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole [...]
Art. 5. 
Art. 6.      In deroga a quanto è disposto dall'art. 105 del regio decreto 6 maggio 1923-III, n. 1054, è ammesso il pareggiamento degli istituti magistrali alle stesse condizioni [...]
Art. 7.      E' costituita una commissione centrale presieduta dal ministro, composta dai direttori generali dell'istruzione media classica e tecnica, dall'ispettore generale per le [...]
Art. 8.      Gli insegnanti delle antiche scuole complementari e normali pareggiate, le quali dopo la revoca del pareggiamento disposta dall'art. 41 del regio decreto 26 giugno [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore dal 16 settembre 1935-XIII, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 57.4.15 – R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1845. [1]

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica.

(G.U. 2 novembre 1935, n. 256).

 

     Art. 1.

     (Omissis) [2].

     Sono abrogati l'art. 29 del regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, gli articoli dall'1 al 9 del regio decreto 30 aprile 1924-II, n. 965, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, nonché il regio decreto 19 agosto 1932, n. 1081, e il regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1210.

 

          Art. 2.

     Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi a cattedre di istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e di scuole e corsi di avviamento professionale, e i trasferimenti dei presidi, direttori e insegnanti dei detti istituti, scuole e corsi sono disposti dal ministro a suo insindacabile giudizio. E' consentito ai vincitori di concorsi, ai presidi, ai direttori e agli insegnanti di manifestare i loro desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal ministro.

     Contro le assegnazioni di sede e i trasferimenti, non è ammesso ricorso.

     E' abrogato l'art. 19 del regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054.

     E' abrogato l'art. 16 del regio decreto 19 maggio 1930-VIII, n. 909, per quanto riguarda la scelta delle sedi; è abrogato il regio decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1357.

 

          Art. 3.

     La commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi, di cui al regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, è soppressa.

     Le attribuzioni disciplinari della suddetta commissione sono deferite ad un consiglio di disciplina, composto di cinque membri scelti dal ministro per l'educazione nazionale, il quale nomina un presidente fra i membri del consiglio medesimo.

 

          Art. 4.

     Tutte le punizioni disciplinari ai presidi, direttori e insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, sono inflitte esclusivamente dal ministro, salvo il parere del consiglio di disciplina, di cui al precedente articolo, nel caso in cui esso è richiesto.

 

          Art. 5. [3]

     Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i capi di Istituto danno immediata notizia al Provveditore agli studi.

     Contro tali punizioni è ammesso ricorso da parte degli interessati al Provveditore agli studi, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione.

     Le decisioni del Provveditore agli studi sono definitive, fatta eccezione, per quelle concernenti le punizioni di cui alle lettere g), h) e i) del citato art. 19, avverso le quali è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della decisione del Provveditore.

     In ogni caso, il Ministro può sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e nell'applicazione delle punizioni disciplinari di cui al comma precedente.

     Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) e i) del presente art. 19 deve essere data notizia nell'albo dell'Istituto e nel Bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuti la decisione del ricorso o il provvedimento sostitutivo del Ministro, essi siano divenuti definitivi.

 

          Art. 6.

     In deroga a quanto è disposto dall'art. 105 del regio decreto 6 maggio 1923-III, n. 1054, è ammesso il pareggiamento degli istituti magistrali alle stesse condizioni stabilite per gli istituti di istruzione media classica e scientifica.

 

          Art. 7.

     E' costituita una commissione centrale presieduta dal ministro, composta dai direttori generali dell'istruzione media classica e tecnica, dall'ispettore generale per le scuole secondarie di avviamento professionale e dagli ispettori centrali per l'istruzione media classica e tecnica per la preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole ed istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, regi, pareggiati, parificati e privati.

     Il ministro può, per singole materie, costituire in seno alla commissione, comitati speciali ai quali possono anche essere aggregate persone che non facciano parte della commissione medesima.

     La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

 

          Art. 8.

     Gli insegnanti delle antiche scuole complementari e normali pareggiate, le quali dopo la revoca del pareggiamento disposta dall'art. 41 del regio decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, continuarono a funzionare come istituti magistrali privati, saranno assunti in ruolo nei posti vacanti dei regi istituti medi di istruzione, con le stesse norme stabilite per l'assunzione al servizio dello Stato del personale di istituti medi pareggiati convertiti in governativi, nel caso che i detti istituti magistrali privati siano stati o saranno soppressi in seguito alla istituzione nella stessa loro sede di un istituto magistrale regio e purché essi insegnanti non abbiano cessato o non cessino di far parte dell'istituto magistrale privato sino alla data della sua soppressione.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore dal 16 settembre 1935-XIII, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma abrogato dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1881.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 766.