§ 57.7.378 - Legge 30 luglio 1973, n. 477.
Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/07/1973
Numero:477


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi
Art. 2.      Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà tenere conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri [...]
Art. 3.      Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli [...]
Art. 4.      Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge dovrà stabilire:
Art. 5.      L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto degli [...]
Art. 6.      I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per le quali saranno attribuiti [...]
Art. 7.      Su proposta delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministro per la pubblica istruzione procederà alla suddivisione del territorio regionale in comprensori [...]
Art. 8.      A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, [...]
Art. 9.      A livello nazionale sarà istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che sostituirà la seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e [...]
Art. 10.      Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'art. 1 dovrà stabilire:
Art. 11.      Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potrà [...]
Art. 12.      Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e [...]
Art. 13.      In relazione a quanto disposto dal precedente art. 12 nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9 aprile 1953, n. 310.
Art. 14.      Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'art. 1 della presente legge sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i [...]
Art. 15.      A decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed [...]
Art. 16.      Ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo B, ed a quelli che per gli stessi [...]
Art. 17.      Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati [...]
Art. 18.      Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per [...]
Art. 19.      I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.
Art. 20.      Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennità di cui alla [...]
Art. 21.      Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili in via transitoria anche al personale non docente sprovvisto del titolo richiesto.
Art. 22.      Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative, assunti dopo la legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile per l'immissione in ruolo l'art. 25 della [...]
Art. 23.      Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° [...]
Art. 24.      Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 25.      All'onere derivante dal precedente art. 12, valutato in lire 476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per la quota relativa all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a lire [...]


§ 57.7.378 - Legge 30 luglio 1973, n. 477.

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(G.U. 16 agosto 1973, n. 211)

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi [1] dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:

     a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università;

     b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonché al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

     c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonché dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica e professionale;

     d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e d'istruzione elementare, secondaria ed artistica.

 

Titolo I

PERSONALE DIRETTIVO ISPETTIVO, E DOCENTE

 

          Art. 2.

     Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà tenere conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.

     Esso inoltre dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche proprie dei vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.

     La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

 

          Art. 3.

     Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 si procederà al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegni nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

     Con la medesima decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i ruoli del personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica.

     I provvedimenti delegati relativi alle misure previste per il personale di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975.

     Gli effetti economici e il conseguente onere finanziario verranno distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio 1976 per il 50 per cento e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.

     Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

 

          Art. 4.

     Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge dovrà stabilire:

     1) la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

     In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

     2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza degli organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

     3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

     L'orario obbligatorio di servizio dovrà prevedere il numero delle ore di insegnamento e quelle riguardanti le attività non d'insegnamento. Nella scuola materna l'orario del personale insegnante sarà ridotto a non più di 36 ore settimanali garantendo l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni;

     4) l'orario obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e direttivo;

     5) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva, fatti salvi i casi in cui gli insegnamenti richiedono particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, di una formazione universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

     L'accesso alle carriere avverrà mediante concorso per titoli ed esami o concorso per soli titoli. Il concorso per titoli ed esami sarà diretto all'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione. Al concorso per titoli potranno accedere coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio. Saranno fatte salve, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale ed artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

     Per i concorsi per titoli saranno previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico non superiore al 50 per cento.

     Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 5) limitatamente alle scuole d'istruzione artistica;

     6) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

     7) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

     8) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

     Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

     Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

     Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;

     9) la modalità di valutazione del servizio, non riferibile comunque ad un periodo superiore al triennio, cui dovrà provvedere, solo su richiesta dell'interessato, un apposito comitato eletto dal collegio dei docenti, previa relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico.

     Non sono ammesse le note di qualifica;

     10) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con la indicazione delle materie o del gruppo di materie d'insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

     11) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.

     La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.

     Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;

     12) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

     13) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per l'utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

     14) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;

     15) gli organi competenti in materia di contenzioso e le relative attribuzioni;

     16) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

     I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero [2] .

 

Titolo II

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO - DI ORGANI COLLEGIALI

 

          Art. 5.

     L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità di cui all'art. 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

     Gli organi collegiali saranno previsti:

     a livello di circolo didattico e di istituto;

     a livello distrettuale;

     a livello provinciale;

     a livello nazionale.

 

          Art. 6.

     I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato le cui carriere saranno definite in sede di ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo art. 10.

     I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalità per la pubblicità degli atti del consiglio di istituto o di circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme d'intervento e gli organi competenti ad effettuarlo.

