§ 57.7.248 - Legge 28 luglio 1961, n. 831.
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:28/07/1961
Numero:831


Sommario
Art. 1.      I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnante delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli [...]
Art. 2.      L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere dal 1° ottobre [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1961, in due organici [...]
Art. 5.      Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da [...]
Art. 6.      Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un triennio.
Art. 7.      Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, [...]
Art. 8.      Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di [...]
Art. 9.      L'iscrizione all'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner", per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al precedente articolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti [...]
Art. 10.      Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di [...]
Art. 11.      Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il [...]
Art. 12.      Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei [...]
Art. 13.      Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la [...]
Art. 14.      Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria [...]
Art. 15.      Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina ai sensi dell'art. 13, possono chiedere la nomina in cattedre di ruolo inferiore a quella per cui hanno [...]
Art. 16.      Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene [...]
Art. 17.      Ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale degli insegnanti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 sono compilate, per [...]
Art. 18.      Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli [...]
Art. 19.      Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi [...]
Art. 20.      Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnamenti di [...]
Art. 21.      Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dall'art. 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai [...]
Art. 22.      Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in [...]
Art. 23.      Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, istituisce con decreto negli [...]
Art. 24.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della [...]


§ 57.7.248 - Legge 28 luglio 1961, n. 831.

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(G.U. 30 agosto 1961, n. 214)

 

Titolo I

MIGLIORAMENTI ECONOMICI

 

     Art. 1.

     I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnante delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, nonché dei provveditori agli studi di 1 e 2 classe e degli ispettori centrali di 1 e 2 classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

     da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000;

     da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000;

     da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 309, lire 927.000;

     da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000;

     da coefficiente 402, lire 1.206.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000;

     da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000;

     da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000;

     da coefficiente 670, lire. 2.010.000 a coefficiente 700, lire 2.100.000.

     Al personale di cui al precedente comma, che cesserà dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

     1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1 categoria degli istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte:

     fino a 12 classi L. 28.000

     da 13 a 24 classi L. 39.000

     oltre 24 classi L. 49.000

     2) direttori e presidi di 2 categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

     fino a 12 classi L. 23.000

     da 13 a 24 classi L. 29.000

     oltre 24 classi L. 37.000

     3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;

     4) ispettori scolastici:

     con meno di tre anni di servizio L. 31.000

     con almeno tre anni di servizio L. 35.000

     5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.

     Nulla è innovato per quanto concerne l'indennità ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

     Per i direttori incaricati delle Accademie di belle arti e licei artistici, l'indennità di direzione è ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei Conservatori di musica.

     Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

     In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

     Al personale di cui al presente articolo, comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra la indennità di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio [1] .

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1961, in due organici distinti, relativi l'uno al personale non insegnante in servizio negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e l'altro a quello in servizio nelle scuole di istruzione media. La iscrizione nei ruoli dei due nuovi organici avrà luogo nello stesso ordine con cui gli interessati figurano iscritti nei ruoli dell'organico soppresso.

     Il numero dei posti del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, viene elevato di 650 posti nelle qualifiche di bidello e primo bidello e di 50 posti nella qualifica di bidello capo, riservati ai convitti nazionali e agli educandati femminili statali.

     Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, nonché le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso che vi presti alla data di entrata in vigore della presente legge lodevole servizio da almeno due anni.

 

Titolo II

ASSUNZIONE, TRATTAMENTO ECONOMICO E TRATTAMENTO

DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNATI NON DI RUOLO ABILITATI

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA,

ARTISTICA ED ELEMENTARE

 

          Art. 5.

     Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

     Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta.

     (Omissis) [3]

     Nulla è innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento.

     Per il conferimento degli incarichi di professori non abilitati si osservano le norme stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728.

     Dopo che i provveditori agli studi abbiano effettuato le nomine di competenza si procede alla compilazione di graduatorie regionali secondo un regolamento da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 6.

     Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un triennio.

