§ 57.7.373 - Legge 8 agosto 1972, n. 483.
Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:08/08/1972
Numero:483


Sommario
Art. 1.      Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni [...]
Art. 2.      Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.692 milioni, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al [...]


§ 57.7.373 - Legge 8 agosto 1972, n. 483.

Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

(G.U. 26 agosto 1972, n. 222)

 

     Art. 1.

     Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1972, degli importi secondo le tabelle allegate A) e B).

 

          Art. 2.

     Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213; gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonché il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici sono autorizzati, a decorrere dal 1° luglio 1972, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unità, in deroga al limite di spesa mensile previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

     Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note a) e b) in calce rispettivamente alle tabelle F e G, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'art. 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.692 milioni, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A

 

     A) Direttori dei conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di I categoria degli istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte, rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: 30.000

     B) direttori e presidi di II categoria delle scuole di istruzione secondaria, vice-rettori dei convitti nazionali e vice-direttori degli educandati femminili: 25.000

     C) ispettori scolastici: 30.000

     D) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: 25.000

 

 

     Tabella B

 

     A) Scuola materna

     Insegnanti di ruolo e non di ruolo: 15.500

     B) Istruzione elementare

     I - Insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo: 15.500

     II - Insegnanti e assistenti della scuola di metodo "Augusto Romagnoli" e degli istituti statali dei sordomuti: 18.000

     C) Istruzione secondaria

     I - Professori di ruolo e non di ruolo:

     di ruolo A: 22.000

     di ruolo B: 18.000

     di ruolo C: 15.500

     II - Vice rettori aggiunti dei convitti nazionali: 18.000

     III - Maestre istitutrici degli educandati femminili:

     di ruolo e non di ruolo: 15.500

     IV - Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico degli istituti tecnici professionali:

     di ruolo e non di ruolo: 15.500

     D) Istruzione artistica

     I. Professori:

     a) dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti d'arte:

     di ruolo e non di ruolo: 22.000

     b) delle scuole d'arte:

     di ruolo e non di ruolo: 18.000

     II - Insegnanti d'arte applicata:

     di ruolo e non di ruolo: 15.500