§ 57.7.91 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1127.
Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1127


Sommario
Art. 1.      I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per quanto riguarda le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, [...]
Art. 2.      Nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo precedente saranno iscritti, in base a graduatorie di merito distinte per insegnamento, gli insegnanti che siano in possesso del titolo [...]
Art. 3.      Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno formate da apposite commissioni in base a concorsi nazionali per titolo. Gli aspiranti saranno ammessi a partecipare a non più di cinque [...]
Art. 4.      Per il personale insegnante collocato nei ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico del personale insegnante dei corrispondenti ruoli [...]
Art. 5.      Gli insegnanti ammessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.
Art. 6.      Ai soli fini dell'assegnazione della sede è ammessa la destinazione di professori dei ruoli ordinari a posti di ruolo speciale transitorio e viceversa. Nei trasferimenti la precedenza spetta in [...]
Art. 7.      Ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori possono partecipare i professori di ruolo ordinario che aspirano a cattedra diversa da quella di cui sono titolari. Ove conseguano la [...]
Art. 8.      Il personale tecnico e gli istruttori pratici non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica e di avviamento [...]
Art. 9.      Per la istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio del personale di cui al precedente articolo si applicano i criteri dell'art. 1 del presente decreto.
Art. 10.      Le norme di cui al precedente art. 6 si applicano anche al personale tecnico e agli istruttori pratici.
Art. 11.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, si estendono, in quanto applicabili, ai maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte.
Art. 12.      Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono istituiti in ogni provincia, in corrispondenza [...]
Art. 13.      Per l'immissione nel ruolo transitorio di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia di residenza, il quale compila la [...]
Art. 14.      Per i maestri collocati in ruoli speciali transitori, si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico dei maestri dei ruoli ordinari, nonché quelle sul trattamento di [...]
Art. 14 bis.  [11]
Art. 15.      L'assegnazione dei maestri nel ruolo speciale transitorio presso le singole scuole sarà disposta all'inizio di ogni anno scolastico nei limiti dei posti vacanti dopo i trasferimenti e le nomine [...]
Art. 16.      All'istituzione di ruoli speciali transitori per il personale incaricato per gli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, si procederà [...]
Art. 17.      All'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole magistrali governative e delle annesse classi del grado preparatorio, nonché per il personale [...]
Art. 18.      Le disposizioni dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non si applicano al [...]
Art. 19.      Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, vanno osservate per l'immissione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli le norme contenute nel secondo comma [...]
Art. 20.      Il contingente dei ruoli speciali transitori sarà ridotto nei casi in cui verranno meno le condizioni previste dal presente decreto per la istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio


§ 57.7.91 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1127. [1]

Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.

(G.U. 2 settembre 1948, n. 204)

 

     Art. 1.

     I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per quanto riguarda le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale, verranno determinati sulla base della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo e dovranno essere istituiti quando ricorrano le condizioni per l'istituzione della cattedra di ruolo, ovvero vi sia un numero di ore di insegnamento non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra di ruolo. Si procederà altresì alla istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio per quegli insegnanti che si conferiscono per incarico, che comportino un congruo numero di ore di lezione in rapporto alle caratteristiche degli insegnamenti stessi, nei casi che verranno stabiliti da apposite tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con analogo provvedimento sarà approvato il contingente dei posti di ruolo transitorio.

 

          Art. 2.

     Nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo precedente saranno iscritti, in base a graduatorie di merito distinte per insegnamento, gli insegnanti che siano in possesso del titolo prescritto per la partecipazione a concorsi-esami di Stato o di altro titolo richiesto per l'insegnamento e che abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio scolastico 1943-44 - 1947-48.

     Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni, di cui uno nel predetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

     Per gli aspiranti forniti di idoneità conseguita in concorso a cattedra o di abilitazione il periodo di servizio è ridotto a un anno, purché prestato nel quinquennio predetto.

     Ai fini della validità dell'anno di servizio, l'insegnamento deve essere prestato per non meno di sei ore settimanali e per un periodo sufficiente in base alle norme vigenti per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

 

          Art. 3.

     Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno formate da apposite commissioni in base a concorsi nazionali per titolo. Gli aspiranti saranno ammessi a partecipare a non più di cinque concorsi, a meno che l'idoneità o l'abilitazione di cui siano eventualmente in possesso non si riferisca ad un maggior numero di concorsi.

     I criteri di valutazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 4.

     Per il personale insegnante collocato nei ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico del personale insegnante dei corrispondenti ruoli ordinari, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli insegnanti stessi.

     Il trattamento economico del personale collocato nei ruoli speciali transitori, è disciplinato dalle disposizioni del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595. La determinazione del trattamento economico di detto personale si effettua in base allo stipendio iniziale previsto per il professore di ruolo cui esso è equiparato ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e agli aumenti periodici previsti per il grado stesso e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato.

     L'anzianità di servizio per l'applicazione del precedente comma è quella richiesta per l'attribuzione degli aumenti periodici ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali di pari grado.

     Il professore del ruolo speciale transitorio che ha conseguito il trattamento economico riferito all'ultimo stipendio del grado iniziale è ammesso a fruire del trattamento corrispondente allo stipendio iniziale del grado immediatamente superiore dopo un periodo di anni pari a quello stabilito per i dipendenti civili delle Amministrazioni statali per il passaggio dal penultimo all'ultimo stipendio del grado iniziale.

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi il servizio prestato nel ruolo speciale è computato in aggiunta al servizio non di ruolo. Per il computo dell'anzianità del servizio non di ruolo si prescinde dal requisito della continuità, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 2 del presente decreto per la validità di un anno di servizio.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti ammessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.

     Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova [2] .

     I non abilitati che nelle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano il titolo di abilitazione, nei casi in cui questo sia prescritto, cessano di far parte del ruolo speciale transitorio [3] .

     Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica, qualora siano nominati a posti relativi ad insegnamenti diversi da quelli da essi tenuti quali insegnanti di ruolo, oppure da essi tenuti per incarico nel quinquennio scolastico 1943-44 - 1947-48 e per il numero di anni prescritti per aver diritto a partecipare al concorso a posti di ruolo speciale transitorio, dovranno sostenere, entro il triennio della nomina, invece dell'esame di abilitazione previsto dal comma precedente per gli insegnanti delle scuole secondarie, un apposito esame secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione [4] .

     Coloro che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del ruolo speciale transitorio e, se precedentemente alla nomina in detto ruolo erano insegnanti di ruolo in istituti di istruzione artistica, saranno restituiti al ruolo da cui provengono [5] .

 

          Art. 6.

     Ai soli fini dell'assegnazione della sede è ammessa la destinazione di professori dei ruoli ordinari a posti di ruolo speciale transitorio e viceversa. Nei trasferimenti la precedenza spetta in ogni caso ai professori dei ruoli ordinari.

     Per la destinazione dei professori di ruolo speciale transitorio ad una delle sedi comprese nell'art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario, sia, per i posti di ruolo transitorio, a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1952 [6] .

     Posti di ruolo speciale transitorio potranno essere assegnati temporaneamente nelle predette sedi a professori del ruolo stesso anche durante il triennio di esperimento, in quanto non siano stati richiesti o non possano essere assegnati, per non corrispondenza di materie, a professori del ruolo ordinario. Qualora i detti posti siano messi a concorso speciale l'assegnazione del professore di ruolo ordinario o del professore di ruolo speciale transitorio cesserà se agli stessi verranno destinati vincitori del predetto concorso.

 

          Art. 7.

     Ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori possono partecipare i professori di ruolo ordinario che aspirano a cattedra diversa da quella di cui sono titolari. Ove conseguano la nomina nei ruoli speciali transitori conservano, durante la permanenza nel ruolo stesso, il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo da cui provengono.

     Alle cattedre lasciate nel ruolo di provenienza dai professori di ruolo ordinario che passano ai ruoli speciali transitori, sono assegnati gli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori, continuando ad appartenere ai ruoli stessi.

 

          Art. 8.