     Nel corso del triennio, gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, semprechè non sia possibile assegnare l'incaricato - con provvedimento modificativo dell'atto di nomina - ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia o regione per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce l'abilitazione di cui è fornito. Qualora il numero dei posti disponibili sia inferiore a quello degli incaricati le cui cattedre siano state soppresse o assegnate a professori di ruolo, si osserva ai fini del mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati.

     L'insegnante incaricato che, nel corso del triennio, sia stato destinato ad altro posto disponibile, ai sensi del precedente comma, consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli.

 

          Art. 7.

     Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

     Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguardo alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive [4] .

     Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico 1961-62.

 

          Art. 8.

     Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo.

     Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio [5] .

     Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento. Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio [6] .

     Sono anche riscattabili a norma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.

     Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purché l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

     L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di studio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'art. 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

     L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

     Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

     Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente art. 7, fermo restando - per i suddetti insegnanti tecnico-pratici - il diritto agli aumenti già maturati per effetto delle precedenti disposizioni [7] .

     Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge [8] .

 

          Art. 9.

     L'iscrizione all'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner", per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al precedente articolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali avrà decorrenza dal 1° ottobre 1961.

     Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto "Kirner" i superstiti di quegli appartenenti alle categorie suddette che siano deceduti a causa di guerra o della lotta di liberazione.

     Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituito dal seguente:

     "I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente".

     La lettera d) dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituita dalla seguente:

     "d) Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al comma primo del presente articolo ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie".

 

          Art. 10.

     Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuti coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.

     Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

     Il provvedimento di nomina, di cui all'art. 5 della presente legge, è adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.

 

Titolo III

SISTEMAZIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE

SECONDARIA E ARTISTICA DI INSEGNANTI

FORNITI DI PARTICOLARI REQUISITI

 

          Art. 11.

     Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonché gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" e a "distinto" e, per gli assistenti universitari, qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce.

     Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, semprechè nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a "valente".

     Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli Istituti statali di istruzione secondaria superiore, in possesso di abilitazione polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedra di istituto superiore, diversa da quella di cui sono titolari.

     Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

     Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato.

 

          Art. 12.

     Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, nonché agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" e a "distinto", e si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;

     b) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera a) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

     c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;

     d) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;

     e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli di cui alla lettera d) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

     Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

     Gli aspiranti di cui alle lettere d) ed e) e al precedente comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra loro assegnata.

 

          Art. 13.

     Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre degli istituti stessi e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "distinto", possono, a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneità si riferisce.

     Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità o l'inclusione in terna si riferisce.

     Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice.

 

          Art. 14.

     Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a "distinto", possono, a domanda, ottenere l'assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo.

     Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici del precedente comma, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

     In caso di disponibilità di cattedre nei licei artistici per gli insegnamenti di materie culturali, gli insegnanti di ruolo in istituti di istruzione superiore, comandati o distaccati per tali insegnamenti, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi.

     L'assunzione è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.

 

          Art. 15.

     Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina ai sensi dell'art. 13, possono chiedere la nomina in cattedre di ruolo inferiore a quella per cui hanno conseguito l'inclusione in terna o l'idoneità, purché gli insegnamenti cui si riferisce il titolo posseduto comprendano o coincidano con quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore.

 

          Art. 16.

     Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.

     Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.

     Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali è previsto l'accesso degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

     Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

 

          Art. 17.

     Ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale degli insegnanti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 sono compilate, per ciascuno di tali ruoli, quattro graduatorie, da utilizzarsi in ordine successivo, nei limiti delle cattedre disponibili.

     Nelle prime tre graduatorie sono inclusi, rispettivamente, gli insegnanti in possesso dei titoli indicati dalle lettere a), b) e c) dello stesso articolo, secondo l'ordine determinato dal punteggio relativo all'idoneità posseduta o dalla votazione conseguita nelle prove del concorso o dell'esame di Stato cui presero parte.

     Nella quarta graduatoria sono inclusi gli insegnanti in possesso dei titoli indicati nelle lettere d) ed e)del citato art. 12.