     A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

     1) il consiglio di circolo o di istituto, formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi, dal direttore didattico o preside. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore a 16 anni.

     Possono essere chiamati a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e dell'orientamento.

     Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, composta di non più di cinque membri eletti dal consiglio stesso, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Di essa farà parte, di diritto, il capo dei servizi di segreteria;

     2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside.

     Esso eleggerà i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di circolo, e uno o più docenti incaricati di collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o d'impedimento;

     3) il consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore ai 16 anni;

     4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside ed eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del primo comma, numero 9), dell'art. 4;

     5) i consigli di interesse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai rappresentanti eletti degli studenti.

     Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, avrà potere deliberante in ordine all'organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà l'esecuzione delle delibere.

     Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico del circolo o dell'istituto, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

     I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

     Tutti gli organi istituiti o riordinati a norma del presente articolo dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto e la relativa giunta che dureranno in carica un triennio, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

     I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola, e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50% del totale al personale della scuola. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a venti.

     Dovrà pure essere assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti, per le scuole secondarie superiori, e dei genitori.

     Saranno regolate le procedure per l'elezione e la surroga dei rappresentanti delle diverse componenti negli organi collegiali e le modalità di funzionamento degli organi stessi.

     Saranno altresì disciplinate le modalità di partecipazione degli studenti di età non inferiore a 16 anni ai diversi organi collegiali.

     La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.

 

          Art. 7.

     Su proposta delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministro per la pubblica istruzione procederà alla suddivisione del territorio regionale in comprensori scolastici, di norma subprovinciali, denominati distretti scolastici, nel cui ambito dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Con la stessa procedura si provvederà ad eventuali variazioni.

     A livello di distretto sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto da un membro eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentanti eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale direttivo e docente della scuola statale e non statale, dei genitori degli alunni, delle forze sociali rappresentative di interessi generali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     Il distretto scolastico avrà funzioni di proposta e di promozione per ciò che attiene all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche, nonché, secondo le direttive generali del Ministro per la pubblica istruzione e d'intesa con gli organi provinciali e regionali, per le attività di sperimentazione, per le attività integrative della scuola, per le attività di assistenza scolastica educativa, di orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica, per le attività di educazione permanente; compiti consultivi e di proposta al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso, nonché per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

     Ai distretti potranno essere affidati o delegati dalla regione compiti di assistenza scolastica.

     Il distretto avrà la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

     I decreti delegati stabiliranno inoltre:

     a) i criteri per la definizione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno conto della consistenza numerica della popolazione, della sua dislocazione e delle esigenze particolari determinate dalla situazione socio-economica del territorio;

     b) il numero minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le relative modalità di elezione;

     c) le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le cui competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti e circoli didattici, né comprendere materie di stato giuridico del personale scolastico;

     d) le norme concernenti i rapporti con l'amministrazione scolastica, la Regione e gli altri enti locali, nonché le modalità per il coordinamento interdistrettuale su base provinciale e regionale;

     e) le modalità per assicurare la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

 

          Art. 8.

     A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

     Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, del personale dell'amministrazione scolastica periferica; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; un rappresentante del Consiglio regionale, esclusa, in relazione all'art. 19, secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

     Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti. Il consiglio scolastico provinciale eleggerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. Eleggerà inoltre i consigli di disciplina per il personale docente che ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalità di elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno composti da rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.

     Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.

     Annualmente il consiglio scolastico provinciale formulerà una valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.

     Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

     Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

     I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50% del totale ai docenti.

     Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica tre anni, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

     Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta.

 

          Art. 9.

     A livello nazionale sarà istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che sostituirà la seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

     Faranno parte del consiglio nazionale: i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, i rappresentanti del personale docente e dirigente della scuola non statale; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     Ne fanno parte anche rappresentanze elettive del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica nonché rappresentanti dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Sarà comunque assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana previste dal vigente ordinamento.

     Il consiglio durerà in carica cinque anni; i suoi membri non saranno rieleggibili più di una volta. Esso eleggerà nel suo seno il vicepresidente, l'ufficio di presidenza e i propri rappresentanti nella prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del Parlamento nazionale.

     Il consiglio nazionale è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Il consiglio svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie di interesse generale e attraverso comitati a carattere orizzontale e verticale per le materie specifiche.