     Il personale tecnico e gli istruttori pratici non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale, i quali abbiano compiuto tre anni di servizio nel quinquennio 1943-44 - 1947-48, sono collocati in ruoli speciali transitori, classificati nello stesso gruppo del corrispondente personale di ruolo, senza distinzioni gerarchiche. Il trattamento economico è determinato con criteri di cui al precedente art. 4 [7] .

     Il periodo di servizio di cui al primo comma è ridotto a un anno per il predetto personale non di ruolo che abbia conseguito l'idoneità in pubblico concorso a corrispondenti posti di ruolo ordinario e a due anni per coloro i quali siano ex combattenti o appartengano a categoria a cui siano estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi.

 

          Art. 9.

     Per la istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio del personale di cui al precedente articolo si applicano i criteri dell'art. 1 del presente decreto.

     Negli istituti e nelle scuole in cui il detto personale superi il numero dei posti di ruolo speciale transitorio che vengono a risultare disponibili in ciascun istituto e scuola in applicazione del precedente comma, il collocamento in tale ruolo sarà disposto seguendo l'ordine di una graduatoria da compilarsi per ogni istituto e scuola secondo criteri di valutazione che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

     Il personale che in base alla graduatoria di cui al precedente comma risulti in eccedenza rispetto ai posti di ruolo speciale transitorio disponibili nel proprio istituto o scuola, può chiedere di essere inserito nella graduatoria di altro istituto o scuola, limitatamente ai posti risultanti in eccedenza rispetto al personale di quest'ultimo istituto o scuola compreso nella graduatoria degli aventi diritto.

 

          Art. 10.

     Le norme di cui al precedente art. 6 si applicano anche al personale tecnico e agli istruttori pratici.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, si estendono, in quanto applicabili, ai maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte.

 

          Art. 12.

     Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono istituiti in ogni provincia, in corrispondenza del numero dei posti vacanti nei ruoli normali, dedotto da tale numero quello dei posti messi a concorso nell'anno 1947.

     Ai fini dell'immissione nei ruoli transitori di cui al precedente comma, gli abilitati all'insegnamento elementare non di ruolo debbono aver prestato, alla data del 30 giugno 1948, non meno di quattro anni di servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, di cui almeno due nel quinquennio scolastico 1943-44 - 1947-48.

     Il periodo di servizio è ridotto a due anni, di cui almeno uno prestato nel predetto quinquennio, per i maestri ex combattenti o appartenenti a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi; il periodo di servizio è ridotto a un anno, prestato nell'anzidetto quinquennio, per coloro che, nelle prove di un precedente concorso magistrale indetto dal Ministero, dal Provveditore agli studi o da un Comune già dotato dell'autonomia scolastica, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, anche se si tratti di concorso di categoria superiore alla quinta.

     Agli effetti del presente articolo è valido anche il servizio prestato nelle scuole elementari italiane pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero, nelle Colonie e nei possedimenti, nelle scuole elementari dei Comuni in regime di autonomia scolastica, nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi e agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole elementari degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi, nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato, da enti di cultura, nelle scuole carcerarie e nelle scuole per militari.

     Ai fini della validità dell'anno di servizio, l'insegnamento deve essere prestato per un periodo sufficiente in base alle norme vigenti per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

 

          Art. 13.

     Per l'immissione nel ruolo transitorio di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia di residenza, il quale compila la graduatoria degli aspiranti in base ai titoli da essi esibiti.

     Nella graduatoria hanno precedenza assoluta i maestri che, per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi magistrali indetti nell'anno 1947, abbiano acquisito il diritto all'assunzione in ruolo fino ad esaurimento.

     L'ordine della graduatoria determina l'ordine del ruolo transitorio.

     Il personale che in base alla graduatoria di cui al presente articolo risulti in eccedenza rispetto ai posti di ruolo speciale transitorio disponibile nella propria provincia, può chiedere di essere inserito nella graduatoria di altra provincia, limitatamente ai posti risultanti in eccedenza rispetto al personale di quest'ultima compreso nella graduatoria degli aventi diritto.

     I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi magistrali indetti nel 1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla nomina nel ruolo organico, possono chiedere di essere reiscritti nella graduatoria del ruolo speciale transitorio, al posto che sarebbe loro spettato in base ai titoli per la iscrizione normale nel ruolo stesso [8] .

     Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili nelle singole provincie a seguito della assunzione nel ruolo organico dei maestri di cui al secondo comma, è disposta via via l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva graduatoria. I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge [9] .

 

          Art. 14.

     Per i maestri collocati in ruoli speciali transitori, si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico dei maestri dei ruoli ordinari, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei maestri stessi.

     Dalla data dell'immissione nel ruolo transitorio il maestro percepisce lo stipendio del grado iniziale o di quello immediatamente superiore della carriera dei maestri dei ruoli normali, con diritto, in relazione all'anzianità di servizio, agli aumenti periodici di stipendio previsti per tali due gradi gerarchici dalle disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato, osservata la norma di cui al quarto comma del precedente art. 4. A tal fine il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo. Per il computo dell'anzianità del servizio non di ruolo si prescinde dal requisito della continuità, ferme restando le condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12 per la validità di un anno di servizio.

     Gli insegnanti immessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.

     Allo scadere del periodo di prova l'ispettore scolastico comunica al provveditore agli studi il suo giudizio sulla qualità del servizio prestato dall'insegnante desumendolo da apposite ispezioni annuali e dai rapporti informativi annuali compilati dal direttore didattico.

     Qualora l'esito della prova sia favorevole, l'insegnante è confermato nel ruolo speciale transitorio; in caso di prova sfavorevole, l'insegnante è licenziato secondo le norme dell'art. 131 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

     L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal provveditore agli studi, da un Governo regionale o da un Comune già dotato della autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole prove una votazione non inferiore ai sei decimi, anzichè essere confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale. Se la predetta votazione è stata ottenuta dopo avere avuto la conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di ruolo organico [10] .

 

          Art. 14 bis. [11]

     Il maestro di ruolo speciale transitorio che venga comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di prova, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di straordinario e il periodo di prova già compiuto nel ruolo speciale transitorio verrà ritenuto valido ai fini del compimento del periodo di straordinariato nel ruolo organico.

     Il maestro che all'atto dell'assunzione nel ruolo organico sia stato già confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario e il servizio da lui prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di maestro ordinario.

     Il maestro di ruolo speciale transitorio qualora sia comunque assunto nel ruolo organico, conserva a titolo di assegno personale utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico.

 

          Art. 15.

     L'assegnazione dei maestri nel ruolo speciale transitorio presso le singole scuole sarà disposta all'inizio di ogni anno scolastico nei limiti dei posti vacanti dopo i trasferimenti e le nomine dei vincitori dei concorsi o, in mancanza di posti vacanti, dei posti disponibili per la temporanea assenza del titolare.

 

          Art. 16.

     All'istituzione di ruoli speciali transitori per il personale incaricato per gli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, si procederà nei casi che verranno stabiliti da apposite tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione,di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per l'immissione nei ruoli speciali transitori previsti dal precedente comma e per il trattamento giuridico ed economico del personale da collocare nei ruoli stessi si osserveranno le norme degli articoli 12,13 e 14.

 

          Art. 17.

     All'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole magistrali governative e delle annesse classi del grado preparatorio, nonché per il personale insegnante e assistente non di ruolo degli istituti governativi dei sordomuti e della scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istruttori dei ciechi in Roma, si procederà in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, stabilite per i personali dei ruoli speciali transitori di categorie analoghe, e nei casi che verranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non si applicano al personale tecnico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale, nonché al personale amministrativo, di vigilanza e di servizio degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria e artistica.

     Nulla è innovato alle disposizioni relative al conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole ed istituti predetti e all'inerente trattamento giuridico ed economico.

 

          Art. 19.

     Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, vanno osservate per l'immissione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli le norme contenute nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

 

          Art. 20.

     Il contingente dei ruoli speciali transitori sarà ridotto nei casi in cui verranno meno le condizioni previste dal presente decreto per la istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio [12] .

 


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[3] Comma così modificato dalla legge di ratifica.

[4] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[5] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[6] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[7] Comma così modificato dalla legge di ratifica.

[8] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[9] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[10] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[11] Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[12] Comma così modificato dalla legge di ratifica.