     Per la collocazione in tale graduatoria si ha riguardo, in ordine decrescente, al numero delle materie comprese nelle cattedre cui si riferisce il titolo posseduto, che coincidono con quelle che costituiscono la cattedra da conferire; a parità di materie coincidenti, gli idonei e gli altri aspiranti sono graduati in base al punteggio da essi rispettivamente conseguito.

 

          Art. 18.

     Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli insegnanti inclusi in terne e la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato rispettivamente dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio con cui è stata conseguita l'idoneità ridotta a centesimi.

     A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età [9] .

     Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli insegnanti idonei.

     Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Qualora il numero delle cattedre disponibili sia inferiore a quattro, una delle cattedre dovrà essere assegnata agli insegnanti inclusi in terna o agli idonei di cui al precedente comma.

     Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 14 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra, cui il titolo posseduto dà accesso ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 14. Per la formazione di tali graduatorie e per la assunzione in ruolo degli aventi titolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 16.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti.

     Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13, è lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.

 

          Art. 20.

     Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnamenti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale, economia domestica, disegno, disegno tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonché gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario, sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.

     I posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi per gli insegnamenti e nelle scuole di cui al precedente comma saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le norme stabilite dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e, per gli insegnanti tecnico-pratici, con i criteri previsti dagli articoli 1, 8, 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

     Al personale iscritto nei ruoli speciali transitori, secondo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le norme oggi in vigore per gli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori.

 

          Art. 21.

     Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dall'art. 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso.

     Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma, sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

     Ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo, limitatamente alle classi relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento industriale e agrario, sono ammessi anche gli insegnanti stabili in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, nonché gli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 542, conseguita con non meno di sette decimi.

     Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'art. 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo presso i predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di 2°, 3° e 4° ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai 5 anni e abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a "distinto": gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato; per gli ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali tale periodo di servizio è ridotto ad anni tre.

     Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo.

     Coloro che per insufficienza di posto non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in che sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

     Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di prove orali o grafiche o pratiche in base a programmi determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in corrispondenza a ciascuna classe di concorso.

     La quota prevista dall'art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, per gli insegnanti stabili che adiscano i concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 10 per cento.

 

          Art. 22.

     Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico-pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente alla idoneità posseduta.

     Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto", possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneità posseduta.

     Il personale di cui ai precedenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo.

     Coloro che per insufficienza di posti non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni del presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

     Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 11 a 17 si applicano le norme degli articoli stessi.

     Gli insegnanti degli istituti di istruzione media e artistica in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento professionale, possono avvalersi delle norme del presente articolo.

     Il Ministro per la pubblica istruzione determina, con propri decreti, tutti i posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1960, di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo.

     I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dall'art. 21, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 e 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, in qualità di insegnante tecnico-pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonché in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze.

     Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma [10] .

 

          Art. 23.

     Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, istituisce con decreto negli istituti e scuole d'istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle norme in vigore.

     Per quanto riguarda gli istituti dotati di autonomia amministrativa, il predetto decreto è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi.

     La ripartizione, tra i singoli istituti e scuole, delle cattedre di cui al primo comma del presente articolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Le cattedre anzidette, nonché quelle resesi comunque disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, sono messe a concorso per non meno di quattro quinti entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo.

 

          Art. 24.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e, per la differenza, col gettito derivante dall'applicazione delle norme concernenti il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine, le modificazioni alle tasse fisse minime di registro e ipotecarie, l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, la imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo in temporanea importazione, nonché modifiche in materia di imposta generale sulla entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Per una abrogazione parziale del presente comma, vedi l'art. 2 della L. 8 agosto 1972, n. 483.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 14 luglio 1965, n. 902.

[3]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 16 febbraio 1965, n. 98.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 27 settembre 1962, n. 1461.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 settembre 1962, n. 1461.

[6]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 6 dicembre 1966, n. 1077.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 settembre 1962, n. 1461.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 settembre 1962, n. 1461.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 19 gennaio 1963, n. 23.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 16 febbraio 1965, n. 98.