     Il consiglio nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti funzioni, anche di propria iniziativa:

     a) formulerà annualmente una valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione;

     b) darà pareri in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

     c) formulerà proposte in ordine alla promozione delle sperimentazioni sul piano nazionale e locale, e ne valuterà i risultati;

     d) esprimerà, per elezione, dal suo seno i consigli di disciplina per il personale della scuola e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati.

     I consigli di disciplina saranno formati esclusivamente da personale ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo.

     L'ufficio di presidenza coordinerà l'attività del consiglio.

     Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

     I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti, la ripartizione delle rappresentanze, riservando il 70% del totale ai docenti, e le procedure per la elezione dei rappresentanti.

 

Titolo III

PERSONALE NON DOCENTE

 

          Art. 10.

     Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'art. 1 dovrà stabilire:

     1) la ristrutturazione delle carriere; l'istituzione e il riordinamento dei ruoli, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale; l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

     Saranno istituiti a livello provinciale e a livello regionale organi collegiali cui saranno devolute le attribuzioni del Consiglio di amministrazione della pubblica istruzione nei confronti del personale non insegnante.

     Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche;

     2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonché per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

     3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere.

     Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito.

     Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;

     4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, di norma a carattere provinciale, per tutto il personale non docente;

     5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale.

     Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

     6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 16), dell'art. 4 della presente legge;

     7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

     Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE - TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

 

          Art. 11.

     Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 12.

     Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui alla tabella allegata.

     Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per l'espansione scolastica.

     A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole d'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica.

     Con apposito decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

     (Omissis) [3]

 

          Art. 13.

     In relazione a quanto disposto dal precedente art. 12 nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9 aprile 1953, n. 310.

     Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

     La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l'art. 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335, e la legge 11 novembre 1971, n. 1094, sono abrogate.

     Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 1973.

 

          Art. 14.

     Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'art. 1 della presente legge sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonché del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori.

     Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonché i servizi non scolastici di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza.

     Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non potrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

 

          Art. 15.

     A decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

     Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1° ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione [4] .

     Al personale, di cui alla presente legge, che verrà collocato a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'80 per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

     Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 e di cui all'art. 10.

 

          Art. 16.

     Ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo B, ed a quelli che per gli stessi insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, è riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore di cui al comma secondo dell'art. 3 della presente legge.

     Tale diritto è riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

 

          Art. 17.

     Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973-74 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974.

     Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.

     Per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della sede.

     Il personale non insegnante non di ruolo in servizio a tempo indeterminato negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di servizio continuato, prestato senza demerito, è assunto a decorrere dal 1° ottobre 1974 nel ruolo organico corrispondente, rimanendo assegnato alla sede occupata [5] .

     I provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo all'immissione in ruolo possono essere disposti anche in pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali è compreso.

     Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per effetti di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1° ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono stati utilizzati per l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione. L'immissione in ruolo ha effetto dal 1° ottobre 1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli compilati in base all'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 28 febbraio 1974 ed alla circolare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, n. 146, del Ministro stesso. Con proprio decreto il Ministro per la pubblica istruzione definirà tempi e modalità per l'assegnazione definitiva della sede [6].

     Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarità viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio così prestato è utile anche ai fini del compimento del periodo di prova [7].

 

          Art. 18.

     Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.

 

          Art. 19.

     I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

     Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché quelle delle province di Trento e Bolzano.

     Con apposito decreto delegato si provvederà alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.

     L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuerà in armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione.

 

          Art. 20.

     Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennità di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483, e i compensi di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483, si applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

 

          Art. 21.

     Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili in via transitoria anche al personale non docente sprovvisto del titolo richiesto.

 

          Art. 22.

     Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative, assunti dopo la legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile per l'immissione in ruolo l'art. 25 della stessa legge.

 

          Art. 23.

     Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

 

          Art. 24.

     Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge.

     Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal precedente art. 18, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.

 

          Art. 25.

     All'onere derivante dal precedente art. 12, valutato in lire 476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per la quota relativa all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a lire 155.666.000.000 del capitolo 3523 e quanto a lire 3 miliardi del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLA

     (Omissis)


[1]  Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. unico della legge 19 maggio 1975, n. 167.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 1976, n. 226, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[3]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1986, n. 207, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza". La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 1990 n. 444 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.

[5]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 10 maggio 1976, n. 318.

[6]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 14 agosto 1974, n. 391.

[7]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 14 agosto 1974, n. 391.